Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2928 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 07/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 07/02/2020), n.2928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18715-2014 proposto da:

– ENCAL – ENTE NAZIONALE CONFEDERALE ASSISTENZA LAVORATORI, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI N. 55, presso lo

studio dell’avvocato MARIA GIUSEPPINA LO IUDICE, rappresentato e

difeso dagli avvocati PIERO LORUSSO, DOMENICO COLACI e FEDERICO

TEDESCHINI;

– ricorrente –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO e GIUSEPPE MATANO;

– resistente con mandato –

e contro

EQUITALIA GERIT S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2653/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 14/11/2013, R. G. N. 1604/2011.

Fatto

RILEVATO E CONSIDERATO

CHE:

1. la sentenza n. 2653 del 2013, della Corte di Appello di Palermo pronunciata (come si evince dal dispositivo) nel giudizio di gravame tra l’Ente Nazionale Assistenza Lavoratori e l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., e Equitalia Gerit s.p.a. – non è allegata nonostante la diversa indicazione risultante dall’elenco in calce al ricorso per cassazione;

2. il difetto di produzione della copia autentica della sentenza impugnata, adempimento prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione;

3. deve darsi atto dell’invalidità della nuova procura conferita dalla parte ricorrente all’avvocato Domenico Colaci perchè avvenuta in violazione dell’art. 83 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis;

4. la novella alla predetta disposizione del codice di rito, introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 45 (grazie al quale la procura può ora essere apposta anche nella memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione di quello originariamente designato), si applica, ai sensi dell’art. 58 cit. legge, solo ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore (avvenuta il 4 luglio 2009), mentre nel caso di specie il ricorso introduttivo di lite, definito con sentenza del Tribunale di Agrigento n. 2140 del 2008, fu depositato in epoca antecedente;

5. resta valida, pertanto, la sola procura conferita al difensore originariamente officiato della proposizione del ricorso per cassazione;

6. nessun provvedimento sulle spese deve adottarsi per non avere le parti intimate svolto attività difensiva;

7. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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