Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2928 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 03/02/2017, (ud. 15/11/2016, dep.03/02/2017),  n. 2928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 10507/13) proposto da:

M.S., (C.F.: (OMISSIS)); M.G.P. (C.F.:

(OMISSIS)); M.M.C. (c.f.: (OMISSIS)), rappresentati e

difesi dall’Avvocato Gesuino Fadda, per procura speciale a margine

del ricorso e dallo stesso avv. Bruno Caputo, in forza di procura

speciale per rogito notar S. dell'(OMISSIS); elettivamente

domiciliati in Roma, via Cola di Rienzo n. 252, presso lo studio

dell’Avvocato Caputo;

– ricorrenti –

contro

C.U., (c.f.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso

dall’Avvocato Massimo Illotto ed elettivamente domiciliato in Roma,

viale di Villa Grazioli n. 5, presso l’avv. Amedeo Tonachella, in

forza di procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e di

Comune di CABRAS, in persona del Sindaco pro tempore, T.E.;

elettivamente domiciliato in Roma, Via Baiamonti n. 4, presso lo

studio dell’Avvocato Renato Amato, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Marcello Segui, per procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e nei confronti di:

MU.RO., MU.PE., MU.GI.; ME.AN.MA.,

anche come erede di V.G. e gli altri eredi

ME.GI., ME.LU., ME.EM., ME.AN.;

CA.EL.PA.;

– – intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 54/2013,

deliberata il 16 novembre 2012;pubblicata il 28 gennaio 2013, non

notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

novembre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Bruno Bianchini;

Sentiti: per il ricorrente, l’Avvocato Bruno Caputo; per il Comune di

Cabras l’avv. Renato Amato, munito di delega dell’avv. Marcello

Segui; per il controricorrente C. l’avv. Amedeo Tonachella,

per delega dell’avv. Massimiliano Illotto;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.S., M.G.P. e M.M.C. convennero in giudizio, dinnanzi alla Pretura di Oristano, con atto notificato il 5 maggio 1986, C.U. chiedendo che venisse accertato che essi avevano acquistato per compiuta usucapione la proprietà del terreno sito in agro di (OMISSIS), distinto in catasto al F (OMISSIS), mappali (OMISSIS), di are 20,35.

– Il C. si costituì chiedendo il rigetto della domanda, assumendo che aveva posseduto i terreni dal 1962, da quando cioè li aveva acquistati dalla proprietaria S.A.M., alla quale erano succedute le eredi Mu.Ro., Pe. e Gi., che chiamò in causa per essere garantito in caso di evizione. Gli attori, successivamente, chiamarono in causa anche Ca.El.Pa., V.G. e Me.An.Ma., ai quali il C. aveva ceduto il terreno in contestazione, e il Comune di Cabras, al quale detti terreni erano poi stati ceduti dai predetti acquirenti nell’ambito di una convenzione di lottizzazione che aveva interessato diversi terreni della fascia costiera, e tra questi i mappali (OMISSIS) del F. (OMISSIS).

– Il Pretore, istruita la causa, dichiarò la propria incompetenza per valore.

La causa vene riassunta dinnanzi al Tribunale di Oristano che, con sentenza depositata il 10 luglio 2000, rigettò la domanda. Avverso tale sentenza proposero appello i M. e la Corte d’appello di Cagliari, ricostituitosi il contraddittorio, lo rigettò.

