Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29280 del 22/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 22/12/2020), n.29280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16185-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.M.B.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 735/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOLISE, depositata il 14/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1.- F.M. ha impugnato lamento relativo all’IRPEF per l’anno 2009 deducendo dall’altro la nullità di detto avviso in quanto privo della firma del capo dell’ufficio. Il ricorso della contribuente è stato accolto in primo grado. L’agenzia ha proposto appello e la CTR del Molise ha confermato la sentenza impugnata rilevando che a quanto dedotto dall’ufficio l’avviso di accertamento risulta incompleto per mancanza di alcune pagine e privo della firma del capo dell’ufficio

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia, affidandosi a un motivo. Non ha spiegato difese la contribuente. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

che:

3.- Con il primo motivo del ricorso, l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1335,2697 e 2700 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, Deduce che la CTR ha dato per scontato l’assunto di controparte ossia l’incompletezza dell’avviso di accertamento in difetto di prova e ciò in quanto si è fondata su una “mera copia” dell’atto impugnato priva di assoluta certezza.

Il motivo è inammissibile.

Entrambi i giudici di merito, esaminando la documentazione allegata dalla parte, hanno concluso per la nullità dell’avviso applicando il principio, già affermato da questa Corte, che l’avviso di accertamento privo di sottoscrizione del capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva è nullo (Cass. 26/02/2020, n. 5177)

L’Agenzia pur deducendo l’errore della CTR, che; si sarebbe fondata solo sulle affermazioni della parte e su una “mera copia” dell’atto impugnato priva di assoluta certezza, non deduce di avere ritualmente contestato la corrispondenza della copia all’originale, nè trascrive o deposita l’originale dell’avviso di accertamento dal quale si possa evincere che l’atto era invece firmato. Così facendo, viene meno al dovere di specificità ed autosufficienza del ricorso (Cass. 29093/2018; Cass. 13625/2019).

Ne consegue, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di costituzione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, Camera di consiglio, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020

 

 

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