Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29278 del 22/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 22/12/2020), n.29278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16127-2019 proposto da:

C.A. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO TERRA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIAMPAOLO DI MARCO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1084/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il

15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – La C.A. s.r.l. ricorre avverso avvisi di accertamento per IRES e IVA anno 2008. Il ricorso è accolto in primo grado. Con sentenza resa in data 29 ottobre 2015, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate. Secondo il giudice d’appello l’ente impositore aveva correttamente utilizzato gli strumenti accertativi di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), ed al D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 54 e 55, essenzialmente perchè si evidenziava l’antieconomicità costante dell’attività imprenditoriale della società contribuente nelle annualità fiscali oggetto di verifica, tra cui quella specifica della causa, affermando l’inidoneità delle contrarie allegazioni della società contribuente a contrastare la pretesa.

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione e la Corte, con sentenza del 16 maggio/25 agosto 2017 n. 20432 ha ritenuto che la CTR pur applicando correttamente i principi di diritto in tema di antieconomicità della gestione non avesse motivato in ordine ai “fatti contro probatori”, limitandosi o ad osservare che “Nè le giustificazioni addotte dalla contribuente appaiono ragionevolmente tali da superare quanto firmato dall’A.F.” Siffatta motivazione, secondo la Corte è “apodittica e meramente assertiva”, e concretizza platealmente una motivazione meramente “apparente” che, ponendosi ben al di sotto del “minimo costituzionale”, irrimediabilmente vizia la pronuncia.

Rinviato e riassunto il giudizio, la C.T.R. dell’Abruzzo, in diversa composizione, ha esaminato le deduzioni difensive della parte, muovendo dall’assunto che non era più in discussione, stante il rigetto del relativo motivo di ricorso, la “correttezza dell’accertamento erariale fondato sulla rilevata persistente antieconomica gestionale”. La CTR ha quindi ritenuto che i documenti prodotti dalla parte e le correlative deduzioni, di cui elenca sinteticamente il contenuto, siano tutti relativi all’anno di imposta 2007 e quindi non pertinenti agli avvisi impugnati, dell’anno 2008, in relazione al quale la società nulla ha provato.

2. – Avverso tale sentenza la società propone ricorso per cassazione società affidandosi a un motivo. Non ha spiegato difesa l’Agenzia. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

Che:

3. – Con il primo e unico motivo del ricorso la parte lamenta la omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce che la documentazione allegata al fascicolo di primo grado fa riferimento all’anno 2008 e ripercorre le difese relative alle assunzioni effettuate nel 2007 del benestare al subappalto ottenuto nel 2006/2007 e in genere ripercorrendo le deduzioni difensive proposte nei giudizi di merito.

Il motivo è inammissibile.

Per la valida proposizione del motivo di ricorso ex art, 360 c.p.c., n. 5, è necessario che il ricorrente indichi il fatto storico il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. 10043/2019; Cass. 8479/2018; Cass. 9071/2018). A questi oneri non ha compiutamente assolto parte ricorrente, la quale ha affermato genericamente che la documentazione si riferisce all’anno 2008 e poi ha ripercorso le difese da lei proposte e criticato il giudizio in fatto reso dalla CTR, peraltro vincolata dal principio di diritto affermato dalla Cassazione, chiedendone in sostanza la revisione, assumendo che la motivazione non è esauriente e a tratti illogica e contraddittoria. Tuttavia in questa sede il controllo di logicità del giudizio del giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto (Cass. 16526/2016)

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione di parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020

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