Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2929 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 07/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 07/02/2020), n.2929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19954/2014 proposto da:

FARMACIA BASTI DI G.K.C. & C. S.N.C., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 72, presso lo studio dell’avvocato

PIERO VOLPE, rappresentata e difesa dagli avvocati PIER MICHELE

QUARTA, PAOLO CACCIAGRANO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE

ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO;

– resistenti con madato –

avverso la sentenza n. 420/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 24/04/2014 R.G.N. 542/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 420/2014, ha rigettato l’impugnazione proposta dalla Farmacia Basti di G.K.C. & c. s.n.c. nei confronti dell’Inps (anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a.) avverso la sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione a cartella relativa ai contributi pretesi dall’INPS a seguito dell’accertamento ispettivo che aveva qualificato quali lavoratori subordinati dipendenti della farmacia i farmacisti D.T.M., D.L.A., S.R., P.R. e Sa.Vi.;

ad avviso della Corte territoriale, la natura subordinata dei rapporti di lavoro dei predetti era emersa:

– dalle dichiarazioni rese dal titolare della farmacia in sede ispettiva, posto che lo stesso aveva riconosciuto che il personale sopra indicato svolgeva l’attività durante l’orario di apertura e chiusura della farmacia, sotto le proprie direttive o di quelle di un suo collaboratore;

– dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva da P.R., S.R. e Sa.Vi., nonchè in sede testimoniale da D.T.M., soprattutto in ordine alla necessità di comunicare preventivamente eventuali assenze all’incaricato D.M.V.;

– dal rilievo che il periodo feriale era organizzato in maniera da garantire la continuità del servizio secondo turni preventivamente comunicati all’incaricato D.M., ovvero concordati con il titolare;

– dal servizio, di addetto alla vendita di medicinali e di altri prodotti in vendita nella farmacia, prestato dai suddetti farmacisti in modo continuativo, come era stato accertato dalle registrazioni sul libro matricola, dalle risultanze dei contratti di lavoro e relative proroghe prodotti agli atti e dalla dichiarazione del teste Sa.;

dunque, i contratti a progetto stipulati sia prima che successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276 del 2003, erano del tutto privi di valido progetto in quanto tutti si occupavano di vendita di medicinali e di altri prodotti venduti in farmacia e di riporre i medesimi in magazzino, attività del tutto coincidente con quella dell’attività d’impresa ed in difetto di indicazione di un obbiettivo da raggiungere;

infine, la Corte d’appello ha precisato che la domanda di compensazione giudiziale, tra quanto versato a titolo di contributi per i lavoratori oggetto d’accertamento e quanto richiesto in cartella, correttamente era stata rigettata dal primo giudice, posto che la stessa – sia pure astrattamente fondata – non poteva essere esaminata in mancanza di domanda amministrativa e di un pronunciamento dell’INPS di diniego della richiesta di recupero;

avverso tale sentenza, ricorre per cassazione Farmacia Basti di G.K.C. & c. s.n.c. sulla base di dieci motivi: 1) violazione dell’art. 2094 c.c., in quanto si era ritenuta provata la subordinazione dei cinque lavoratori sulla base del contenuto del verbale ispettivo, non confermato dalla testimonianza dei lavoratori che erano stati sentiti, in parte, in libero interrogatorio; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., in ragione del fraintendimento delle risultanze istruttorie da parte della sentenza impugnata e della carenza del quadro istruttorio, non essendo stati escussi in qualità di testi D.L.A. e P.R.; 3) violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, commi 1, 2 e 3, in relazione alla posizione di P.R. e di Sa.Vi. che avevano stipulato attività libero professionale, occasionalmente, per cui non poteva trovare applicazione la disciplina del lavoro a progetto;

4) violazione dell’art. 2721 c.c., comma 2, artt. 246 e 115 c.p.c., in ragione del fatto che l’istruttoria posta a base dell’accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro non era stata espletata con acquisizioni di prove testimoniali, a supporto delle risultanze ispettive, ma attraverso il libero interrogatorio dei presunti lavoratori;

5) violazione degli artt. 1243 c.c. e 113 c.p.c., in quanto il motivo d’appello relativo al mancato accoglimento della domanda di compensazione era stato rigettato per difetto di domanda amministrativa senza specificare quale fosse la norma che prevede tale obbligo ma facendo riferimento ad un imprecisato principio generale;

