Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2928 del 08/02/2021

Cassazione civile sez. I, 08/02/2021, (ud. 11/09/2020, dep. 08/02/2021), n.2928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10216/2019 proposto da:

I.N., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la cancelleria civile della Corte di cassazione e

rappresentato e difeso dall’avvocato Antonella Macaluso, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in

Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Caltanissetta del

29/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice di Pace di Caltanissetta con l’ordinanza in epigrafe indicata ha convalidato il decreto di proroga del trattenimento di I.N., cittadino (OMISSIS), presso il C.I.E. di (OMISSIS).

2. I.N. ricorre per la cassazione dell’indicato provvedimento con un unico motivo.

3. Il rappresentante della Procura Generale della Corte di Cassazione ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’articolato motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 e dell’art. 13 Cost., nonchè dell’art. 135 c.p.c. e art. 111 Cost., per carenza assoluta di motivazione.

Il provvedimento di proroga del trattenimento era stato adottato su modulo prestampato da cui non risultava nè l’ora nè il giorno dell’emissione, al fine della verifica della sua adozione nel termine di legge di 48 ore successive alla comunicazione del trattenimento, era sprovvisto del timbro del cancelliere, contenendo la sola firma del giudice ed una firma apposta sul timbro della Questura di Caltanissetta, parte del procedimento.

La motivazione adottata dal Giudice di Pace, che si era limitato a barrare del modulo prestampato la dicitura “non sussistono”, in tal modo ritenendo sussistenti i presupposti della proroga, era apparente e come tale contrastante con i principi, a rilievo costituzionale (art. 13 Cost., comma 1), sull’esigenza che i provvedimenti restrittivi della libertà debbano essere adeguatamente motivati.

2. Il motivo è fondato ed il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio, nei termini di seguito indicati e precisati.

2.1. Va premesso che la deduzione difensiva circa la tardività del decreto, perchè si vorrebbe non adottato entro le quarantottore di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4, è generica non segnalando il ricorrente l’orario in cui l’impugnato provvedimento giurisdizionale è stato emesso e quello di adozione della richiesta di proroga così da consentire a questa Corte di legittimità di scrutinare la fondatezza del rilievo critico.

2.2. L’ulteriore censura sulla nullità del provvedimento impugnato perchè privo del timbro del giudice e non contenente la firma del cancelliere è infondata, non essendo essenziale la firma del cancelliere ai fini della validità dell’atto ed essendo la sanzione di nullità prevista esclusivamente in relazione al difetto della sottoscrizione del giudice, in quanto la funzione autenticatrice assolta dalla firma del cancelliere trova un efficace surrogato nella sottoscrizione dal medesimo apposta in sede di certificazione dell’avvenuto deposito del provvedimento (Cass. n. 4952 del 25/09/1979), non contestando poi il ricorrente la provenienza del provvedimento dal giudice.

2.3. Nel resto, sulla carenza assoluta di motivazione si ha che, come in più occasioni affermato da questa Corte di cassazione, il trattenimento dello straniero costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata, con la conseguenza che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta imitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l’accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonchè la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. n. 6064 del 28/02/2019).

3. Il decreto impugnato non contiene alcuna motivazione sulle ragioni della proroga del trattenimento, avendo il Giudice di Pace di Caltanissetta provveduto a sbarrare la dicitura “non convalida” contenuta nel compilato modulo prestampato così da far ritenere integrati i presupposti della convalida, e come tale va annullato con rinvio al giudice del merito perchè, nella pendenza del relativo procedimento, provveda a motivare sulle ragioni della proroga.

Nel resto il ricorso va rigettato.

PQM

La Corte accoglie il motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e rinvia anche per le spese al Giudice di Pace di Caltanissetta, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021

 

 

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