Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2929 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 03/02/2017, (ud. 23/11/2016, dep.03/02/2017),  n. 2929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15975/2012 proposto da:

G.T., C.F. (OMISSIS), G.P. C.F. (OMISSIS),

NELLA LORO QUALITA’ DI EREDI DI R.P. E DI

G.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALLEGRI DA CORREGGIO 1,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO GAETANO ANDREUZZI, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

nonchè da:

M.M., C.F. (OMISSIS), M.A. C.F. (OMISSIS),

T.G. C.F. (OMISSIS), M.S. C.F. (OMISSIS), QUALI

EREDI DI ME.MA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OVIDIO

26, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MANCINI, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

S.A.M., R.R., R.T.,

RI.PI., QUALI EREDI DI R.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2009/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato Andreuzzi Massimo Gaetano difensore dei ricorrenti

che chiede l’accoglimento del ricorso principale;

udito l’Avv. Mancini Gianluca difensore dei controricorrenti e

ricorrenti incidentali che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale e l’accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, il rigetto del primo motivo, l’assorbimento del secondo

motivo del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 1991 R.P. e G., eredi di R.T., citavano davanti al tribunale di Roma i sigg.ri Me.Ma. e G. e le rispettive mogli – sigg.re T.G. e C.A. – per ottenere sentenza ex art. 2932 c.c., di esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari del (OMISSIS) con cui Me.Ma. e G. (che, all’epoca della conclusione di tali contratti preliminari, erano soci della cooperativa edilizia a contributo statale “Risorgere sempre”) avevano promesso a R.T. (all’epoca presidente di detta cooperativa) di vendergli gli immobili che sarebbero stati loro assegnati dalla cooperativa, contestualmente ricevendo dal R. un anticipo sul prezzo; gli attori chiedevano altresì, per quanto qui ancora interessa, il risarcimento dei danni da mancato godimento di detti immobili dalla data di assegnazione ((OMISSIS)) al rilascio; in primo subordine gli attori chiedevano, per il caso che detti immobili dovessero ritenersi entrati in comunione legale dei beni tra i convenuti e le rispettive mogli, il trasferimento ex art. 2932 c.c., delle quote riferibili ai convenuti stessi della comproprietà di detti immobili; in ulteriore subordine i medesimi attori chiedevano – per l’ipotesi di rigetto delle domande di trasferimento ex art. 2932 c.c., da loro rassegnate (in tesi, per l’intera proprietà degli appartamenti e, in ipotesi, per le quote) – il risarcimento dei danni da inadempimento ai contratti preliminari dedotti in giudizio.

I convenuti si costituivano in giudizio resistendo alle domande degli attori e, all’esito del giudizio, il Tribunale di Roma, rigettata ogni altra domanda, trasferiva – in esecuzione di un contratto del (OMISSIS), reiterativo e correttivo degli atti del (OMISSIS) – da Me.Ma. agli attori la proprietà dell’appartamento distinto con l’interno n. (OMISSIS) (che escludeva fosse entrato in comunione legale dei beni tra Me.Ma. e sua moglie T.G.), condannando il medesimo Me.Ma. al relativo rilascio.

La Corte d’appello di Roma, adita con l’appello principale di Me.Ma. e della sua moglie T.G. e con l’appello incidentale proposto da R.P. e G. contro M.G. e la di lui moglie C.A., accoglieva l’appello principale e dichiarava inammissibile, perchè tardivo, l’appello incidentale.

Per quanto in particolare riguarda l’accoglimento dell’appello principale (unica statuizione rilevante in questa sede, non essendo stato impugnato il capo della sentenza di secondo grado che ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto da R.P. e G. nei confronti di M.G. e C.A.), la corte capitolina ha ritenuto che il contratto preliminare a suo tempo concluso tra R.T. e Me.Ma., ancorchè valido, non fosse tuttavia suscettibile di esecuzione. Ciò perchè, si argomenta nella sentenza gravata a rettifica di quanto affermato dal primo giudice, l’appartamento che ne formava oggetto era entrato nella comunione legale tra Me.Ma. e la di lui moglie, giacchè il momento del relativo acquisto da parte del medesimo Me.Ma., identificato dalla corte distrettuale nel momento del frazionamento del mutuo, risaliva al 1980, epoca in cui egli si era già sposato; nè d’altra parte, si argomenta ancora nella sentenza gravata, sarebbe stato possibile accogliere la domanda subordinata di trasferimento della sola quota dell’ immobile spettante a Me.Ma., attesa la necessaria identità tra l’oggetto del contratto preliminare e l’oggetto della sentenza di trasferimento di cui all’art. 2932 c.c..

