Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29284 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18465-2010 proposte da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo 2011 studio dell’avvocato

PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA TARQUINIA 5-D, presso lo studio dell’avvocato RIOMMI

MAURIZIO, (studio avvocato MARIA LUISA FALLA TRELLA), che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO MICHELI, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 75/2010 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

3/02/2010, depositata il 11/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

1. Il Tribunale di Perugia accoglieva la domanda proposta da S. L. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta alla declaratoria di illegittimità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo dall’1.3.2000 al 30.6.2000 e la causale delle “esigenze eccezionali” conseguenti alla ristrutturazione aziendale, dichiarando il diritto della lavoratrice alla riammissione in servizio e condannando la azienda al risarcimento del danno nella misura pari alle retribuzioni decorrenti dalla data del 3.5.2005 di messa in mora del creditore.

A seguito di appello delle Poste, la Corte d’Appello di Lecce rigettava l’impugnazione.

2. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

L’intimata resiste con controricorso.

3. La ricorrente ha prodotto successivamente un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 27.7.2010, con cui le parti, dato atto dell’intervenuta riammissione in servizio della lavoratrice in esecuzione della sentenza impugnata, hanno confermato la ricostituzione del rapporto di lavoro e hanno regolato i rapporti tra di loro, con formulazione di rinuncia da parte della lavoratrice a ulteriori pretese derivanti dalla medesima sentenza, la medesima parte ha depositato memoria.

Deve ritenersi che si sia quindi verificata la cessazione della materia del contendere, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso per cassazione.

Le spese del giudizio vengono compensate in adesione alla presumibile volontà delle parti in tal senso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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