6) violazione dell’art. 2094 c.c. e vizio di motivazione in ragione del fatto che l’accertamento della natura subordinata dei cinque rapporti di lavoro era stato fondato sul contenuto del verbale ispettivo, in sostanza si reitera il contenuto del motivo sub n. 4); 7) violazione dell’art. 2697 c.c. e della regola di riparto dell’onere della prova in quanto la Corte territoriale aveva mal interpretato le risultanze istruttorie e non aveva considerato che l’onere della prova sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, relativo all’attività dei collaboratori, incombeva sull’Ente che avrebbe dovuto dimostrare anche la singola durata di ciascuna prestazione lavorativa mentre era difettata la prova certa in tal senso, anche alla luce delle divergenti dichiarazioni testimoniali rese dai lavoratori sentiti liberamente;

8) violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, commi 1, 2 e 3, nuovamente in relazione alle posizioni di P.R. e di Sa.Vi.;

9) la censura ripropone l’esatto contenuto del motivo sub 4);

10) il motivo ripropone integralmente il motivo sub 5) e 11) e denuncia motivazione illogica sempre per la omessa compensazione dei contributi versati con quelli dovuti;

l’Inps si è limitato a depositare procura speciale;

Considerato che

i motivi, al netto delle evidenti reiterazioni sopra evidenziate, vanno trattati congiuntamente essendo tutti connessi (ad eccezione di quelli sub 5, 10 ed 11) dall’unico tema della affermata violazione di legge, relativamente alle modalità di accertamento della natura subordinata e non di collaborazione professionale, dei cinque rapporti di lavoro intercorrenti tra il titolare della farmacia ricorrente ed i cinque farmacisti indicati nel verbale di accertamento n. 508 del 3 marzo 2008;

deve, in primo luogo, rimarcarsi che in tema di ricorso per cessazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del giudice del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (ex aliis: Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394);

nella specie è evidente che la parte ricorrente lamenta la erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, e dunque un vizio – motivo da valutare alla stregua del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che lo circoscrive all’omesso esame di un fatto storico decisivo (cfr. sul punto Cass. Sez. U. n. 19881 del 2014), riducendo al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014); in particolare, la sentenza impugnata ha affermato che:

– dalle stesse dichiarazioni rese il 12 aprile 2008, in sede ispettiva, dal titolare della farmacia G.C.K. si era appreso che tutti i lavoratori oggetto di contestazione osservavano, nell’espletamento della propria attività all’interno della farmacia (consistente nella vendita dei medicinali e di altri prodotti e nella sistemazione degli stessi in magazzino), gli orari di apertura e chiusura della stessa, sotto le direttive dello stesso Kamellos o da un collaboratore del medesimo;

– tali deduzioni avevano trovato conferma, sempre in via ispettiva, nelle dichiarazioni di P.R. ed anche in quelle di S.R. e Sa.Vi. nel corso del giudizio di primo grado, oltre che nella testimonianza di D.T.M.;

– quest’ultima aveva indicato in tale D.M.V. il punto di riferimento dei vari professionisti e quest’ultimo, pur essendo stato assunto come commesso, aveva in effetti riconosciuto di godere di un potere disciplinare anche se in concreto mai esercitato;

– le eventuali assenze, di cui aveva riferito la D.T., seppure non necessitavano di preventiva autorizzazione, nondimeno andavano preventivamente comunicate al D.M., senza con ciò che la farmacista dovesse coordinarsi con gli altri o trovare un sostituto;

lo stesso poteva dirsi per la fruizione delle ferie, mentre dalle risultanze dei libri matricola, dalla produzione dei contratti e delle proroghe, nonchè dalle dichiarazioni del teste Sa., si era tratta la prova della durata di ciascun rapporto;

