Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29283 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. I, 12/11/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 12/11/2019), n.29283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21677/2018 proposto da:

M.A.A., rappresentato e difeso dall’avvocato Corace Giacinto

del foro di Milano giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi n. 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 02/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/09/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 3013/2018 depositato il 2-7-2018 il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso di M.A.A., cittadino del (OMISSIS), avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il Tribunale, pur considerando credibile il racconto del richiedente, il quale riferiva di essere fuggito dal suo Paese e venuto in Italia per motivi economici, dovendo aiutare la sua famiglia (madre e tre sorelle) rimasta in Senegal, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Paese di origine, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni dei richiedenti fissati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c) – Il Tribunale non ha compiuto alcun esame comparativo tra le informazioni provenienti dal richiedente stesso e la situazione economica in versano molti cittadini del Senegal, da esso indicate da eseguirsi mediante la puntuale osservanza degli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sull’autorità giurisdizionale”. Deduce che le sue dichiarazioni non erano contraddittorie e il Giudice ha l’obbligo di cooperazione istruttoria per integrare il quadro probatorio, acquisendo altri dati informativi, mentre il Tribunale non aveva adottato il metodo istruttorio prescritto dal citato art. 3. Le vicende personali del ricorrente e in generale il trattamento riservato agli esponenti delle caste inferiori costituiscono fattispecie palese di persecuzione, ad avviso del ricorrente.

2. Con il secondo motivo lamenta “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 17 e art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il Tribunale di Milano, pur prendendo in considerazione il fatto che in Senegal e soprattutto in (OMISSIS) vi siano trattamenti umani e degradanti ha considerato che non vi sia rischio di persecuzione per il ricorrente”. Richiama le notizie reperibili su numerosi siti internet secondo cui il Paese versa tuttora in situazione di insicurezza e si duole della mancata valutazione della situazione di persecuzione subita da tutta la sua famiglia da generazioni (pag. 12 ricorso).

3. Con il terzo motivo denuncia “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e artt. 10, comma 3, motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria e alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità; omesso esame di fatti decisivi circa la sussistenza dei requisiti di quest’ultima”. Ad avviso del ricorrente il Tribunale, nel negare la protezione umanitaria, non ha considerato la condizione personale di vulnerabilità del ricorrente e su tale aspetto di carattere decisivo non ha svolto accertamenti. La vulnerabilità inoltre deriva dallo stato di instabilità ed insicurezza dello Stato di provenienza e dalla complessiva situazione di detto Stato, con riguardo alle considerevoli criticità, anche per la generalizzata violazione dei diritti umani, che emergono dai rapporti informativi, le cui informazioni il ricorrente trascrive nel ricorso, deducendone l’omesso esame. Rileva il ricorrente che il Tribunale ha mal interpretato le attività svolte nel periodo di accoglienza, erroneamente ritenendo che da esse si possa desumere la capacità del richiedente di poter svolgere le medesime attività nel suo Paese, ove, invece, non vi sono altrettante possibilità.

4. Il primo motivo è inammissibile.

4.1. Il ricorrente, il quale riferiva di aver lasciato il suo Paese per motivi economici (pag. n. 2 del decreto impugnato), si limita, genericamente, a censurare la valutazione effettuata dal Tribunale delle vicende personali dallo stesso narrate, ritenute dai Giudici di merito credibili, ma non idonee ad integrare fatti di persecuzione o il danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), stante la ragione meramente economica della sua fuga dal Senegal.

Le doglianze espresse con riferimento al giudizio di credibilità (pag. n. 8 ricorso) non colgono, quindi, la ratio decidendi; nè il ricorrente censura specificatamente il percorso argomentativo di cui al decreto impugnato, limitandosi a riportare, diffusamente, la normativa di riferimento e a richiamare, del tutto genericamente, fatti decisivi di persecuzione asseritamente subiti per una sua, non specificata, “appartenenza etnica”, in ordine alla quale, invero, non si rinviene alcun accenno nè nelle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di audizione, e riportate in ricorso, nè nel decreto impugnato.

Pertanto le censure si risolvono in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile, in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (Cass., sez. un., n. 8053/2014).

5. Il secondo motivo è infondato.

5.1. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064/2018 e Cass. n. 30105/2018).

5.2. Nel caso di specie il Tribunale, con motivazione adeguata ed indicando le fonti di conoscenza (pag. n. 5 del decreto impugnato), ha escluso che la situazione generale del Senegal realizzi la fattispecie di cui trattasi, così compiutamente esercitando il dovere di cooperazione istruttoria. La situazione politica del paese è stata, quindi, analizzata dal giudice territoriale, che ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente.

6. Il terzo motivo è inammissibile.

6.1. In ordine alla protezione umanitaria, secondo la giurisprudenza di questa Corte la valutazione deve essere autonoma, nel senso che il diniego di riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie non può conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario che l’accertamento da svolgersi sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti (Cass. n. 28990/2018). Ciò nondimeno il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato ed il potere istruttorio ufficioso può esercitarsi solo in presenza di allegazioni specifiche sui profili concreti di vulnerabilità (Cass. n. 27336/2018).

6.2. Nella specie il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte dei giudici di merito, che hanno escluso l’esistenza di fattori particolari di vulnerabilità con idonea motivazione, valutando le allegazioni del ricorrente e le informazioni sul Paese di origine. Le doglianze sono formulate genericamente, facendo il ricorrente diffuso riferimento alla situazione di instabilità ed insicurezza del Senegal, all’estrema difficoltà sociale ed alle perpetrate violazioni di diritti umani, senza indicare alcun profilo di vulnerabilità specifico.

Considerato, infine, che, in base alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4455/2018), l’accertata assenza di vulnerabilità rende recessivo il fattore costituito dal percorso di integrazione, la censura di cui trattasi si risolve, inammissibilmente, in una ricostruzione dei fatti difforme da quella accertata dal giudice di merito.

7. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.100 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA