Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29287 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20284-2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE, DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale – rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, 2011 presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, MAURO RICCI giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.N. (OMISSIS), D.M.A.

(OMISSIS), DI.MA.AN. (OMISSIS), n.q. di

eredi di legittimi del sig. D.M.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ARCHIMEDE 120, presso lo studio

dell’avvocato MICALI FABIO, rappresentati e difesi dall’avvocato

MICALI FRANCESCO giusta mandato speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 474/2010 della CORTE D’APPELLO di MESSINA

dell’11/03/2010, depositata il 30/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

1/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato Mauro Ricci difensore del ricorrente che si riporta

agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla

osserva.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

1. La Corte d’appello di Messina, in riforma della sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto di D.M.M. all’indennità di accompagnamento quale invalido civile a partire dal 2.2.2005 e che era stata appellata dal D.M. stesso – a cui erano subentrati nel giudizio gli eredi a seguito del suo decesso avvenuto il (OMISSIS), riconosceva il diritto dell’interessato alla prestazione fin dall’epoca della data di presentazione della domanda amministrativa.

Nella motivazione, però, la Corte rilevava che l’appello doveva essere dichiarato inammissibile perchè proposto da difensore privo di valida procura, in quanto il ricorso relativo era stato depositato il 27.7.2007, successivamente al decesso dell’appellante 2. L’Inps ricorre per cassazione, deducendo la nullità della sentenza, a norma dell’art. 156 c.p.c., stante la contraddizione tra motivazione e dispositivo.

3. Gli intimati danno atto della presenza del vizio denunciato con il ricorso, di cui chiedono raccoglimento.

3. Il ricorso è manifestamente fondato, stante il sopra evidenziato contrasto tra dispositivo e motivazione.

Deve anche darsi rilievo all’inammissibilità dell’appello evidenziato nella motivazione della sentenza impugnata sulla base di dati di fatto riportati nella sentenza stessa e pacifici.

Consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

Gli intimati controricorrenti in base al criterio della soccombenza sono condannati a rimborsare all’Inps le spese del giudizio di appello e di quello di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Condanna i controricorrenti a rimborsare all’Inps le spese del giudizio di secondo grado e di quello di cassazione, liquidate rispettivamente in Euro 450,00, di cui Euro 20,00 per esborsi ed Euro 75,00 per diritti, ed in Euro215,00, di cui Euro 20,00 per esborsi ed Euro 195,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA