Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2929 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 21/12/2009, dep. 10/02/2010), n.2929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12847-2004 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, pressa

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI BOLOGNA in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA A. FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato BERLIRI CLAUDIO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FILIPPI PIERA’,

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 304/2003 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 20/02/2003;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/12/2009 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il resistente l’Avvocato BERLIRI, che si riporta;

lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del SOSTITUTO

PROCURATORE GENERALE Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Il P.G. di udienza si riporta alle conclusioni scritte.

Fatto

L’Ufficio delle Entrate di Bologna, contestando che alla Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna spettasse la riduzione alla metà dell’aliquota irpeg disposta dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 notificava quattro avvisi di rettifica delle dichiarazioni che l’ente, avvalendosi di quel beneficio, aveva rese per gli anni dal 1992 al 1995. La Fondazione impugnava gli accertamenti davanti alla CTP di Bologna, che riuniva ed accoglieva i ricorsi. La CTR di Bologna ha respinto l’appello dell’Amministrazione, che ricorre per la cassazione della sentenza di secondo grado con un complesso motivo. La Fondazione intimata resiste con controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI

La CTR ha richiamato, a supporto della decisione favorevole alla Fondazione, la giurisprudenza di questa corte nella quale è stato affermato che l’attività di gestione delle partecipazioni nelle società conferitarie, esercitata dalle aziende bancarie derivate dalla applicazione della L. 30 luglio 1990, n. 218 e del D.Lgs. n. 356 del 1990, non le qualifica come enti commerciali, in quanto essenzialmente strumentale al perseguimento degli scopi di interesse pubblico definiti dai rispettivi statuti.

Col ricorso si deduce “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 e dell’art. 14 disp. gen.; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 153 del 1999; in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.” Si osserva che le Fondazioni bancarie delineate dal D.Lgs. n. 356 del 1990 non potevano godere delle agevolazione previste dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 perchè esse spettavano agli enti connotati da una specifica finalità di interesse pubblico di carattere esclusivo. Per contro, il D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12 non solo prevedeva, alla lett. a), che le Fondazioni perseguissero fini di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori della ricerca scientifica, della istruzione, dell’arte e della sanità; ma aggiungeva, alla lett. b), che esse – finchè ne fossero state titolari – avevano anche il compito di amministrare la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell’azienda bancaria ceduta. Trattavasi quindi di enti con finalità di interesse pubblico nè pecificate nè esclusive, qualificate dall’attività (che le assimilava agli enti commerciali) di amministrazione indiretta dell’azienda bancaria conferita, attuata attraverso la gestione della partecipazione di controllo della società contentarla. L’esclusione delle fondazioni bancarie dal beneficio in esame sarebbe anche dimostrato dalla disposizione del D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12 che lo avrebbe concesso solo per il futuro alle nuove condizioni in esso indicate.

Osserva il collegio che la causa ripropone una problematica a lungo dibattuta nella giurisprudenza di questa corte, che, come ricordato nella sentenza impugnata, si era ripetutamente pronunciata nel senso prospettato dalla parte contribuente (6607/02, 19445/2003, 129/2004).

Più recentemente, peraltro, ha prevalso l’indirizzo alternativo (10253/2007, 5963/2008), convalidato da ultimo dalla sentenza 1576/2009 delle sezioni unite.

Deve ritenersi ormai chiarito che gli enti di gestione delle partecipazioni bancarie risultanti dal conferimento delle aziende di credito in apposite società per azioni, ai sensi della L. n. 218 del 1990 ed in base al D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12 non costituivano delle fondazioni private, ma appartenevano al settore pubblico creditizio. Non erano assimilabili, ai fini della riduzione a metà dell’aliquota Irpeg, agli enti ed istituti di interesse generale aventi scopi esclusivamente culturali, di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6. La predetta disciplina agevolativa non trovava applicazione agli enti considerati nè in via analogica, in quanto disposta da norme eccezionali, nè in via estensiva, perchè la “ratio” di quel beneficio andava ricercato nella esclusività e tipicità del fine sociale previsto per ciascun ente, individuato in maniera tassativa quale già esistente al momento dell’entrata in vigore delle predette norme. La successiva disciplina di riforma del sistema creditizio, nell’attribuire a tali enti, ai sensi del D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12 ed ove si siano adeguati alle nuove prescrizioni, la qualifica di fondazioni con personalità giuridica di diritto privato, così estendendo ad essi il regime tributario proprio degli enti non commerciali, “ex” art. 87, comma 1, lett. c) del cit. T.U.I.R., non ha assunto valenza interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, avendo essa previsto adempimenti collegati all’attuazione della riforma stessa, senza influenza sui periodi precedenti. “Ne consegue l’esistenza di una presunzione di esercizio di impresa bancaria in capo ai soggetti che, in relazione all’entità della partecipazione al capitale sociale, sono in grado di influire sull’attività dell’ente creditizio e, dall’altro, la possibile fruizione dei predetti benefici, per gli enti considerati, solo a seguito della dimostrazione, di cui sono onerati secondo il comune regime della prova ex art. 2697 cod. civ,, di aver in concreto svolto un’attività, per l’anno d’imposta rilevante, del tutto differente da quella prevista dal legislatore, dunque un’attività di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale anzichè quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie e sempre che il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni nel ricorso introduttivo, non incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di sollevare in proposito precise contestazioni”.

In linea con la richiamata decisione della sezioni unite, che questo collegio pienamente condivide, la sentenza impugnata va cassata (perchè non risulta nemmeno dedotto che la Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna abbia in concreto svolto, per l’anno d’imposta rilevante, un’attività del tutto differente da quella di controllo e governo della partecipazione bancaria). La questione concernente la non applicabilità delle sanzioni (in ragione delle obbiettive condizioni di incertezza normativa, e dell’affidamento fatto dalla fondazione sulla risposta favorevole a suo tempo ottenuta dall’Amministrazione finanziaria circa la spettanza dell’agevolazione poi negata con l’avviso impugnato) non può essere esaminata perchè proposta soltanto con la memoria illustrativa, anzichè col controricorso, come avrebbe dovuto ex art. 346 c.p.c.. La causa va dunque decisa nel merito col rigetto dei ricorsi introduttivi della lite, non essendo necessari altri accertamenti di fatto. Poichè l’indirizzo applicato si è consolidato di recente, è giustificata la compensazione fra le parti delle spese di tutto il processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – rigetta i ricorsi introduttivi della lite. Dichiara compensate fra le parti le spese di tutto il processo.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA