Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29291 del 22/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2020, (ud. 24/11/2020, dep. 22/12/2020), n.29291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22403-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

KARLVINZ SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI PALMERI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANGELO CINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2205/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di REGGIO CALABRIA, depositata il 19/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEG e IRAP per l’anno di imposta 2002;

la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che non si rileva quale sia il vulnus del ragionamento dei primi giudici che hanno valutato i motivi di difesa dell’Ufficio già rappresentati in prime cure e riproposti pedissequamente nell’appello, come risulta palese dal raffronto dell’atto difensivo dell’Ufficio finanziario datato 26 giugno 2008 del primo grado con l’atto di appello datato 17 novembre 2010 in cui sono stati trasfusi pure motivi di contestazioni contenuti nell’accertamento opposto dalla società contribuente, superati dalla valutazione e dal giudizio dei giudici di primo grado;

avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo perchè il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con l’unico motivo d’impugnazione, l’Agenzia delle entrate, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e violazione dell’art. 112 c.p.c. rilevando la specificità dei motivi d’appello e evidenziando che anche nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado, deve ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica richiesto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo dell’appello;

ritenuta preliminarmente infondata l’eccezione di inammissibilità formulata dalla parte contribuente relativa ad un insufficiente assolvimento del requisito dei fatti di causa in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il ricorrente ha esposto in maniera sufficientemente adeguata i fatti di causa da p. 2 a p. 7 del ricorso (fatto e svolgimento del ricorso) e nell’unico motivo di impugnazione del ricorso per Cassazione non si è limitato a trascrivere – in ossequio al principio di autosufficienza – l’atto d’appello dello stesso Ufficio ma ha evidenziato tutti i punti salienti di tale appello, non in maniera impersonale e pedissequa ma mediante la specifica messa in risalto dei punti di maggiore criticità dell’avviso di accertamento contestato;

ritenuto – nel merito – che il motivo di impugnazione è fondato in quanto secondo questa Corte:

nel processo tributario, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. E’ pertanto irrilevante che i motivi siano enunciati nella parte espositiva dell’atto ovvero separatamente, atteso che, non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere “specifici” i motivi d’appello possono essere ricavati, anche per implicito, purchè in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Cass. n. 30341 del 2019): nella specie dunque il motivo di appello ben può ricavarsi dall’atto d’appello nel suo complesso;

la specificità dei motivi di impugnazione è verificabile in

sede di legittimità direttamente, essendo la relativa censura riconducibile nell’ambito dell'”error in procedendo”, attraverso l’interpretazione autonoma dell’atto di appello, mentre, ai fini dell’esame del vizio denunciato, non rileva la correttezza dell’indicazione del riferimento normativo (e cioè l’evocazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), purchè dal contesto del motivo sia possibile desumere la denuncia di un errore di siffatta natura (Cass. n. 19661 del 2006): nella specie dunque non rileva la mancata indicazione del corretto riferimento normativo nel ricorso per Cassazione dell’agenzia delle entrate;

ritenuto che effettivamente la doglianza è sollevata sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed emerge chiaramente dalla lettura dell’appello – estremamente dettagliato e puntuale e la cui parte di interesse è trascritta nel ricorso in Cassazione in ossequio al principio di autosufficienza (Cass. n. 32804 del 2019) – la sua specificità: occorre inoltre considerare che, secondo questa Corte, nel processo tributario, anche nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado, deve ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica richiesto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, che costituisce norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c. (Cass. n. 24641 del 2019); inoltre, nel processo tributario, stante il carattere devolutivo pieno dell’appello volto ad ottenere il riesame della causa nel merito, l’onere di impugnazione specifica richiesto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 non impone all’appellante di porre nuovi argomenti giuridici a sostegno dell’impugnazione rispetto a quelli già respinti dal giudice di primo grado (Cass. 32838 del 2019): la Commissione Tributaria Regionale pertanto non si è attenuta al suddetto principio laddove ha fatto discendere l’inammissibilità dell’appello per la sola circostanza della riproposizione nell’appello delle stesse argomentazioni già dedotte dall’Agenzia delle entrate nelle proprie difese in primo grado, senza considerare che, in virtù del carattere devolutivo pieno dell’appello, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni avanzate in primo grado e disattese dalla Commissione Tributaria Provinciale assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53;

ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020

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