Avverso la decisione della corte d’appello di Roma gli eredi di R.P., signori G.P. e T., hanno proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, contro T.G. e M.A., S. e M. (eredi di Me.Ma., deceduto nel corso del giudizio di secondo grado, e la sig.ra T. anche parte in proprio), nonchè nei confronti degli eredi di R.G..

T.G. e M.A., S. e M. si sono costituiti con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale su due motivi, mentre gli eredi di R.G. non hanno svolto attività difensiva in questa sede. La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 23.11.16, per la quale non sono state depositate memoria ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

mOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, riferito alla violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, i ricorrenti lamentano il vizio di omessa pronuncia in cui la corte distrettuale sarebbe incorsa non adottando alcuna statuizione sulla domanda subordinata avanzata dalla loro dante causa R.P. nei confronti di M.M. e G. (qui interessando solo la domanda proposta nei confronti di M.M.), avente ad oggetto il risarcimento del danno conseguito all’inadempimento del contratto preliminare dedotto in giudizio.

Osserva al riguardo il Collegio che nelle conclusioni della citazione introduttiva di primo grado (debitamente trascritte nel ricorso per cassazione) la dante causa degli attori, signora R.G., dopo aver chiesto, insieme con il fratello G., una pronuncia di trasferimento dell’appartamento intestato a Me.Ma. e, in primo subordine, una pronuncia di trasferimento della quota del 50% spettante a M.M. della proprietà di detto appartamento, ha poi chiesto in ulteriore subordine, nel capo C) di dette conclusioni, di dichiarare i fratelli M. inadempienti in ordine alle obbligazioni assunte con le scritture private del (OMISSIS) per fatto loro imputabile e, per l’effetto, di condannarli “a risarcire agli attori i danni a questi ultimi cagionati, ove non sia possibile per qualsiasi motivo l’esecuzione in forma specifica (ex art. 2932 c.c.) delle promesse di vendita non adempiute, danni tutti da quantificarsi in corso di giudizio, e ciò anche titolo di mancato conseguimento della proprietà degli appartamenti, il cui valore sarà determinata in corso di causa, anche a mezzo di consulenza tecnica di ufficio”.

Su tale domanda – ritualmente riproposta in secondo grado dagli appellati R.P. e G., come si rileva dall’esame delle conclusioni analiticamente rassegnate nella loro comparsa di costituzione in appello, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio denunciato – la corte distrettuale non si è pronunciata.

Nè può sostenersi che, nella specie, vi sia stato un rigetto implicito, giacchè la sentenza gravata ha accolto l’appello degli eredi di Me.Ma. non in ragione della ritenuta invalidità del contratto preliminare dedotto in giudizio dagli appellati (il quale è stato anzi ritenuto valido, sull’espresso rilievo che, nella specie, non erano emersi elementi probanti del fatto che le parti avessero inteso perseguire intenti fraudolenti ed elusivi di disposizioni imperative), bensì in ragione dell’impossibilità normativa di eseguire coattivamente tale contratto ai sensi dell’art. 2932 c.c., per non essere Me.Ma. proprietario esclusivo dell’immobile promesso in vendita e per non essere giuridicamente possibile il trasferimento coattivo di una quota della proprietà di un immobile promesso in vendita per l’intero. ma l’impossibilità di eseguire il contratto in forma specifica non estingue il diritto del promissario acquirente all’adempimento del preliminare, e quindi, in caso di mancato adempimento spontaneo e di impossibilità di inadempimento coattivo, il diritto al risarcimento del danno da inadempimento. Da tanto discende l’impossibilità di ravvisare, nella declaratoria di ineseguibilità del contratto preliminare in forma specifica, una pronuncia implicita (di rigetto) sulla domanda di risarcimento del danno avanzata da R.P.; tale domanda non risulta quindi nè accolta nè implicitamente rigettata, bensì trascurata dalla corte distrettuale, che sulla stessa ha omesso di pronunciarsi.

