Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29281 del 22/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 22/12/2020), n.29281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16383-2019 proposto da:

ARCICONFRATERNITA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CLAUDIO FABRICATORE;

– ricorrente –

contro

SOGET SOCIETA’ DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI SPA CONCESSIONARIA DEL

COMUNE DI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1103/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il

15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1.- L’Arciconfraternita ha impugnato l’ingiunzione per il pagamento della TARSU dell’anno 2012 emessa dalla società di riscossione per conto del Comune di (OMISSIS), sull’area cimiteriale destinata a cappelle sepolcrali e loculi, concesse ai confratelli e deduce di non essere tenuta al pagamento per carenza di legittimazione passiva; oppone una eccezione di giudicato con riferimento alla sentenza della CTP di Napoli 340 dell’anno 2008 relativa agli anni 2003, 2004, 2005 laddove si (sarebbe) accertata la sua carenza di legittimazione passiva al pagamento, in quanto i loculi sono in concessione ai confratelli e quindi sarebbe spettato a costoro la legittimazione passiva.

2.- Il ricorso è stato respinto in primo grado e la CTR ha confermato la sentenza impugnata, in particolare rilevando – in conformità all’eccezione proposta dalla società di riscossione – che l’Arciconfraternita ha impugnato una ingiunzione di pagamento e quindi non è legittimata a proporre questioni di merito, posto che dette questioni erano già state proposte innanzi alla CTP avverso un sollecito di pagamento relativo alla annualità del 2012 e che il ricorso era stato rigettato.

3.- Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la

Arciconfraternita affidandosi a due motivi. Non ha spiegato difese la controparte. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RILEVATO

che:

3.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e erronea applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 62, in quanto il contribuente può impugnare la cartella proponendo questioni di merito quando sia venuto a conoscenza della stessa solo attraverso l’estratto di ruolo e pertanto l’impugnazione dell’ingiunzione di pagamento di cui si tratta non doveva essere necessariamente preceduta dall’impugnativa del sollecito di pagamento e la decisione del ricorso relativo al sollecito di pagamento non può precludere la decisione del giudizio sulla ingiunzione, poichè la successiva ingiunzione di pagamento è atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 cit. in cui si cristallizza la pretesa tributaria.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 124 c.p.c. e cioè la violazione del giudicato esterno formatosi in relazione alla sentenza della commissione tributaria provinciale di Napoli numero 340 del 2008.

4.- Il primo motivo del ricorso è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi, atteso che la CTR ha chiaramente affermato che le questioni di merito erano già state esaminate e rigettate in diverso giudizio e pertanto non erano (nuovamente) esaminabili in sede di opposizione alla ingiunzione.

Il secondo motivo è infondato. Sulla medesima questione è già intervenuta tra le stesse parti la decisione di questa Corte che ha chiarito il senso e la portata del giudicato rappresentato dalla sentenza della commissione tributaria provinciale di Napoli numero 340 del 2008 (Cass. 11679/2019). In quella occasione si è chiarito che le affermazioni della sentenza n. 340/2008, tra le stesse parti, qui invocata così come è stata invocata nel precedente giudizio, non costituiscono giudicato sul difetto di legittimazione passiva, poichè la CTP ha annullato gli avvisi di accertamento per difetto di prova sulla pretesa tributaria, e non per avere accertato il diritto alla esenzione o la mancanza di legittimazione. Si è anche affermato che il dedotto difetto di legittimazione passiva rispetto al pagamento del tributo è una difesa infondata, osservando che “Quanto, infine, alla pure riproposta violazione di legge per asserita carenza di legittimazione tributaria passiva in capo alla Arciconfraternita (per essere i loculi assegnati in concessione ai singoli consociati), basterà rilevare come l’imposizione in oggetto abbia riguardo ai rifiuti provenienti dalla più vasta area cimiteriale al cui interno insistono le cappelle funerarie a loro volta contenenti i singoli loculi; vale a dire, da una zona di produzione certamente riferibile alla Arciconfraternita e non ai singoli confratelli”. Ne consegue il rigetto del ricorso.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione della parte intimata.

PQM

Rigetta il ricorso

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, Camera di consiglio, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020

 

 

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