Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29279 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16483-2010 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

(OMISSIS), (già Ministero della Pubblica Istruzione) in persona

del Ministro legale rappresentante pro tempore, ISTITUTO STATALE

D’ARTE E GIANNELLI, ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE E. MATTEI, LICEO

SCIENTIFICO STATALE VANINI, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

D.L.G. (OMISSIS), M.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato VACCARO PAOLA,

rappresentati e difesi dall’avvocato ZOMPI’ FRANCESCO giusta procura

speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

G.A.;

– intimato –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 2677/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

21/12/09, depositata il 25/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

1. Gli attuali intimati – D.L.G., G.A. e M.F., dipendenti del Ministero dell’istruzione, adivano, con separati ricorsi, il giudice del lavoro al fine di far valere il loro diritto al pieno riconoscimento dell’intera anzianità maturata in base ai pregressi servizi di ruolo e non di ruolo, in occasione del loro passaggio dalla qualifica di responsabile amministrativo di un istituto di istruzione al superiore profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA).

2. La Corte d’appello di Lecce, riuniti gli appelli proposti dalle parti private, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva le domande nel senso del riconoscimento del diritto dei lavoratori a vedersi determinata la retribuzione nell’ambito del nuovo profilo professionale sulla base dell’anzianità maturata alla data del 24 luglio 2003 e alle relative differenze di retribuzione a decorrere della stessa data. Infatti ha dato rilievo alle previsioni, considerate innovative, di cui all’art. 142 del c.c.n.l. 24.7.2003.

3. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca propone ricorso per cassazione, e con l’unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 66, comma 6, del CCNL del 1995, degli artt. 34 e 48 del CCNL del 1999, degli artt. 8 e 19 del CCNL 15.3.2001, degli artt. 87 e 142 del CCNL 24.7.2003, sostiene che, introdotta, da parte dell’art. 34 del CCNL del 1999, la nuova figura professionale dei DSGA, tale profilo è stato compiutamente previsto e disciplinato, anche per quanto attiene effetti economici, dall’art. 87 del CCNL del 2003, senza disporsi rinvii ad altre norme di legge. Pertanto l’unica fonte normativa applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio sono i CCNL del 2001 e del 2003.

Resistono con controricorso M.F. e D.L.G., contestualmente proponendo ricorso incidentale con riferimento alla parte in cui la sentenza di appello ha riconosciuto le differenze retributive per l’incidenza della pregressa anzianità solo a far data dal 24.7.2003, invece che dall’1.9.2000.

4. I due ricorsi devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.).

5. Il ricorso, principale che diversamente da quanto eccepito con il controricorso propone adeguatamente le questioni relative all’interpretazione della normativa rilevante rispetto all’oggetto del giudizio, è qualificabile come manifestamente fondato in relazione alle conclusioni a cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte, Sezione lavoro, dopo un approfondito esame di tutti gli aspetti rilevanti delle questioni ora riproposte.

Più precisamente, Cass. 2.12.2010 n. 24431, confermando la soluzione a cui la Corte era già pervenuta con la sentenza 1.3.2010 n. 4885, ha concluso il suo articolato esame enunciando il seguente principio:

“In tema di personale del comparto scuola, la specifica norma di cui all’art. 8 del CCNL 9 marzo 2001 – relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola – regola il trattamento economico spettante dal 1 settembre 2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per il predetto personale, la regola generale più favorevole in tema di computo dell’intera anzianità di servizio per il caso di inquadramento nella qualifica superiore, senza che sia configurabile alcun contrasto con le norme imperative, non essendo il contratto collettivo sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento”.

Sulla base di un ulteriore ampio esame, le stesse conclusioni sono state ribadite di recente, in sede di esame di numerosi ricorsi, dalla Sezione lavoro, che ha conclusivamente osservato che “il trattamento economico spettante dall’1.9.2000 al personale ATA inquadrato in sede di prima applicazione nel profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi dell’art. 34 ccnl del comparto scuola 26 maggio 1999, è regolato dalla specifica norma di cui all’art. 8 del ccnl 15.3.2001, relativo al secondo biennio economico 2000-2001 dello stesso comparto. Deve, infatti, escludersi che, in forza del principio della parità di trattamento, detto personale possa invocare la più favorevole regola generale che consente il computo dell’intera anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, sia perchè non è configurabile contrasto con le norme imperative, dato che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento, sia per la specificità della situazione regolata, che nella specie è limitata alla fase del primo inquadramento nel profilo” (cfr. Cass. n. 20894/2011 e numerose altre sentenze deliberate alla medesima udienza del 7 luglio 2011).

6. Il ricorso principale deve dunque essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, rigetto totale delle domande proposte con i ricorsi introduttivi del giudizio.

7. L’accoglimento del ricorso principale, che comporta la negazione in radice delle pretese azionate dai lavoratori, è assorbente rispetto al ricorso incidentale.

7. Considerato l’esito del giudizio e l’andamento processuale (compensazione delle spese da parte del giudice di primo grado), gli intimati devono essere condannati a rimborsare al Ministero le spese dei giudizi di appello e di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta le domande; dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna gli intimati D.L.G., G.A. e M.F. a rimborsare al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le spese del giudizio di appello, liquidate in Euro 1.430,00 di cui Euro 400,00 per diritti ed Euro 1.000,00 per onorari, e le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1500,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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