Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29282 del 14/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 14/11/2018, (ud. 02/10/2018, dep. 14/11/2018), n.29282
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1761-2018 proposto da:
F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIANLUCA VITALE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
e contro
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Cassazione;
– intimato –
avverso il decreto n. R.G. 20355/2017 del TRIBUNALE di TORINO, emesso
il 15/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA
ACIERNO.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il tribunale di Torino ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta da F.S.. Per quel che interessa, a sostegno della decisione è stato affermato in primo luogo che ai sensi del D.Lgs n. 25 del 2008, art. 35 bis, così come novellato dal D.L. n. 13 del 2007 conv. con modifiche nella L. n. 46 del 2017 il procedimento, regolato dagli artt. 737 c.p.c.e ss., non prevede che venga fissata obbligatoriamente l’udienza di comparizione delle parti. Nella specie non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 35 bis, commi 10 e 11, la causa è stata decisa in camera di consiglio senza disporre tale incombente, rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio tra tutte le parti del processo così come disposto dalla legge, da parte della Cancelleria.
Nel primo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, proprio in relazione all’omessa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti ricorrendo una delle ipotesi derogatorie della regola generale della non indispensabilità dell’udienza. Infatti il citato comma 10 prevede che il giudice provveda visionata la videoregistrazione e il comma 11 individua tra le ipotesi in cui è necessaria la videoregistrazione proprio quella relativa alla mancanza della videoregistrazione stessa.
Ne consegue secondo il ricorrente che doveva essere disposta l’udienza di comparizione ex lege.
Il motivo è manifestamente fondato alla luce del principio esposto nella recente sentenza n. 17717 del 2018, così massimata:
In materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, come inserito nel D.L. 13 aprile 2017, n. 46, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso di accoglimento dell’istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio.
Non è necessario procedere all’illustrazione del merito della decisione impugnata e degli altri motivi di ricorso, in quanto assorbiti. All’accoglimento del primo motivo segue la cassazione con rinvio al Tribunale di Torino in diversa composizione del provvedimento impugnato perchè provveda anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018