Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29280 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17496-2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, EMANUELE DE ROSE,

giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 507/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI del

28/01/2010, depositata il 11/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato Coretti Antonietta difensore del ricorrente che si

riporta ai motivi;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla

osserva.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

1. La Corte d’appello di Bari accoglieva l’appello proposto da C.M. contro la sentenza con cui il Tribunale della stessa sede aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda proposta dalla medesima contro l’Inps per la riliquidazione del trattamento di disoccupazione agricola, compensando le spese del giudizio, nella parte in cui era stata omessa la liquidazione degli interessi anatocistici. Rigettava invece il motivo relativo alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado. Compensava le spese del giudizio di appello.

2. L’Inps ricorre per cassazione. L’intimata non risulta costituita.

3. Il ricorso con il primo motivo denuncia violazione dell’art. 100 c.p.c. e con il secondo motivo violazione dell’art. 434 c.p.c. rilevando che, a seguito della dichiarazione della cessazione della materia del contendere doveva ritenersi venuta meno, per concorde valutazione delle parti, l’intera materia del contendere (primo motivo) e quindi non poteva essere riaperta la controversia, in difetto di censure circa i presupposti di tale dichiarazione di cessazione della materia del contendere (secondo motivo).

4. Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato, in quanto effettivamente in appello solo con una previa contestazione della dichiarazione della cessazione della materia del contendere poteva configurarsi la riproposizione di domande relative al merito.

Il ricorso deve quindi esser accolto con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto la sentenza di primo grado non è stata impugnata in maniera idonea.

5. Devono essere regolate le spese del giudizio di appello e di quello di cassazione, che vengono poste a carico dell’attuale ricorrente in base al criterio legale della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie, il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna l’intimata a rimborsare all’Inps le spese del giudizio di appello, liquidate in Euro 530,00, di cui Euro 30,00 per esborsi ed Euro 300,00 per onorari, e quelle del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 600,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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