Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29288 del 22/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2020, (ud. 24/11/2020, dep. 22/12/2020), n.29288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12010-2019 proposto da:

V.F., V.B., elettivamente domiciliati in ROMA,

LUNGOTEVERE FLAMINIO, 44, presso lo studio dell’avvocato MARTA

LETTIERI, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO VITOBELLO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 9105/15/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARI

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva i ricorsi della parte contribuente avverso avviso di accertamento relativi ad IRPEF, IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2010 in merito ad una presunta società di fatto esistente tra gli odierni ricorrenti – V.B. e V.F. – e C.D., dichiarando però, rispetto a quest’ultimo, l’inammissibilità del ricorso per la tardività della sua costituzione in giudizio;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva il ricorso dell’Agenzia delle entrate ritenendo provata la sussistenza di una società di fatto tra V.B., V.F. e C.D. i quali hanno collaborato al fine di effettuare vendite in nero di metalli preziosi e conseguentemente risultava legittima l’attrazione a tassazione, quale profitto della società, dei movimenti bancari risultanti sui conti correnti del C.;

avverso detta sentenza la parte contribuente proponeva ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi di impugnazione, mentre l’Agenzia delle entrate non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il primo motivo d’impugnazione, la parte contribuente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia il vizio di nullità dell’intero procedimento di secondo grado per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, degli artt. 101 e 131 c.p.c., in quanto la CTR, nel giudizio de quo, non ha tenuto conto della sussistenza, nel giudizio de quo, di un litisconsorzio necessario originario e non ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. C.D., pervenendo alla definizione del giudizio in presenza di una irregolare costituzione dello stesso;

con il secondo motivo d’impugnazione, la parte contribuente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 4 e 5, dal momento che la CTR ha ritenuto che l’Agenzia delle entrate abbia tempestivamente notificato gli avvisi di accertamento opposti, non incorrendo nella decadenza di cui all’art. 43 cit.;

con il terzo motivo d’impugnazione, la parte contribuente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, dal momento che la CTR ha ritenuto che gli accertamenti bancari svolti nei confronti del sig. C. fossero utilizzabili anche nei confronti dei ricorrenti;

con il quarto motivo d’impugnazione, la parte contribuente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione dell’art. 2729 c.c. in quanto la CTR ha ritenuto l’esistenza di una società di fatto tra i ricorrenti e il sig. C. e sulla base di tale erronea convinzione hanno illegittimamente accertato, in capo ai suddetti ricorrenti, i redditi asseritamente derivanti dalla partecipazione a detta società;

ritenuto che il primo motivo di ricorso è fondato in quanto, secondo questa Corte:

in tema di contenzioso tributario, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci, comporta l’estensione del contraddittorio processuale a tutti i soci ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass. n. 14227 del 2020; Cass., S.U., n. 14815 del 2008);

nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti (Cass. n. 23261 del 2018);

il giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento promosso dal socio di fatto di una società di persone, che pure contesti tale qualità, deve svolgersi nel contraddittorio tra la società ed i soci della stessa, perchè la relativa decisione non può conseguire il suo scopo, ove non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. n. 24025 del 2018);

quando la sentenza sia stata pronunciata fra più parti in causa inscindibile (cioè fra più parti legate da vincolo di litisconsorzio necessario) o in cause tra loro dipendenti e la parte soccombente o una delle parti soccombenti si sia limitata a proporre appello contro una parte o solo contro le parti vittoriose, non notificando, quindi, l’atto a tutte le parti del precedente giudizio, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio e l’effetto conservativo dell’impugnazione si verifica nei confronti di tutti i compartecipanti al giudizio a condizione che l’atto di appello sia stato notificato nei termini ad almeno uno di essi, mentre è irrilevante che la notifica dell’impugnazione sia stata effettuata solo alle parti vittoriose e non alle soccombenti in quanto il dettato dell’art. 331 c.p.c. si riferisce a tutte le parti che sono litisconsorti necessari senza alcuna distinzione (Cass. 27 luglio 2001, n. 10297; Cass. 20 aprile 2007, n. 9381; Cass. n. 8282 del 2020);

ritenuto che la CTR non si è attenuta ai suddetti principi laddove, una volta riconosciuta la sussistenza di una società di fatto tra gli odierni ricorrenti e il C., non ha ritenuto necessaria la partecipazione al processo di quest’ultimo, omettendo di ordinare l’integrazione del contraddittorio; pertanto, ritenuto fondato il primo motivo di impugnazione e conseguentemente assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020

 

 

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