Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2929 del 10/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2929 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:

LO STORTO Maria, ved. Stasi (LST MRA 29T51 E791P),
rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del
ricorso, dagli avvocati Ugo Sgueglia e Andrea Sgueglia,
presso lo studio dei quali in Roma, via Ottorino Lazzarini
n. 19, è elettivamente domiciliato;
– ricorrente –

L
contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (80184430587), in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per
legge;

Data pubblicazione: 10/02/2014

- resistente avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia,
depositato il 15 novembre 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Andrea Sgueglia;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Pierfelice Pratis, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 20 aprile 2011
presso la Corte d’appello di Perugia, Lo Storto Maria,
vedova Stasi proponeva, ai sensi della legge n. 89 del
2001, domanda di equa riparazione del danno non
patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata
di un giudizio di equa riparazione svoltosi dinnanzi alla
Corte d’appello di Roma, iniziato con ricorso depositato
in data l ° giugno 2007 e conclusosi con decreto depositato
in data 7 dicembre 2009;
che l’adita Corte d’appello dichiarava la domanda
inammissibile ritenendo non esperibile il rimedio di cui
alla legge n. 89 del 2001 in relazione a procedimenti
relativi alla denunciata violazione della durata
ragionevole di giudizi presupposti, non discendendo tale
2

udienza del 16 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott.

proponibilità dalla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo ed essendo l’eventuale ritardo nella definizione
dei procedimenti di cui alla legge n. 89 del 2001
compensabile dal giudice del procedimento;

Maria, vedova Stasi, ha proposto ricorso, sulla base di un
motivo, illustrato da memoria;
che l’intimata Amministrazione non ha resistito con
controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai
fini della partecipazione alla udienza di discussione.
Considerato che

il collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione

della

sentenza;
che con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente
denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e
ss. della legge n. 89 del 2001, degli artt. 6, 13 e 41
della Convenzione europea per i diritti dell’uomo e del
principio di sussidiarietà di cui all’art. 35 della
medesima Convenzione, nonché vizio di motivazione,
dolendosi del fatto che la Corte d’appello non si sia
attenuta alla giurisprudenza di questa Corte, che ha
ritenuto ammissibile la domanda di equa riparazione in
riferimento a giudizi di equa riparazione;

che il ricorso è fondato;
– 3 –

che per la cassazione di questo decreto Lo Storto

che questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi più
volte in ordine alla applicabilità del procedimento
disciplinato dalla legge n. 89 del 2001 ai procedimenti
introdotti sulla base della legge stessa, per i quali deve

ragionevole di durata e del conseguente regime
indennitario in caso di sua violazione;
che, come affermato di recente (Cass. n. 11080 del
2013; Cass. n. 17686 del 2012; Cass. n. 5924 del 2012 e
altre conformi), il giudizio di equa riparazione, che si
svolge presso le Corti d’appello ed eventualmente, in sede
di impugnazione, dinnanzi a questa Corte, è un ordinario
processo di cognizione, soggetto, in quanto tale, alla
esigenza di una definizione in tempi ragionevoli,
esigenza, questa, tanto più pressante per tale tipologia
di giudizi, in quanto finalizzati proprio all’accertamento
della violazione di un diritto fondamentale nel giudizio
presupposto, la cui lesione genera di per sé una
condizione di sofferenza e un patema d’animo che sarebbe
eccentrico non riconoscere anche per i procedimenti di cui
alla legge n. 89 del 2001;
che non appare condivisibile l’assunto che il giudizio
dinnanzi alla Corte d’appello e l’eventuale giudizio di
impugnazione costituiscano una fase necessaria di un unico
– 4 –

ritenersi predicabile l’operatività del termine

procedimento destinato a concludersi dinanzi alla Corte
europea, nel caso in cui nell’ordinamento interno la parte
interessata non ottenga una efficace tutela all’indicato
diritto fondamentale, atteso che il procedimento interno

sempre che, ovviamente, si svolga esso stesso nell’ambito
di una ragionevole durata;
che, quanto alla determinazione della ragionevole
durata di un procedimento di equa riparazione, questa
Corte ha ritenuto che ove venga in rilievo un giudizio
“Pinto” svoltosi anche dinnanzi alla Corte di cassazione,
la durata complessiva dei due gradi debba essere ritenuta
ragionevole ove non ecceda il termine di due anni;
che dunque, tenuto conto che il termine di durata
ragionevole di un giudizio di legittimità è normalmente
fissato in un anno, deve ritenersi che il giudizio di
primo grado debba essere concluso nel termine ragionevole
di un anno, non potendosi a tal fine attribuire al termine
di quattro mesi di cui all’art. 3, comma 4, della legge n.
89 del 2001, natura diversa da quella sollecitatoria che
gli è propria e quindi non espressiva in modo assoluto
della ragionevole durata del procedimento di equa
riparazione;

– 5 –

rappresenta una forma di tutela adeguata ed efficace,

che il ricorso deve quindi essere accolto, essendo
erronea la decisione della Corte territoriale che ha
ritenuto inammissibile la domanda di equa riparazione per
la irragionevole durata di un procedimento di equa

natura;
che tuttavia, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel
merito;
che, nel caso di specie, infatti, il ricorso è stato
depositato presso la Corte d’appello di Roma il l ° giugno
2007 e l’unico grado di giudizio di merito si è concluso
con decreto depositato il 7 dicembre 2009, sicché la
durata complessiva del procedimento di equa riparazione è
stata di circa due anni e sei mesi;
che, pertanto, detratto il termine ragionevole,
stimato in un anno, la durata non ragionevole risulta
essere stata di circa un anno e sei mesi;
che alla luce dell’accertata irragionevole durata del
giudizio, alla ricorrente spetta un indennizzo che va
liquidato sulla base di euro 750,00 per anno, e quindi in
complessivi euro 1.125,00, oltre interessi legali dalla
data della domanda al saldo;

– 6 –

riparazione relativamente a giudizio presupposto di altra

che alla ricorrente compete altresì il rimborso delle
spese dell’intero giudizio, liquidate nella misura
indicata in dispositivo;
che le spese del giudizio, come liquidate, devono

Avvocati Ugo Sgueglia e Andrea Sgueglia, dichiaratisi
antistatari.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero
della Giustizia al pagamento, in favore di Lo Storto
Maria, vedova Stasi, della somma di euro 1.125,00, oltre
interessi legali dalla data della domanda al saldo;
condanna il Ministero alla rifusione delle spese
dell’intero giudizio che liquida, per il giudizio di
merito, in euro 775,00, di cui euro 50,00 per esborsi,
euro 280,00 per diritti e euro 445,00 per onorari, oltre
alle spese generali e agli accessori di legge, e, per il
giudizio di legittimità, in euro 506,25 per compensi,
oltre a euro 100,00 per esborsi e agli accessori di legge.
Dispone la distrazione delle spese di entrambi i gradi in
favore dei difensori del ricorrente, Avvocati Ugo Sgueglia
e Andrea Sgueglia, dichiaratisi antistatari.

– 7 –

essere distratte in favore dei difensori della ricorrente,

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda Civile della Corte suprema di cassazione, il 16

gennaio 2004.

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