Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29290 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22014-2010 proposto da:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, ricorrente che non ha presentato

il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 57, presso lo studio dell’avvocato PICCHIARELLI ENRICO, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2393/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

1. Al fine di impugnare la sentenza della Corte d’appello di Roma depositata il 17.5.2010, avente ad oggetto la domanda di M. M. di riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi prestati in relazione alla attribuzione della qualifica di direttore dei servizi generali ed amministrativi, il Ministero della pubblica istruzione proponeva ricorso per cassazione notificato il 14.7.2010, ma non procedeva al deposito in cancelleria di tale ricorso, tanto che l’iscrizione a ruolo avveniva per effetto del deposito del controricorso, notificato il 28.7.2010.

2. Lo stesso Ministero notificava un altro ricorso in data 15.11.2010, a cui resisteva la M. con controricorso notificato il 21.12.2010.

3. Ambedue i ricorsi, che devono essere riuniti, sono qualificabili come improcedibili a norma dell’art. 369 c.p.c.. Il primo per il suo mancato deposito e il secondo per l’omesso deposito di copia autentica della sentenza impugnata (senza che al riguardo rilevi la produzione effettuata dal controricorrente in sede della sua prima costituzione in giudizio: cfr. Cass. 25070/2010).

4. Le spese del giudizio sono regolate in base al criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara improcedibili; condanna il Ministero ricorrente a rimborsare le spese del giudizio a M. M., liquidate in Euro trenta per esborsi ed Euro duemila per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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