Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29291 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 25/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20727-2010 proposto da:

N.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ADALBERTO 6 – scala F, presso lo studio dell’avvocato

ORLANDO GENNARO, che lo rappresenta e di tende, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, MAURO RICCI, CLEMENTINA RULLI, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1189/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

12.2.2010, depositata il 05/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito per il controricorrente l’Avvocato Clementina Pulii che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 12.2 – 5.3.2010 la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto da N.F. nei confronti dell’Inps avverso la sentenza di prime cure, che aveva respinto la sua domanda di riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile;

a sostegno del decisum, la Corte territoriale ha ritenuto:

a) l’insussistenza del requisito sanitario, sulla scorta della CTU esperita in primo grado e a fronte di censure consistenti in una mera ed indimostrata diversa opinione valutativa in ordine alle patologie riscontrate;

b) l’insussistenza della prova del requisito reddituale, stante l’inidoneità probatoria della relativa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e la tardività ed inammissibilità della produzione, effettuata in grado di appello, dell’attestazione dell’Agenzia delle Entrate;

avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, N. F. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi;

l’Inps ha resistito con controricorso;

a seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

2. il primo mezzo, con il quale si assume che la Corte territoriale non avrebbe colto “lo spirito e le motivazioni” che avevano fondato l’atto d’appello, in particolare essendo stato rilevato che il CTU aveva dimenticato di considerare la patologie riscontrate come “concorrenti e non coesistenti”, è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza dei ricorso, non essendo stati ivi trascritti nè i passi della relazione di CTU asseritamente erronei, nè i motivi di gravame in tesi non compresi nella loro effettiva portata;

3. il secondo e il terzo mezzo ineriscono alla prova del requisito reddituale;

assume il ricorrente che la produzione documentale in sede d’appello doveva ritenersi “sempre ammissibile”, con acquisibilità della medesima in forza dei poteri discrezionali ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c. (secondo mezzo), e che, comunque, avrebbe dovuto essere riconosciuto il diritto al beneficio almeno per gli anni successivi alla sentenza di primo grado, in cui vi erano le condizioni reddituali di legge (terzo mezzo);

anche questi motivi sono inammissibili per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non essendo stato ivi trascritto il contenuto della documentazione della cui mancata ammissione e conseguente valutazione ai fini de decidere il ricorrente si duole;

sussistono peraltro anche profili di improcedibilità, non essendo stata dimessa insieme al ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., la ridetta documentazione su cui il ricorso si fonda, non essendo a tal fine sufficiente il mero deposito del fascicolo di parte afferente al grado d’appello (cfr, ex plurimis, Cass., n. 2855/2009);

4. in definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile; non è luogo a provvedere sulle spese, stante l’avvenuta presentazione di dichiarazione reddituale ai fini dell’esonero.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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