Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2928 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 21/12/2009, dep. 10/02/2010), n.2928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1808-2004 proposto da:

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI FERRARA in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DI VILLA EMILIANI 11, presso lo studio dell’avvocato TABET

GIULIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato MICCINESI MARCO,

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 231/2002 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 06/12/2002;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/12/2009 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del SOSTITUTO

PROCURATORE GENERALE Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara presentava istanza per ottenere il riconoscimento del diritto alla fruizione dell’agevolazione della riduzione alla metà dell’aliquota irpeg prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 domandando il rimborso della maggiore imposta versata sia in acconto che a saldo relativamente all’esercizio 1.10.1995 – 30.09.1996. Formatosi il silenzio rifiuto, lo impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara e, con successivo ricorso, impugnava anche la nota con la quale la Direzione Regionale delle Entrate per l’Emilia Romagna aveva esplicitato il rigetto dell’istanza di rimborso. La CTP riuniva ed accoglieva i ricorsi. La CTR di Bologna ha respinto l’appello dell’Amministrazione, che ricorre per la cassazione della sentenza di secondo grado con un complesso motivo. La Fondazione intimata resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI

Va respinta l’istanza 30 novembre 2009 di differimento della decisione, non ravvisandosi nel motivo addotto dal difensore della fondazione resistente un impedimento assoluto dell’istante a partecipare alla discussione della causa.

La CTR ha richiamato, a supporto della decisione favorevole alla Fondazione, la giurisprudenza di questa corte nella quale è stato affermato che l’attività di gestione delle partecipazioni nelle società conferitarie, esercitata dalle aziende bancarie derivate dalla applicazione della L. 30 luglio 1990, n. 218 e del D.Lgs. n. 356 del 1990, non le qualifica come enti commerciali, in quanto essenzialmente strumentale al perseguimento degli scopi di interesse pubblico definiti dai rispettivi statuti.

Col ricorso si deduce “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 e dell’art. 14 disp. gen.; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 153 del 1999; in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Si osserva che le Fondazioni bancarie delineate dal D.Lgs. n. 356 del 1990 non potevano godere delle agevolazione previste dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 perchè esse spettavano agli enti connotati da una specifica finalità di interesse pubblico di carattere esclusivo. Per contro, del D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12 non solo prevedeva, alla lett. a), che le Fondazioni perseguissero fini di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori della ricerca scientifica, della istruzione, dell’arte e della sanità; ma aggiungeva, alla lettera b), che esse – finchè ne fossero state titolari – avevano anche il compito di amministrare la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell’azienda bancaria ceduta. Trattavasi quindi di enti con finalità di interesse pubblico nè specificate nè esclusive, qualificate dall’attività (che le assimilava agli enti commerciali) di amministrazione indiretta dell’azienda bancaria conferita, attuata attraverso la gestione della partecipazione di controllo della società conferitaria. L’esclusione delle fondazioni bancarie dal beneficio in esame sarebbe anche dimostrato dalla disposizione del D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12 che lo avrebbe concesso solo per il futuro alle nuove condizioni in esso indicate.

Osserva il collegio che la causa ripropone una problematica a lungo dibattuta nella giurisprudenza di questa corte, che, come ricordato nella sentenza impugnata, si era ripetutamente pronunciata nel senso prospettato dalla parte contribuente (6607/02, 19445/2003, 129/2004).

Più recentemente, peraltro, ha prevalso l’indirizzo alternativo (10253/2007, 5963/2008), convalidato da ultimo dalla sentenza 1576/2009 delle sezioni unite.

Deve ritenersi ormai chiarito che gli enti di gestione delle partecipazioni bancarie risultanti dal conferimento delle aziende di credito in apposite società per azioni, ai sensi della L. n. 218 del 1990 ed in base al D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12 non costituivano delle fondazioni private, ma appartenevano al settore pubblico creditizio. Non erano assimilabili, ai fini della riduzione a metà dell’aliquota Irpeg, agli enti ed istituti di interesse generale aventi scopi esclusivamente culturali, di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6. La predetta disciplina agevolativa non trovava applicazione agli enti considerati nè in via analogica, in quanto disposta da norme eccezionali, nè in via estensiva, perchè la “ratio” di quel beneficio andava ricercato nella esclusività e tipicità del fine sociale previsto per ciascun ente, individuato in maniera tassativa quale già esistente al momento dell’entrata in vigore delle predette norme. La successiva disciplina di riforma del sistema creditizio, nell’attribuire a tali enti, ai sensi del D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12 ed ove si siano adeguati alle nuove prescrizioni, la qualifica di fondazioni con personalità giuridica di diritto privato, così estendendo ad essi il regime tributario proprio degli enti non commerciali, “ex” art. 87, comma 1, lett. c) del cit. T.U.I.R., non ha assunto valenza interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, avendo essa previsto adempimenti collegati all’attuazione della riforma stessa, senza influenza sui periodi precedenti. “Ne consegue l’esistenza di una presunzione di esercizio di impresa bancaria in capo ai soggetti che, in relazione all’entità della partecipazione al capitale sociale, sono in grado di influire sull’attività dell’ente creditizio e, dall’altro, la possibile fruizione dei predetti benefici, per gli enti considerati, solo a seguito della dimostrazione, di cui sono onerati secondo il comune regime della prova ex art. 2697 cod. civ., di aver in concreto svolto un’attività, per l’anno d’imposta rilevante, del tutto differente da quella prevista dal legislatore, dunque un’attività di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale anzichè quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie e sempre che il relativo tema sia stato introdotto ne giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni nel ricorso introduttivo, non incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di sollevare in proposito precise contestazioni”.

In linea con la richiamata decisione della sezioni unite, che questo collegio pienamente condivide, la sentenza impugnata va cassata (perchè non risulta nemmeno dedotto che la Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara abbia concreto svolto, per l’anno d’imposta rilevante, un’attività del tutto differente da quella prevista dal legislatore, di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale anzichè di controllo e governo della partecipazione bancaria). La causa va decisa nel merito col rigetto dei ricorsi introduttivi della lite, non essendo necessari altri accertamenti di fatto. Poichè l’indirizzo applicato si è consolidato di recente, è giustificata la compensazione fra le parti delle spese di tutto il processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – rigetta i ricorsi introduttivi della lite. Dichiara compensate fra le parti le spese di tutto il processo.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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