Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29279 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. I, 12/11/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 12/11/2019), n.29279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18551/2018 proposto da:

A.A.A., rappresentata e difesa dall’avvocato Corace

Giacinto del Foro di Milano giusta procura speciale allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi n. 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/09/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 2073/2018 depositato il 17-5-2018 il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso di A.A.A., cittadina della (OMISSIS), avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dalla richiedente, la quale riferiva di essere fuggita, insieme al marito e al figlio, perchè era stata segretaria dell’organizzazione (OMISSIS) che si batteva per la liberazione del Biafra e temeva di essere uccisa dai militari e ricercata dalla polizia, dopo che altre persone erano state uccise nell’ufficio dove lavorava. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale e politico-economica della Nigeria, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, la ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta “Violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni dei richiedenti fissati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c) – Il Tribunale non ha compiuto alcun esame comparativo tra le informazioni provenienti dalla richiedente stessa e la situazione di conflitto per questioni etnico religiose nelle aree da essa indicate da eseguirsi mediante la puntuale osservanza degli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sull’autorità giurisdizionale”. Deduce che le sue dichiarazioni non erano contraddittorie e il Giudice ha l’obbligo di cooperazione istruttoria per integrare il quadro probatorio, acquisendo altri dati informativi, mentre il Tribunale non aveva adottato il metodo istruttorio prescritto dal citato art. 3.

2. Con il secondo motivo lamenta “Violazione o falsa applicazione di legge, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 C.E.D.U., nonchè omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”. Ad avviso della ricorrente erroneamente il Tribunale ha ritenuto non rilevanti, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, le allegazioni fornite circa la sua storia e i problemi legati alle questioni attinenti all’indipendenza del Biafra. I fatti addotti costituiscono fattispecie di persecuzione politica.

3. Con il terzo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 17 e art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Ad avviso della ricorrente il Tribunale di Milano, pur prendendo in considerazione la situazione di difficoltà nella regione di origine della ricorrente, ha omesso di valutare le condizioni di sicurezza ed in particolare l’esistenza di problemi politici legati all’indipendenza del Biafra. Deduce l’esistenza di conflitto in corso nel nord-est del Paese causato dal gruppo (OMISSIS) e lamenta che inspiegabilmente il Tribunale non ha preso in considerazione le violenze perpetrate nei suoi confronti da parte degli indipendentisti del Biafra (pag. n. 12 ricorso).

4. Con il quarto motivo lamenta “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e art. 10, comma 3, motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria e alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità; omesso esame di fatti decisivi circa la sussistenza dei requisiti di quest’ultima”. Deduce che il Tribunale, pur riconoscendo che la ricorrente era vittima di tratta (pag. n. 14 ricorso), non ha dato risposta alla sua domanda di protezione internazionale. Ad avviso del ricorrente il Tribunale, nel negare la protezione umanitaria, non ha considerato la condizione personale di vulnerabilità della ricorrente e su tale aspetto di carattere decisivo non ha svolto accertamenti. La vulnerabilità inoltre deriva dallo stato di instabilità ed insicurezza dello Stato di provenienza e dalla complessiva situazione di detto Stato, con riguardo alle considerevoli criticità, anche per la generalizzata violazione dei diritti umani, che emergono dai rapporti informativi, le cui informazioni la ricorrente trascrive nel ricorso, deducendone l’omesso esame. Inoltre il giudice di primo grado, nell’affermare che la ricorrente, in caso di rimpatrio, avrebbe potuto contare sul sostegno del marito e del figlio, rientrati in Nigeria dopo essere fuggiti con la ricorrente stessa, non aveva considerato che il marito era stato arrestato e il figlio è piccolo e non si sa neppure a chi sia stato affidato (pag. 20 ricorso).

5. I primi tre motivi possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, involgendo le doglianze, sotto distinti ma collegati profili, il giudizio di credibilità della vicenda personale narrata dalla ricorrente e la valutazione della situazione del Paese di provenienza.

5.1. Occorre precisare, quanto al giudizio di credibilità, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice del merito, nel valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, secondo i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), deve attenersi anche a comuni canoni di ragionevolezza e a criteri generali di ordine presuntivo, non essendo di per sè solo sufficiente a fondare il giudizio di credibilità il fatto che la vicenda narrata sia circostanziata. L’art. 3 citato, infatti, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (da ultimo Cass. n. 21142 del 2019; Cass. n. 20580 del 2019). La suddetta verifica è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito.