La Corte del merito, dopo aver rilevato che esattamente gli appellanti avevano censurato la sentenza impugnata laddove questa aveva ritenuto che non fosse stato accertato il possesso, da parte del proprio dante causa, sui terreni oggetto della domanda di riconoscimento di usucapione, dal momento che i testi, assunti sui luoghi della controversia, si erano riferiti ai mappali (OMISSIS) e non anche ai mappali (OMISSIS), dei quali il M. era già proprietario, ha invece ritenuto infondate le censure con riferimento alla sussistenza dell’animus possidendi, che era stata esclusa dal Tribunale. In proposito ha osservato che, anche a voler ritenere per vero che il dante causa degli appellanti, M.F., avesse cominciato a coltivare il terreno nel lontano (OMISSIS) e che tale possesso fosse continuato in maniera ininterrotta per gli anni successivi, tuttavia nel 1973, quando ancora non era maturata l’usucapione, il medesimo dante causa aveva dato incarico all’ing. L. di redigere un progetto di lottizzazione in cui ri-comprendere i mappali di sua proprietà nn. (OMISSIS), mentre analogo incarico era stato dato dal C. con riferimento ai mappali (OMISSIS). Tale comportamento, ad avviso della Corte territoriale, avrebbe evidenziato che lo stesso M. era consapevole che il terreno in contestazione non era di sua proprietà, perchè altrimenti non ci sarebbe stata alcuna ragione per inserire nel piano di lottizzazione solo i due mappali di sua proprietà e non anche gli altri. Nè poteva ritenersi credibile che il M. ignorasse che il C. aveva dato il suddetto incarico per i mappali (OMISSIS), tanto più che molti anni dopo gli appellanti e la madre, nella qualità di eredi di M.F., avevano partecipato insieme agli aventi causa dal C. alla stipula della convenzione di lottizzazione del 18 giugno 1985, cedendo, insieme a tutti gli altri proprietari, i propri terreni al Comune di Cabras.

In sostanza, ad avviso della Corte d’appello, pur essendo certo il corpus del possesso, sarebbe difettato nel dante causa degli appellanti e in questi ultimi il requisito dell’animus possidendi.

Per la cassazione di questa sentenza M.S., M.G.P. e M.M.C. proposero ricorso che fu accolto, giusta sentenza n. 13002/2010 di questa Corte di legittimità, quanto alla insufficiente motivazione in ordine all’animus possidenti.

La Corte di Appello di Cagliari, in sede di rinvio, rigettò le domande dei M. – statuendo il rigetto del loro appello – ritenendo che le dichiarazioni fatte al professionista al momento del conferimento dell’incarico di predisporre un piano di lottizzazione, fossero univocamente interpretabili come volontà di attribuire al C. il diritto di proprietà, pur in presenza di una situazione possessoria sugli stessi beni da parte dei M..

Per la cassazione di tale decisione i M. hanno proposto ricorso, affidato a due motivi; hanno resistito, con distinti controricorsi, C.U. e il Comune di Cabras; gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1- Con il primo motivo viene denunciata l’erronea applicazione dell’art. 384 c.p.c., sostenendosi che il giudice del rinvio, anzichè uniformarsi ai principi enunciati in sede rescindente dalla cassazione, avrebbe reiterato le motivazioni della precedente sentenza della Corte di Appello, già confutate e rigettate dalla Cassazione.

p. 1.a – Sostengono i ricorrenti che dalla sopra ricordata sentenza della Cassazione dovesse ricavarsi l’oggetto – ed i limiti – del novellato esame da parte del giudice del rinvio, consistito nel riscontrare, nell’appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Oristano, gli estremi di un valido animus possidenti.

p. 1.b – Giudica la Corte che i ricorrenti, imputando al giudice del rinvio di aver compiuto una mera riproposizione delle argomentazioni della sentenza oramai cassata, cadano nello stesso travisamento del fatto processuale che imputano alla Corte di Appello in sede di rinvio: invero nella sentenza rescindente della Corte si era chiarito che la mera consapevolezza dell’ esistenza di un diritto poziore, permanendo la propria situazione di possesso, non determinava il venir meno dell’animus possidendi con effetti interruttivi determinati dal combinato disposto degli artt. 1165 e 2944 c.c., essendo invece necessario che a ciò si accompagnasse un riconoscimento del titolo impeditivo della usucapione; di conseguenza è stata cassata la decisione della Corte di Appello (che invece aveva ritenuto sufficiente, per far venir meno l’animus possidendi, tale implicita ammissione dell’esistenza di un diritto altrui sulla res) mandando al giudice del rinvio di verificare i termini e la direzione della volontà che erano a base della mancata enunciazione dei terreni oggetto di contesa (mappali (OMISSIS), catastalmente intestati a C.U.) nell’affidamento nel (OMISSIS), da parte del dante causa dei ricorrenti ( M.F.) – assieme ad altri proprietari di terreni limitrofi- all’in. L. l’incarico di lottizzazione delle aree, in relazione al fatto che invece tali particelle erano state inserite dall’intestatario catastale nel suo incarico all’ing. L.; sempre nell’indicata sentenza di legittimità si era ribadita l’esigenza di un maggiore approfondimento in merito ai requisiti affinchè l’indicata condotta potesse condurre all’interpretazione di essa come riconoscimento dell’altrui poziore diritto, con effetti interrottivi.

