Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29282 del 22/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 22/12/2020), n.29282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16658-2019 proposto da:

Z.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PELAGIO 110,

presso lo studio dell’avvocato SANTINA MURANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANDREA DI LIETO;

– ricorrente –

contro

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESE EQUITALIA SUD SPA, GESET ITALIA

SPA, OTTOGAS SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2375/22/2019 della COMMISSIONE ‘TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 18/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Z.A. ha impugnato l’avviso di accertamento per il pagamento della TARSU per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.

Il ricorso della contribuente è stato dichiarato inammissibile in primo grado. Ha proposto appello la contribuente e la CTR ritenendo ammissibile il ricorso di primo grado, ha esaminato il merito della controversia e deciso nel senso che le contestazioni della contribuente sono prive di fondamento. In particolare ha esaminato la documentazione offerta rilevando che la planimetria in atti non è idonea a dimostrare che la superficie soggetta a tassazione è pari -come dedotto dalla ricorrente – a metri quadri 112 anzichè a metri quadri 146; che sfornite di prova sono le affermazioni relative alla effettiva destinazione d’uso dell’immobile; che la documentazione relativa al calcolo dell’imposta per l’anno 2018, a prescindere dalla questione della sua ammissibilità, è e comunque inconferente in quanto relativa ad anno d’imposta diverso.

2. Avverso la predetta sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidandosi a un motivo. Non ha spiegato difese l’ente di riscossione. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

che:

3. – Con il primo e unico motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La ricorrente deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del merito, ella ha pienamente assolto all’onere probatorio posto a suo carico: in primo luogo perchè il fatto di avere pagato una somma maggiore di quella dovuta non è stato contestato dalla parte resistente; inoltre perchè la planimetria depositata in giudizio era idonea a dimostrare le reali dimensioni dell’immobile poichè è una planimetria quotata; ed ancora il giudice d’appello ha commesso un errore di diritto, non considerando che il citato art. 58, consente la produzione di documenti in appello e pertanto l’atto emesso dal Comune di Napoli relativo all’anno d’imposta 2018 poteva essere valutato e utilizzato anche per anni diversi di imposta, in quanto gli immobili non sono soggetti ad accrescimento o diminuzione.

Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha costantemente affermato che nel ricorso per cassazione una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 1229/2019; Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 25029/2015; Cass. n. 13960/2014).

La ricorrente, invece, sollecita la revisione del giudizio del giudizio in fatto operato dalla CTR, in questa sede inammissibile. Inoltre, lamentando la erronea applicazione del principio di non contestazione non allega e non trascrive gli atti difensivi di controparte, nè i documenti asseritamente mal valutati dalla CTR, così venendo meno al dovere di specificità (Cass. 29093/2018; Cass. 13625/2019). Inoltre, nell’affermare che il giudice d’appello ha violato il D.lgs. n. 546 del 1992, art. 58, dimostra di avere frainteso la ratio decidendi del giudice d’appello, che non ha dichiarato inammissibile il documento, ma l’ha ritenuto irrilevante, in conformità al principio che il giudicato tributario non si estende ad anni di imposta successivi per quelle attività o condizioni che sono variabili nel tempo (Cass. 7417/2019); trattandosi di TARSU, il presupposto impositivo non è solo la consistenza dell’immobile oggettivamente considerata -in ipotesi anch’essa mutabile con modifiche strutturali- ma la circostanza che i beni siano detenuti o occupati, e salva la possibilità di denunciarne e documentarne (anche in variazione) un uso particolare ai sensi del D.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2, sicchè non può dirsi che si tratti di elementi invariabili.

Ne consegue, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020

 

 

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