Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29291 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 12/11/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 12/11/2019), n.29291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22975/2014 proposto

A.L., M.M., B.M., R.M.,

MO.RO., C.M., R.G., S.A.,

L.S., T.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

LEVICO N. 9, presso lo studio dell’Avvocato ANTONELLA BARONTINI,

rappresentati e difesi dall’Avvocato VALERIA PANZONE in virtù di

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

RAMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo

studio dell’Avvocato NICOLA DI PIERRO, che la rappresenta e difende,

unitamente e disgiuntamente, all’Avvocato DOMENICO FINAMORE giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 319/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 29/05/2014 R.G.N. 39/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato VALERIA PANZONE;

udito l’Avvocato NICOLA DI PIERRO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 319 del 2014 la Corte di appello di Firenze, per quello che interessa in questa sede, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Grosseto con cui era stata respinta la domanda degli odierni ricorrenti diretta ad accertare l’illegittimità del trattamento normativo-retributivo di fonte aziendale RAMA spa, al personale trasferito dalla FMF spa nel 2007, parificato a quello dei nuovi assunti e, conseguentemente, volta ad accertare il mancato riconoscimento dello stesso trattamento collettivo aziendale applicato al personale RAMA di pari anzianità rispetto ad essi.

2. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, hanno rilevato che: a) l’accordo dell’1.6.2007 disponeva che al personale proveniente da FMF spa fosse applicata la disciplina prevista dall’accordo sindacale del 25.5.2007 per il personale RAMA spa assunto successivamente all’1.7.2005; b) l’accordo del 25.5.2007 differenziava il trattamento spettante al personale non con riferimento alla sua anzianità, bensì in relazione alla presenza in servizio alla data dell’1.7.2005, da escludersi, quindi, per il personale proveniente da FMF spa passato alle dipendenze di RAMA spa nel giugno 2007; c) ai dipendenti provenienti da FMF spa era applicabile la contrattazione collettiva vigente presso RAMA spa, ivi compreso il richiamato accordo del 25.5.2007 e ciò rendeva irrilevante sia la individuazione della natura giuridica (contratto collettivo o contratto plurisoggettivo) dell’accordo dell’1.6.2007, sia la dedotta illegittimità di tale accordo che avrebbe disposto, in mancanza di specifico mandato, i diritti dei lavoratori trasferiti alla conservazione dell’anzianità di servizio maturata presso l’impresa cedente; d) non era fondata la tesi dei lavoratori secondo cui il combinato disposto del R.D. n. 148 del 1931, art. 26 e L.R. Toscana n. 42 del 1998, art. 18, attribuiva implicitamente ai lavoratori trasferiti il diritto all’uniformità di trattamento con i dipendenti della cessionaria ove quest’ultima applichi un regime contrattuale migliorativo, in quanto la fattispecie di cui è processo era regolata dall’art. 2112 c.c., che consente la previsione di un trattamento differenziato subordinato alla presenza in servizio ad una determinata data.

3. Avverso la decisione di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione i ricorrenti in epigrafe indicati affidato a quattro motivi illustrati con memoria.

4. Ha resistito con controricorso la RAMA spa.

5. Il PG, prima del rinvio della causa per la fissazione in pubblica udienza, ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione delle norme di diritto sulla interpretazione dei contratti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in particolare degli artt. 1362,1367 e 1369 c.c., deducendo che l’analisi testuale letterale dell’accordo del 25.5.2007, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, dimostrava che la differenziazione di regime introdotta per il personale cd. “nuovo assunto” (punti 2 e 3), rispetto al resto del personale cui era mantenuta la disciplina aziendale di secondo livello (punto 1) si fondava sul criterio discretivo costituito dalla data di assunzione in servizio, e non certamente dal fatto storico della presenza fisica dell’agente nell’azienda specifica RAMA spa, quale criterio che esprimeva nell’excursus della vita lavorativa dell’agente il valore concreto della anzianità di servizio.

3. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., commi 1 e 3, la violazione delle norme sulla gerarchia delle fonti (artt. 1 – 5 – 7 della legge in generale) nonchè la violazione dell’art. 1418 c.c., per avere la Corte di merito, mediante riferimenti a principi giurisprudenziali inconferenti rispetto alla fattispecie in oggetto, sostanzialmente ritenuto che il regime collettivo aziendale di II livello vigente in azienda RAMA spa non fosse applicabile retroattivamente ai lavoratori ex FMF spa, in quanto non potevano ritenersi presenti in azienda alla data del 30.6.2005, mentre invece la continuità del rapporto lavorativo, sancito dall’art. 2112 c.c., comma 1, avrebbe dovuto indurre il riconoscimento dell’anzianità di assunzione in coincidenza della data originaria di assunzione in FMF spa; inoltre, si evidenzia che era stata violata, dalla Corte territoriale, anche la disciplina dell’art. 2112 c.c., comma 3, perchè, attraverso la adottata interpretazione, era stata disconosciuta l’applicazione della disciplina aziendale di II livello vigente in RAMA spa che invece si imponeva per automatica sostituzione rispetto a quella goduta nell’azienda di provenienza, in contrasto con il principio di uniformità di trattamento tra personale trasferito e quello già presente nell’azienda cessionaria e in violazione delle disposizioni di legge regolanti la gerarchia delle fonti negli effetti giuridici derivanti dalla violazione di queste ultime, sanzionata con la nullità ex art. 1418 c.c..

4. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione del R.D. n. 148 del 1931, art. 26, all. A e della L.R. Toscana n. 42 del 1998, art. 18, la violazione delle norme sulla gerarchia delle fonti (artt. 1, 5, 7 disp. gen.) e la violazione dell’art. 1418 c.c., per avere omesso la Corte di merito: a) di valutare la fattispecie alla stregua anche del disposto dell’art. 26 citato, che costituisce norma speciale del settore autoferrotramviario, limitandosi, invece, a considerare unicamente la normativa generale di cui all’art. 2112 c.c.; b) di uniformare, conseguentemente, il regime tra il personale trasferito e quello presente in azienda; c) di dare rilievo, infine, alla supremazia gerarchica delle fonti speciali.

5. Con il quarto motivo si eccepisce l’omessa pronuncia sulla domanda di nullità dell’accordo aziendale dell’1.6.2007 (vizio del procedimento e/o nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4), per non avere la Corte territoriale valutato i dedotti profili di nullità dell’accordo sotto l’aspetto della prevalenza dell’art. 2112 c.c., commi 1 e 3, su quella contrattuale; del R.D. n. 148 del 1931, art. 26, su quella del contratto aziendale; della L.R. Toscana n. 42 del 1998, art. 18, anche essa su quella di contratto aziendale.

6. Preliminarmente deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio limitatamente alla posizione di C.M. che ha notificato ritualmente atto di rinuncia agli atti del giudizio alla società.

7. Non essendovi stata accettazione e considerando che nell’atto di rinuncia si è fatto riferimento ad una definizione, avvenuta attraverso verbale di conciliazione sindacale dell’1.8.2018, dei rapporti patrimoniali con l’azienda Tiemme spa, cessionaria di RAMA spa, si ritiene che sussistano le condizioni di legge per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

8. Sempre in via preliminare, occorre evidenziare, in primo luogo, che la sentenza impugnata risulta ancorata, come riportato nello storico della lite, a due distinte rationes decidendi, autonome l’una dall’altra, e ciascuna, da sola, sufficiente a sorreggerne il dictum: in base alla prima ragione la Corte di appello ha rilevato che al personale proveniente da FMF spa si applicava l’accordo sindacale del 25.5.2007 in virtù dell’accordo dell’1.6.2007; per altro verso quel Collegio ha ritenuto che l’accordo del 25.5.2007 (che differenziava il trattamento spettante al personale non con riferimento alla sua anzianità bensì in relazione alla presenza in servizio presso la società RAMA alla data dell’1.7.2005) sarebbe stato comunque applicabile al personale proveniente da FMF spa, in quanto esso era passato alle dipendenze di RAMA spa solo nel giugno 2007.

9. In secondo luogo, è opportuno sottolineare che l’accordo del 25.5.2007 è un accordo aziendale di talchè il tradizionale sindacato di legittimità, che può spiegarsi sulla interpretazione di ogni atto negoziale, riguarda i vizi della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella versione ratione termporis applicabile, ovvero la violazione delle norme di ermeneutica dettate dagli artt. 1362 c.c. e segg., ai sensi del n. 3 della disposizione citata.

10. Non si applica, quindi, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, che riguarda esclusivamente il livello nazionale della contrattazione collettiva, in relazione alla quale questa Corte è assegnataria di una funzione “paranomofilattica” (Cass. n. 20075 del 2010; Cass. n. 6335 del 2014; Cass. n. 26738 del 2014).

11. Ciò premesso, con riguardo al primo motivo si osserva che, in tema di interpretazione del contratto aziendale, in relazione alla invocata violazione degli artt. 1362 c.c. e segg., le doglianze non possono limitarsi alla contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte (Cass. 12.11.2007 n. 23484; Cass. 18.4.2008 n. 10203) ma devono essere specifiche, con indicazione dei singoli canoni ermeneutici violati e delle ragioni dell’asserita violazione.

12. Nel caso in esame, le censure di cui al motivo non meritano accoglimento.

13. L’interpretazione della Corte territoriale, che ha ritenuto di individuare, con riferimento al termine “assunti”, nella presenza fisica in azienda ad una certa data il criterio di discrimine per l’applicazione dell’accordo sindacale del 25.5.2007, non contrasta affatto con il senso letterale della parola ed è stata adeguatamente motivata in relazione alla scelta imprenditoriale di valorizzare l’anzianità di servizio in azienda e non l’inserimento nel mondo del lavoro.

14. Non vi è stata, quindi, alcuna specifica violazione dei canoni ermeneutici legali ed il percorso motivazionale dei giudici di merito si palesa congruo ed adeguato.

15. Il secondo motivo è parimenti infondato, sia pure con le precisazioni motivazionali che seguono.

16. Dei profili riguardanti la problematica sul concetto di assunzione in servizio del personale della FMF spa transitato nella RAMA spa si è già detto con riguardo al primo motivo.

17. Il dato di fatto da cui partire è rappresentato dalla circostanza, emersa nel corso del giudizio ed accertata attraverso l’espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, secondo cui ai dipendenti transitati presso la RAMA spa è stato comunque garantito in modo pieno ed assoluto il loro pregresso trattamento economico e retributivo con riconoscimento della relativa anzianità fino a quel momento maturata.

18. In altri termini non vi è stato alcun peggioramento del trattamento economico di cui godevano alle dipendenze della società cedente e l’anzianità di servizio è stata riconosciuta ai fini dell’applicazione della disciplina nazionale (progressione carriera, parametri di inquadramento, maturazione scatti di anzianità).

19. Orbene, non è ravvisabile alcuna violazione della portata e degli effetti della disposizione di cui all’art. 2112 c.c., comma 3, atteso che l’effetto sostitutivo del contratto collettivo applicato dal cessionario rispetto a quello applicato dal cedente si ha soltanto tra contratti del medesimo livello.

20. Nel caso di specie, invece, ciò che non è stato applicato ai lavoratori ex FMF spa è stato solo l’accordo aziendale di secondo livello, mentre è stata conservata l’operatività della disciplina nazionale.

21. Non è, altresì, ipotizzabile neanche una violazione della disciplina dell’intero impianto normativo di cui all’art. 2112 c.c., che ha finalità conservativa, nel senso che mira alla tutela dei crediti già maturati dal lavoratore e al rispetto dei trattamenti in vigore, ma non anche la finalità di garantire l’omogeneità dei trattamenti retributivi e normativi all’interno del complesso aziendale risultante dal trasferimento (Cass. 23.12.2003 n. 19681).

22. I diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva, sono solo quelli relativi a situazioni già entrate a fare parte del lavoratore subordinato (cfr. in termini Cass. 17.8.2018 n. 20765) e, quindi, nella fattispecie, tali non possono ritenersi per i ricorrenti i riconoscimenti di cui all’accordo aziendale del 25.5.2007.

23. Anche il terzo motivo è infondato, sebbene pure in questo caso la motivazione della Corte territoriale deve essere integrata.

24. Il R.D. n. 148 del 1931, art. 26, nella versione ratione temporis vigente, statuiva al comma 1, che: “In caso di cessione di linee ad altra azienda o di fusione di aziende, devono essere osservate le disposizioni stabilite dall’autorità governativa all’atto di approvazione della cessione o della fusione del passaggio del personale di ruolo alla nuova azienda, mantenendo, per quanto è possibile, al personale un trattamento non inferiore a quello precedentemente goduto ed assicurando i diritti acquisiti”.

25. La L.R. Toscana n. 42 del 1998, all’art. 18, prevede che “Nel caso di affidamento a terzi di cui all’art. 13, comma 1, lett. A, ove un’impresa subentri ad altra nella gestione del servizio, o anche di quota parte del medesimo, il trasferimento di personale dall’impresa cessante alla impresa subentrante è disciplinata dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 26, all. a, conservando al personale l’inquadramento contrattuale ed il trattamento originario, comprensivo di eventuali contratti integrativi aziendali in essere, rinviando alla successiva contrattazione i processi di armonizzazione e riassorbimento, nonchè gli aspetti concernenti l’organizzazione del lavoro”.

26. Rileva il Collegio che, quand’anche si volesse ritenere, in virtù dell’arresto giurisprudenziale rappresentato dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 15540 del 2016) che la fattispecie concreta, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello di Firenze, sia regolata dal combinato disposto delle due citate disposizioni, quali norme speciali, e non dall’art. 2112 c.c., in ogni caso ciò che viene tutelato, dall’impianto normativo citato, è la garanzia di stabilità del trattamento dei lavoratori transitati, che non deve essere inferiore a quello precedentemente goduto, con l’assicurazione dei diritti quesiti, ma non anche la parificazione del trattamento con quello goduto dal personale dell’azienda incorporante in virtù di un pregresso accordo sindacale di secondo livello.

27. Nel caso in esame, come già precisato, non vi è stata alcuna lesione dei diritti quesiti e l’anzianità di servizio è stata pienamente riconosciuta, con riguardo agli istituti legali, con la sola eccezione del trattamento lavorativo ed economico previsto per una specifica categoria di lavoratori dell’azienda cessionaria presenti in servizio.

28. La successiva contrattazione collettiva, richiamata dalle norme, si farà carico – come correttamente sottolineato dal PG nella requisitoria scritta – della armonizzazione di tutta la disciplina riguardante il trattamento retributivo del personale, come del resto avviene nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, attraverso il criterio del cd. “assorbimento” adoperato nella contraria ipotesi di evitare la riformatio in peius per i dipendenti che godevano di un trattamento più favorevole rispetto a quelli dell’Amministrazione cessionaria, onde evitare una diversità di regimi retributivi.

29. Il quarto motivo, relativo ad una asserita omessa pronuncia sulla domanda di nullità dell’accordo dell’1.6.2007 è inammissibile per difetto di interesse in quanto il suo accoglimento non potrebbe in nessun caso produrre l’annullamento della gravata sentenza stante la rilevata infondatezza dei motivi sull’altra ratio decidendi che sorregge, come sopra riportato, la pronuncia (cfr. in termini Cass. 3.11.2011 n. 22753).

30. Alla stregua di quanto esposto il ricorso degli altri litisconsorti del C. deve essere rigettato.

31. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti soccombenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

32. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, sempre per i ricorrenti soccombenti, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra C.M. e la RAMA spa, compensando le spese del presente giudizio. Rigetta il ricorso degli altri ricorrenti e condanna gli stessi al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie della misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti soccombenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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