5.2. Nel caso di specie il Tribunale ha vagliato la credibilità del racconto della ricorrente nel rispetto dei principi di diritto suesposti. In particolare ha ritenuto non credibili le cause di inclusione riferite dalla richiedente, la quale affermava di essere fuggita, insieme al marito e al figlio, perchè era stata segretaria dell’organizzazione (OMISSIS) che si batteva per la liberazione del Biafra e temeva di essere uccisa dai militari e ricercata dalla polizia, dopo che altre persone erano state uccise nell’ufficio dove lavorava. Il Tribunale ha motivatamente escluso la credibilità della vicenda narrata, sottolineando le plurime lacune e incongruenze del racconto (pag. n. 5 del decreto impugnato). I Giudici di merito hanno evidenziato le principali contraddizioni ed illogicità della narrazione della richiedente, in particolare: a) sulla mancata conoscenza in merito ai tratti qualificanti del movimento che si batteva per l’indipendenza dee Biafra; b) sulla mancata specificazione e descrizione delle mansioni svolte per l’organizzazione (OMISSIS), che pure riferiva di aver svolto per oltre un anno; c) sulle modalità della fuga, asseritamente avvenuta unitamente al figlio e al marito, e sul rientro in Nigeria, poco dopo la fuga, del marito e del figlio, giustificato da motivi di lavoro del primo.

Una volta esclusa dal Tribunale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione idonea ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., sez. unite, n. 8053 del 2014), la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e lett. b), D.Lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (Cass. n. 6503 del 2014; Cass. n. 16275 del 2018). Non vi è infatti ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo. In casi siffatti, una indagine nel senso indicato si manifesta inutile proprio in quanto il rischio prospettato dall’istante, siccome riferito a fatti non dimostrati, difetterebbe comunque di concretezza e non potrebbe mai presentare il richiesto grado di personalizzazione (così Cass. n. 14283 del 2019).

5.3. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064 del 2018 e Cass. n. 30105 del 2018).

5.4. Nel caso di specie il Tribunale, con motivazione adeguata ed indicando le fonti di conoscenza (pag. n. 7 del decreto impugnato), ha escluso che la situazione generale della Nigeria e della zona di provenienza della ricorrente realizzi la fattispecie di cui trattasi, così compiutamente esercitando il dovere di cooperazione istruttoria. La situazione politica del paese è stata, quindi, analizzata dal giudice territoriale, che ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente. La censura si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile, in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (Cass., sez. un., n. 8053 del 2014 citata).

Non ricorrono, pertanto, i vizi di violazione di legge e motivazionali denunciati con i motivi primo, secondo e terzo, che non meritano accoglimento.

6. Il quarto motivo è inammissibile.

6.1. In ordine alla protezione umanitaria, secondo la giurisprudenza di questa Corte la valutazione deve essere autonoma, nel senso che il diniego di riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie non può conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario che l’accertamento da svolgersi sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti (Cass. n. 28990 del 2018). Ciò nondimeno il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato ed il potere istruttorio ufficioso può esercitarsi solo in presenza di allegazioni specifiche sui profili concreti di vulnerabilità (Cass. n. 27336 del 2018).

6.2. Nella specie il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte dei giudici di merito, che hanno escluso l’esistenza di fattori particolari di vulnerabilità con idonea motivazione, valutando le allegazioni della ricorrente e le informazioni sul Paese di origine. Le doglianze sono formulate genericamente, facendo la ricorrente diffuso riferimento alla situazione di instabilità ed insicurezza della Nigeria, all’estrema difficoltà sociale ed alle perpetrate violazioni di diritti umani, senza indicare alcun profilo di vulnerabilità specifico, salvo quello relativo al fatto di essere vittima di tratta, asserendo la ricorrente che detta circostanza era indicata nel decreto impugnato (pag. n. 14 ricorso). Il suddetto rischio correlato alla tratta non rientra tra le allegazioni che connotano la vicenda personale della ricorrente, come dallo stessa descritta anche nel presente giudizio, nè, contrariamente a quanto si assume in ricorso, se ne fa cenno nel decreto impugnato.

Considerato, infine, che, in base alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4455 del 2018), l’accertata assenza di vulnerabilità rende recessivo il fattore costituito dal percorso di integrazione, la censura di cui trattasi si risolve, inammissibilmente, in una ricostruzione dei fatti difforme da quella accertata dal giudice di merito.

8. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535 del 2019).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.100, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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