è evidente, dunque, che la complessiva valutazione di tutte le fonti di prova esaminate dalla sentenza impugnata, smentisce quanto lamentato dal ricorrente circa l’erroneo utilizzo del contenuto del verbale ispettivo, giacchè la sentenza impugnata ha correttamente fatto applicazione dei principi più volte espressi da questa Corte di cassazione secondo i quali, nel giudizio promosso dal contribuente per l’accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all’INPS l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l’Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell’ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (Cass. 14965 del 2012; Cass. n. 14863 del 2017; Cass. n. 23800 del 2014, con ampi richiami giurisprudenziali);

in coerenza con tale principio è stato affermato che, viceversa, detti verbali non fanno fede dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, nè dei fatti della cui verità essi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. n. 9111 del 1995; Cass. n. 10569 del 200; Cass. n. 14863 del 2017);

nella specie, la Corte di merito ha applicato correttamente tali principi, attribuendo al verbale ispettivo valore di piena prova solo per gli atti compiuti dai pubblici ufficiali verbalizzanti e per le dichiarazioni e i documenti da essi raccolti, non anche per l’intrinseca veridicità delle dichiarazioni. Su quest’ultimo aspetto la Corte ha espresso un giudizio del tutto esaustivo e privo di incongruenze rilevando come la decisione del primo giudice, pienamente condivisa, fosse fondata sull’esame complessivo di tutti gli elementi probatori acquisiti al processo, come la mancata contestazione di determinate circostanze da parte del titolare della farmacia, le dichiarazioni raccolte in sede testimoniale ed ispettiva;

in ordine, poi, alla dedotta incapacità di testimoniare da parte dei lavoratori interessati all’accertamento ispettivo degli enti previdenziali, questa Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento costante, che “l’interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell’art. 246 c.p.c., è l’interesse giuridico, personale, concreto, che legittima l’azione o l’intervento in giudizio, sicchè il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, nè può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile” (Cass. n. 15313 del 2016, Cass. n. 2075 del 2013, Cass. n. 21418 del 2015);

quanto, poi alla affermata violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, in relazione a due dei farmacisti interessati, va osservato che esso coglie un accertamento di fatto della sentenza impugnata non decisivo. Vero è che nella sentenza si afferma l’insussistenza di validi progetti (senza esaminare il tema delle collaborazioni occasionali di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61), ma tale affermazione non costituisce una ratio decidendi della sentenza, che non è fondata integralmente sulla possibilità di qualificare i rapporti quali lavori a progetto ma sull’accertamento, all’esito della valutazione delle prove, della natura subordinata dei rapporti di lavoro anche durante i periodi formalmente svolti in regime di collaborazione occasionale (autonoma);

la censura è dunque inammissibile perchè non conferente rispetto al tenore complessivo della sentenza impugnata;

anche i motivi relativi al mancato accoglimento della domanda di compensazione tra la contribuzione versata presso la gestione separata e quella qui pretesa sono infondati;

la sentenza di appello non ha negato in astratto tale possibilità, ma ha rilevato che la parte non aveva allegato, nè provato, di aver proposto domanda amministrativa all’INPS;

sul punto, va osservato che, a prescindere dalla correttezza dell’affermazione di principio sulla necessità di presentare una domanda amministrativa non trattandosi di richiesta di prestazione, la sentenza ha in sostanza fatto valere la circostanza ostativa che l’Istituto non fosse stato messo nella concreta condizione di valutare la pretesa in sede amministrativa;

in effetti, sul piano processuale, deve darsi atto che il ricorso introduttivo di primo grado (riportato sul punto alla pagina 8 del ricorso per cassazione) pur essendo intitolato “eccezione di compensazione” si limitava a dedurre che la società aveva pagato all’Inps certe somme per contributi e rinviava ai modelli 770 allegati;

è evidente la carenza di allegazione di elementi essenziali alla valutazione della predetta eccezione, posto che il ricorso avrebbe dovuto contenere lo sviluppo completo delle ragioni creditorie di ciascuna delle parti al fine di consentirne l’esame in sede giudiziale ed in questo senso, infatti, il primo giudice aveva rilevato che il mero pagamento di somme non dovute non poteva comportare il venir meno dell’obbligo contributivo oggetto di verbale ispettivo, fermo restando il diritto della società di richiedere all’INPS la restituzione di quanto dovuto (vd. testo della sentenza di primo grado riportato in ricorso);

in conclusione, il ricorso va rigettato;

nulla va disposto per le spese attesa la mancanza di costituzione dell’INPS che si è limitato a depositare procura speciale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ex art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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