Il primo motivo di ricorso va quindi accolto.

Con il secondo motivo di ricorso – riferito alla violazione e falsa applicazione della L. n. 151 del 1975, artt. 177 e 228, in relazione all’art. 2932 c.c., nonchè dell’art. 112 c.p.c. e al vizio di motivazione – i ricorrenti censurano la sentenza gravata per aver trascurato la circostanza che Me.Ma. avrebbe assunto la qualità di socio della cooperativa solo apparentemente, al fine di ritrasferire l’immobile a lui assegnato a R.T., il quale ultimo aveva provveduto al pagamento degli oneri di costruzione.

Il motivo è inammissibile perchè non risulta pertinente alla ratio decidendi della sentenza gravata, la quale prescinde dalla questione dell’identificazione del soggetto su cui siano gravati gli oneri di costruzione del fabbricato e si fonda sul rilievo della impossibilità giuridica dell’esecuzione in forma specifica del preliminare dedotto in giudizio ai sensi dell’art. 2932 c.c..

Con il terzo motivo di ricorso, riferito alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1351, 1362 e 2932 c.c., si reitera sostanzialmente, pur se con riferimento a parametri normativi diversi, la doglianza svolta con il secondo motivo, lamentando la mancata considerazione, da parte della sentenza gravata, del fatto che R.T. si fosse fatto puntualmente carico di tutti i versamenti necessari all’attività della cooperativa edilizia.

Anche tale motivo, al pari del secondo, risulta inammissibile, perchè non pertinente alla ratio decidendi della sentenza gravata, la quale, si ripete, è centrata esclusivamente sull’affermazione – non censurata in ricorso e pertanto, per il principio di tassatività dei motivi di ricorso per cassazione, sottratta al controllo di legittimità di questo Collegio – che il preliminare dedotto in giudizio sarebbe insuscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., in quanto l’immobile che ne costituisce oggetto, essendo stato acquistato dal promittente venditore (col frazionamento del mutuo) quando il medesimo si era già sposato, sarebbe entrato in comunione dei beni tra il promittente venditore la di lui moglie; con la conseguenza che il trasferimento coattivo della relativa proprietà non sarebbe giuridicamente possibile nè per l’intero nè per quota.

Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 189 c.c., in rapporto all’art. 2932 c.c., in cui la sentenza gravata sarebbe incorsa trascurando la natura personale dell’obbligazione di trasferimento assunta da Me.Ma. quale socio della cooperativa edilizia che ha edificato l’immobile oggetto del contratto dedotto in giudizio. Il motivo è infondato, giacchè il campo applicativo dell’art. 189 c.c., che disciplina le modalità ed i limiti con cui i ceditori particolari di uno dei coniugi possono soddisfarsi sui beni della comunione, è estraneo al perimetro argomentativo della sentenza gravata, la quale si è occupata della possibilità che un bene in comunione legale tra coniugi venga trasferito con sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c. e non della possibilità che esso venga assoggettato al soddisfacimento dei creditori particolari di uno dei coniugi.

In definitiva il ricorso principale va accolto limitatamente al primo motivo.

Il ricorso incidentale dei controricorrenti si articola su due motivi.

