Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2929 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2929 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

sul ricorso 143-2011 proposto da:
ETR EQUITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato
SALVATORE TORRISI, rappresentata e difesa dall’avvocato
GIUSEPPE FIERTLER;
– ricorrente contro

GRUPILLO ROCCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
COSTANTINO MORIN 27-1, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI TEDESCO, rappresentato e difeso dagli avvocati
FRANCESCO SURACE, LUIGI MARIA MALLUZZO;
– controricorrente –

avverso

la

sentenza

n.

52/2010

della

I414 tilt4M-44
COMM.TRIB.REG/SEZ.DIST. di REGGIO CALABRIA, depositata

Data pubblicazione: 07/02/2018

il 20/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

LOCATELLI.

N.R.G.143/2011
FATTI DI CAUSA
Equitalia E.Tr spa notificava a Grupillo Rocco la comunicazione
preventiva di iscrizione di ipoteca su beni immobili, a garanzia del
pagamento di un debito tributario scaduto ammontante ad euro 135.166.
Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria
provinciale di Reggio Calabria che lo accoglieva con sentenza n.126 del

L’agente della riscossione proponeva appello, rigettato dalla
Commissione tributaria regionale con sentenza del 25.5.2010.
Contro la sentenza di appello Equitalia spa propone tre motivi di
ricorso per cassazione.
Grupillo Rocco resiste con controricorso, chiedendo di dichiarare
inammissibile o infondato il ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1.Primo motivo:” Violazione dell’art.360 comma 1 n.3 cod.proc.civ. in
relazione agli artt.50 e 77 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 “, nella parte
in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che il venir meno
di uno solo dei titolo ( una cartella di pagamento) determini la nullità
della misura cautelare fondata sul mancato pagamento di cinque cartelle
esattoriali.
2.Secondo motivo: “Violazione dell’art.360 comma 1 n.5 cod.proc.civ.
per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio”, in quanto ha omesso di motivare in relazione alla validità delle
ulteriori cartelle, diverse da quella ritenuta non notificata sulla base di
altra sentenza irrevocabile della Commissione tributaria regionale.
3.Terzo motivo: “Violazione dell’art.360 comma 1 n.5 cod.proc.civ.
per contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio”, con riguardo alla medesima circostanza indicata nel precedente
motivo.
I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei seguenti
termini. Dalla sentenza impugnata si evince che il giudicato esterno
formatosi a seguito della irrevocabilità della sentenza della Commissione
tributaria regionale del 24.12.2009, ha riguardato unicamente la cartella

1

2009, ordinando la cancellazione dell’ipoteca.

aventi i numeri finali 3481190000; d’altra parte lo stesso giudice di
appello afferma la pluralità delle cartelle di pagamento poste a base della
adozione della misura cautelare di iscrizione di ipoteca. Secondo quanto
trascritto nel ricorso per cassazione, l’agente della riscossione nel proprio
appello dava atto di avere già proceduto alla riduzione della ipoteca in
relazione alla cartella ritenuta non notificata, insistendo per la legittimità
della iscrizione della ipoteca in relazione alle restanti quattro cartelle. Ne

parte in cui il giudice di appello, pur affermando che la cartella non
notificata è una sola e che l’iscrizione di ipoteca è avvenuta sulla base di
plurime cartelle di pagamento, annulla per intero l’iscrizione a ruolo per
difetto di uno solo dei sottostanti titoli esecutivi, e senza pronunciarsi
sulla deduzione dell’appellante in ordine alla già intervenuta riduzione
della ipoteca a seguito della omessa notificazione di una delle cartelle.
In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere
cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria in
diversa composizione, alla quale è demandata la liquidazione delle spese
di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle
spese, alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa
composizione.
Così deciso il 23.11.2017.

Presidente
Aurelio Cap abianca

risulta la fondatezza della censura relativa al vizio di motivazione, nella

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