– p. 1.c Richiamati tali presupposti di fatto la decisione del giudice del rinvio è stata correttamente impostata allorchè ha identificato i limiti della sua cognizione nel verificare se il comportamento del dante causa degli attuali ricorrenti al momento del conferimento dell’incarico al L. fosse o meno indicativo di un riconoscimento dell’altrui diritto (v fol. 10 della impugnata decisione), pervenendo per l’affermazione del venir meno, a quella data, di qualunque animus possidendi e quindi dell’insorgenza di un fatto interruttivo del termine utile per usucapire, sulla base dell’analisi di molteplici parametri – contestualità dell’incarico progettuale da parte di tutti i proprietari interessati alla lottizzazione; esiguità dell’estensione dei terreni intestati al M. (mappali (OMISSIS)); interesse per il predetto a partecipare comunque alla lottizzazione in ragione dei benefici complessivi che sarebbero derivati anche ai propri fondi.

p.1.d – Il rilievo dunque secondo il quale il riconoscimento non avrebbe potuto comportare mai una interruzione del possesso utile ad usucapire, non incide sul rispetto da parte del giudice del rinvio dei principio di diritto indicato dalla cassazione remittente.

p. 1.e – Errano poi, in punto di fatto, i ricorrenti quando affermano che il giudice del rinvio avrebbe violato l’art. 384 c.p.c., nel non giustificare da cosa avesse tratto il convincimento che il defunto M. fosse stato a conoscenza che l’intestatario catastale (il C.) avesse inserito le ridette particelle nei presupposti di affidamento dell’incarico all’ing. L.: la giustificazione invero è stata esplicitata e, siccome è stata basata su coerenti logiche e tenute argomentative, non può essere qui messa in discussione.

p.1.f – Per le medesime ragioni non è in questa sede scrutinabile – e comunque non sarebbe stato consequenziale rispetto al vizio di violazione di legge denunciato – il rilievo secondo il quale il giudice del rinvio non avrebbe tenuto conto che il possesso, alla data del 1973 e a maggior ragione, a quella del 1985 (allorchè venne effettivamente stipulata la convenzione di lottizzazione) sarebbe già maturato il termine per usucapire; del pari inammissibile è la sollecitata rilettura delle deposizioni e dei documenti prodotti (v. foll 11-14 del ricorso): ciò, sia perchè introduce una valutazione di fatto che sfugge allo scrutinio della Cassazione, sia anche perchè la critica viene condotta contro la più non esistente – a seguito di cassazione- sentenza di appello (v fol. 11 del ricorso).

p. 2 Con il secondo motivo, oltre a riproporsi le medesime censure appena sopra esaminate – questa volta menzionando le norme che sostanzialmente erano state ritenute male applicate anche nel primo mezzo: artt 1141; 1158; 1165 e 2944 c.c. – le parti ricorrenti lamentano in realtà l’esistenza di una motivazione contraddittoria atteso che il giudice del rinvio, confermando la sentenza del Tribunale di Oristano – che aveva escluso la sussistenza dell’ animus possidendi e del corpus possessionis – si sarebbe posta in contrasto con quella oggetto di cassazione – la quale aveva affermato non esservi più alcun dubbio sulla sussistenza dell’elemento materiale del possesso: tale profilo è inammissibile sia per difetto di interesse – atteso che l’incontestabilità del corpus possessionis non potrebbe che giovare alle parti ricorrenti – sia perchè l’erronea percezione, da parte del giudice del rinvio, degli effetti della propria decisione – che ha ad oggetto la fondatezza o meno della domanda e non già la riforma o conferma di pronunce oramai non più sussistenti nel mondo giuridico in ragione della loro sostituzione con le ulteriori sentenze – non toglie che il contenuto della decisione sia quello enunciato dal complesso argomentativo in essa contenuto.

p. 3 – La regolazione delle spese segue il principio della soccombenza e va effettuata secondo la liquidazione indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per porre a carico delle parti ricorrenti il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento in solido in favore di ciascuna della parti contro ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida per ognuna in Euro 2.700 di cui Euro 200 per esborsi. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per porre a carico delle parti ricorrenti il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda della Corte di Cassazione, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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