Con il primo motivo, riferito alla violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè al vizio di insufficiente motivazione, i ricorrenti incidentali censurano la statuizione con cui la corte territoriale ha rigettato il motivo di appello concernente la statuizione del primo giudice di condanna generica di Me.Ma. al risarcimento dei danni, da quantificare in prosieguo di giudizio, conseguenti alla mancata esecuzione spontanea del contratto preliminare de quo. Con tale motivo d’appello Me.Ma. e sua moglie Giuseppina T. avevano argomentato che nessun danno poteva essere vantato, per il mancato trasferimento spontaneo della proprietà dell’immobile, dagli aventi causa del promissario acquirente R.T., giacchè quest’ultimo era stato nel possesso dell’immobile promessogli in vendita fin dalla stipula del preliminare. La corte distrettuale ha giudicato inammissibile tale motivo di appello perchè relativo al quantum ma non all’an della pretesa risarcitoria degli eredi R. e, conseguentemente, non pertinente all’oggetto della sentenza appellata. Detta argomentazione viene criticata col motivo di ricorso in esame sul rilievo che la doglianza degli appellanti avrebbe censurato la contraddittorietà della sentenza di primo grado derivante dall’avere il tribunale ammesso l’astratta sussistenza di un danno (sia pure da quantificare separatamente) nonostante che esso stesso avesse accertato che R.T. aveva sempre avuto il possesso dell’immobile promessogli in vendita da Me.Ma.; cosicchè, secondo i ricorrenti incidentali, tale doglianza si sarebbe dovuta considerare pertinente all’an debeatur e non al quantum, come erroneamente ritenuto dalla corte d’appello.

Il motivo è infondato. Quanto alla pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., è sufficiente considerare che la corte capitolina si è espressamente pronunciata sul motivo di appello relativo alla statuizione del primo giudice di condanna generica di Me.Ma. al risarcimento dei danni, rigettandolo perchè, appunto, privo di pertinenza alla sentenza gravata; non ricorre, quindi, la lamentata omissione di pronuncia. Quanto al dedotto vizio di motivazione, esso va giudicato insussistente, perchè il fatto che R.T. avesse sempre avuto il possesso (rectius, la detenzione qualificata, cfr. SSUU 7930/08) dell’immobile per cui è causa è privo di decisività, non essendo in astratto preclusivo della possibilità che nel giudizio sul quantum potessero venir accertati danni derivanti dal mancato trasferimento della proprietà dell’immobile legati alla perdita di utilità diverse ed ulteriori rispetto a quelle ritraibili dalla mera detenzione; con la conseguenza che, come correttamente affermato dalla corte territoriale, solo nel giudizio sul quantum poteva assumere rilevanza l’allegazione il promissario acquirente fosse sempre stato nella detenzione dell’appartamento promessogli in vendita.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale, riferito all’articolo 360 c.p.c., n. 5, ed espressamente qualificato come condizionato, i ricorrenti incidentali lamentano il vizio di motivazione della statuizione con cui la sentenza gravata ha disatteso il motivo di appello con cui Me.Ma. e T.G. avevano riproposto in secondo grado l’eccezione di nullità ex artt. 1344 e 1418 c.c., delle promesse di vendita del (OMISSIS) e del (OMISSIS), in quanto concluse in frode alla legge sull’edilizia agevolata. Secondo i ricorrenti incidentali la corte distrettuale sarebbe incorsa nel denunciato vizio di motivazione omettendo di prendere in esame le circostanze dedotte dagli appellanti a riprova dell’intento fraudolento delle parti, specificate in ricorso nella successione cronologica degli eventi e degli atti e nell’assunzione da parte di R.T. di tutti gli oneri relativi all’acquisto ed al godimento dell’appartamento.

Il motivo va esaminato, essendo stato accolto il primo mezzo del ricorso principale, ma va disatteso.

L’affermazione della sentenza gravata secondo cui non vi è prova di un intento fraudolento delle parti risulta infatti sorretta da una motivazione analitica e immune da vizi logici, che si sviluppa per l’intero secondo paragrafo della sentenza stessa. Il motivo in esame, in effetti, si appunta contro le conclusioni a cui è approdato il libero convincimento del giudice di merito e non contro eventuali vizi del percorso formativo di tale convincimento; esso cioè si risolve in una istanza di revisione, da parte della Corte di cassazione, delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito. La censura risulta dunque inammissibile, perchè, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

Il ricorso incidentale va quindi rigettato.

In definitiva deve trovare accoglimento il primo motivo del ricorso principale e vanno rigettati gli altri motivi di tale ricorso, nonchè il ricorso incidentale; la sentenza gravata va cassata, per quanto di ragione, con rinvio alla corte territoriale perchè decida sulla domanda oggetto dell’omissione di pronuncia di cui al primo motivo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e rigetta gli altri motivi di tale ricorso, nonchè il ricorso incidentale; cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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