Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29284 del 22/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 22/12/2020), n.29284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16921-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5598/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 21/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – M.S. ha impugnato una cartella di pagamento per dazi doganali non assolti. Il ricorso del contribuente è stato dichiarato inammissibile per incompetenza territoriale in primo grado. Il contribuente ha proposto appello, che la CTR ha accolto rimettendo la causa ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. a), alla CTP di Milano.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a due motivi. Non si è costituito l’intimato. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

che:

3. – Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, e la violazione degli artt. 132, e 119 c.p.c., poichè la sentenza non è sottoscritta. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 4, e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 2, in quanto competente a conoscere l’impugnazione di un ruolo è la commissione tributaria ove ha sede l’ufficio finanziario che lo ha formato e non quella del concessionario.

Il primo motivo è fondato.

L’omessa sottoscrizione della sentenza di appello da parte del presidente del collegio, in mancanza dell’indicazione di una causa di impedimento del medesimo, determina la nullità della decisione, pur se sanabile, che ove dedotta come motivo di ricorso per cassazione determina il rinvio della causa al medesimo giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione (Cass. 11021/2014Cass. 9440/2017; Cass. 19323/2019). La sentenza impugnata di cui è versata in atti una copia conforme all’originale non riporta la sottoscrizione del Presidente. Di conseguenza in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, ritenuta la nullità, si rinvia alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e rinvia in relazione al motivo accolto alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020

 

 

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