Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29290 del 22/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2020, (ud. 24/11/2020, dep. 22/12/2020), n.29290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20357-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), UFFICIO PROVINCIALE DI

TORINO TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

F.G., C.M.T., U.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ALBERTO BISCARO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 44/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 15/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento catastale;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva il ricorso della parte contribuente ritenendo il provvedimento non sufficientemente motivato, rilevando che dopo aver indicato i dati del precedente classamento in A/2 e del nuovo classamento in A/1 l’Ufficio si è limitato a richiamare, oltre a generici rinvii agli atti (tra cui la DOCFA “contestata”), l’asserita coerenza del classamento attribuito a solo due unità immobiliari limitrofe a fronte della non omogeneità di classamento della zona censuaria di riferimento evidenziata dal ricorrrente;

avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione affidato a tre motivi di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il primo motivo d’impugnazione, l’Agenzia delle entrate, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, nella parte in cui la CTR, una volta ritenuto immotivato e dunque illegittimo il provvedimento impugnato non ha provveduto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria operando una valutazione sostitutiva;

con il secondo motivo d’impugnazione, l’Agenzia delle entrate, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione all’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità delle questioni nuove sollevate nell’appello in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, nonchè in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 sempre per la novità della questione del preteso vizio di motivazione dell’avviso di accertamento, sollevata solo in appello;

con il terzo motivo d’impugnazione, l’Agenzia delle entrate, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, perchè, a seguito della procedura DOCFA l’obbligo di motivazione dell’avviso è meno stringente ed è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita;

ritenuto preliminarmente che, in virtù del principio della ragione più liquida (che consente di modificare l’ordine logico-giuridico delle questioni da trattare di cui all’art. 276 c.p.c., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost., posto che l’accertamento della sussistenza di eventuali motivi di inammissibilità, nonchè l’esame del primo motivo di ricorso, anche se logicamente preliminari, non potrebbero in ogni caso condurre ad un esito del giudizio più favorevole per il resistente: Cass. n. 28309 del 2019; Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531), appare opportuno esaminare innanzitutto il terzo dei motivi di ricorso;

ritenuto che il terzo motivo di ricorso è fondato in quanto, secondo questa Corte:

in tema di classamento di immobili, l’attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd. DOCFA si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell’ufficio ai sensi della L. n. 211 del 2004, art. 1, comma 335: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione (Cass. n. 30166 del 2019);

in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (la Cassazione ha affermato l’enunciato principio in una fattispecie in cui l’accatastamento operato dall’Ufficio, diverso da quello proposto dal contribuente, teneva comunque conto della destinazione e delle caratteristiche dell’immobile, così come risultanti dall’elaborato DOCFA presentato: Cass. n. 31809 del 2018; Cass. n. 12777 del 2018): nella specie la CTR non si è attenuta ai suddetti principi laddove, dopo aver riferito che l’Ufficio aveva indicato i dati del precedente classamento in A/2 e del nuovo classamento in A/1, dopo aver fatto riferimento alla DOCFA della parte contribuente che proponeva quale classamento A/2, e dopo aver ragionevolmente evidenziato la coerenza del classamento attribuito con due unità immobiliari limitrofe (A/1), ha poi irragionevolmente e contraddittoriamente ritenuto non sufficientemente motivato l’avviso di accertamento che riteneva corretto il classamento A/1, senza considerare che, trattandosi di procedura fortemente collaborativa e partecipativa, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati fattuali oggettivi e della classe attribuita, quando, come nel caso di specie, gli elementi di fatto indicati dal contribuente (anno di costruzione, caratteristiche strutturali, altezze, superficie, piano, numero di servizi, presenza o meno di ascensore, portineria etc.) non siano disattesi dall’Ufficio e la differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica (A/2 secondo la parte contribuente nella Docfa, A/1 secondo l’Ufficio) sul valore economico dei beni;

pertanto, ritenuto fondato il terzo motivo di impugnazione e conseguentemente assorbiti il primo e il secondo, il ricorso

dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di impugnazione, assorbiti il primo e il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020

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