Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29283 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18252-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato TOSI PAOLO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1293/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

9/12/09, depositata il 11/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

1. Il Tribunale di Alessandria accoglieva la domanda proposta da G.A. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta alla declaratoria di illegittimità dell’apposizione di termine ai contratti di lavoro intercorsi tra le parti con decorrenza dal 6.3.2000 e 30.5.2000, riconoscendo la sussistenza di un rapporto di lavoro dalla prima di tali date e condannando la azienda a riammettere la lavoratrice in servizio e a corrisponderle le retribuzione per il periodo successivo al 21.2.2006.

A seguito di appello delle Poste, la Corte d’Appello di Torino riduceva l’importo della compensazione economica.

2. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La G. non si è costituita.

3. La ricorrente ha prodotto successivamente un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 4.10.2010, con cui le parti, dato atto dell’intervenuta riammissione in servizio della lavoratrice in esecuzione della sentenza impugnata, hanno confermato tale ricostituzione del rapporto di lavoro e hanno regolato i rapporti tra di loro, con formulazione di rinuncia da parte della lavoratrice a ulteriori pretese derivanti dalla medesima sentenza.

Deve ritenersi che si sia quindi verificata la cessazione della materia del contendere, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso per cassazione.

Le spese del giudizio vengono compensate in adesione alla presumibile volontà delle parti in tal senso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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