Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2928 del 07/02/2018


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Cassazione civile, sez. trib., 07/02/2018, (ud. 23/11/2017, dep.07/02/2018),  n. 2928

Fatto

FATTI DI CAUSA

A norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 ter l’Agenzia delle Entrate procedeva al controllo formale della dichiarazione dei redditi Modello Unico 2002, relativa all’anno di imposta 2001, presentata dalla società CSM Compagnia San Marco, escludendo lo scomputo delle ritenute di acconto effettuate dai sostituti di imposta Isoclima e SPS spa sulle provvigioni corrisposte alla CSM. L’Ufficio contestava che, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 25 bis, le ritenute in oggetto dovevano essere scomputate nel periodo di imposta in cui le stesse erano state operate, ossia nell’anno 2000 e non 2001. Seguiva la notificazione della cartella di pagamento per la somma di euro 51.196, oltre sanzioni e interessi.

Contro la cartella di pagamento la società CSM Compagnia San Marco proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo accoglieva con sentenza n. 214 del 2007.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva con sentenza del 3.11.2009, confermando la cartella impugnata.

Contro la sentenza di appello CSM Compagnia San Marco srl propone due motivi di ricorso per cassazione. Deposita memoria.

L’Agenzia delle Entrate dichiara di costituirsi al fine della eventuale partecipazione alla udienza pubblica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere rigettato.

1. Primo motivo: “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 25 bis e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), dovendosi ritenere che il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 25 bis, comma 3, non sancisce alcuna decadenza dal diritto ad effettuare lo scomputo delle ritenute effettuate dal sostituto di imposta.

2. Secondo motivo:”violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 67, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, per violazione del divieto della doppia imposizione.

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 25 bis, comma 3, fissa il principio di competenza temporale, stabilendo che le ritenute di acconto operate sulle somme corrisposte a titolo di provvigioni devono essere obbligatoriamente scomputata “dall’imposta relativa al periodo di imposta di competenza”, ossia dalla imposta dovuta in relazione al periodo di imposta in cui i redditi assoggettati alla ritenuta di acconto hanno concorso alla formazione della base imponibile. Pertanto non è consentito al sostituito di scegliere arbitrariamente il periodo di imposta in cui operare lo scomputo delle ritenute subite. Nel caso in esame non è controverso che le ritenute sono state operate in relazione alle provvigioni corrisposte nell’anno 2000 e pertanto esse dovevano essere scomputate in quell’anno di imposta e non nel successivo anno di imposta 2001, come effettuato dalla società contribuente. In caso di mancata indicazione delle ritenute di acconto subite nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta di competenza (2000), la contribuente avrebbe dovuto effettuare una dichiarazione integrativa a proprio favore (correzione di un errore che aveva determinato l’indicazione di un maggior debito di imposta) nei termini previsti dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8 bis, ossia entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo rispetto a quello relativo alla dichiarazione contenente l’errore a se sfavorevole. Alternativamente la contribuente, in veste di soggetto percipiente le somme assoggettate a ritenuta, aveva la facoltà di presentare istanza di rimborso entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data in cui la ritenuta era stata operata, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, comma 2.

Non sussiste violazione del divieto di doppia imposizione perchè al contribuente che ha illegittimamente scomputato la ritenuta subita nel periodo di imposta non di competenza è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di restituzione della somma versata in eccedenza, proponibile entro il termine di decadenza di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, decorrente a far data dal formarsi del giudicato sulla legittimità del recupero delle ritenute scomputate nell’anno non di

competenza, in applicazione analogica dell’art. 2935 c.c. (in tal senso Sez. 5, Sentenza n. 6331 del 10/03/2008).

Si compensano le spese non essendo controversa la effettiva sussistenza delle ritenute di imposta subite, ancorchè scomputate nel periodo di imposta non di competenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2018

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