Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29276 del 22/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 22/12/2020), n.29276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13608-2019 proposto da:

TRE ESSE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentate pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANISPERNA 95, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO GUIDOTTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato RENATO CICERCHIA;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

VITTORIO MESSA;

– controricorrente –

contro

C.A., C.M.S., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE MARINI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

TRE ESSE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentate pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANISPERNA 95, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO GUIDOTTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato RENATO CICERCHIA;

– controricorrente ai ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 7427/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- I contribuenti sono proprietari di fondi minerari e impugnano gli avvisi di accertamento ICI degli anni dal 2006 al 2011 deducendo che i fondi sono esenti in quanto adibiti ad attività estrattiva. Il ricorso è rigettato in primo grado ed accolto in grado d’appello.

La CTR ha rilevato che il piano regolatore del Comune di Guidonia inserisce le aree in questione all’interno della zona D sottozona D/3 e quindi – diversamente da quanto ritenuto dal Comune – non si tratta di zona edificabile se non per le strutture necessarie a realizzare l’attività estrattiva; difetta quindi secondo la CTR la edificabilità di fatto e di diritto attuale e futura poichè una volta esaurita l’attività estrattiva le eventuali costruzioni dovranno essere rimosse e i terreni in questione ricadranno nella zona E/2 e precisamente in aree prevalentemente sistemate a verde di particolare pregio. Il giudice d’appello conclude affermando che i terreni destinati a cava costituiscono una categoria di terreni a sè e non rientrano nelle categorie di immobili per i quali la legge istitutiva dell’ICI ha previsto la tassazione

2.- Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la società di riscossione TRE ESSE affidandosi ad un unico motivo. I contribuenti C.A.; e C.M.S., hanno presentato controricorso e ricorso incidentale condizionato. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RILEVATO

CHE:

3.- Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, n. 2. e art. 2, lett. b) e c) in relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Deduce che la CTR del Lazio ha erroneamente ritenuto non sussistente il presupposto impositivo atteso che il terreno, destinato ad attività estrattiva, apparterrebbe ad un “terzo genere” di aree non soggette a tassazione e ciò in contrasto con l’art. 1 citato; la fattispecie è invece caratterizzata da una rigida dicotomia fra aree fabbricabili ed agricole, in ragione della quale non è ipotizzabile un terzo genere; deduce inoltre che questa Corte con numerose pronunce ha chiaramente affermato che è legittima la pretesa impositiva sui terreni qualificati come estrattivi dagli strumenti di pianificazione urbanistica, poichè questa attività industriale esclude la natura agricola e gli stessi sono suscettibili di edificazione, sia pure strumentale all’attività stessa.

Con il ricorso incidentale condizionato si deduce la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11 comma 3 e cioè la carenza di legittimazione della TRE ESSE. Si deduce che il giudice del gravame ha implicitamente rigettato la questione della carenza di legittimazione attiva sollevata dai C. nel proprio appello incidentale alle pagine 5 e 6; la sentenza è quindi nulla nella parte in cui non ha accertato la legittimazione della TRE ESSE.

5.-Il motivo di ricorso principale è fondato.

La CTR ha effettivamente errato nella interpretazione ed applicazione delle norme applicabili alla fattispecie. Invero l’area classificata come D/3 nel piano regolatore generale, adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico, non può certamente qualificarsi come agricola, ma non per questo è esente dal tributo, posto che è suscettibile di edificazione, ancorchè limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali. Questa Corte ha già affermato il principio che in tale caso il terreno debba essere qualificato come edificabile ai fini dell’ICI e che la base imponibile deve essere determinata sulla base del valore venale (Cass. civ. n. 14409/2017; Cass. civ. n. 31079/2019) Si è inoltre affermato che il concetto di edificabilità contenuto nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1 considera, ai fini dell’applicabilità dell’imposta, la potenzialità edificatoria, potendo eventuali vincoli incidere solamente sulla determinazione del valore venale del bene. (Cass. n. 23814 del 2016; Cass. 7990/2019).

Si rileva inoltre che generiche e non esplicitate in conformità al principio di autosufficienza del ricorso, sono le argomentazioni della parte controricorrente in ordine alle limitazioni della attività edificatoria, che sarebbero date anche dal vincolo esistente su una parte del terreno, e della necessità di accertare il reale valore venale del fondo, posto che il Comune ha dichiarato di avere già adottato la relativa Delib. di accertamento del valore venale delle aree in questione in conformità alla loro classificazione ed alle caratteristiche proprie della attività edilizia ivi consentita (cfr. Cass. civ. n. 13567/2017). In ogni caso deve rilevarsi che la CTR nell’escludere che i terreni in oggetto siano soggetti ad ICI in quanto “categoria a sè” non ha esaminato, poichè assorbita, la questione della incidenza in concreto sul valore del bene dei limiti alla attività edificatoria. Le questioni assorbite non possono essere proposte in questa sede ma saranno oggetto di esame in sede di rinvio.

4.- Il ricorso incidentale è infondato poichè il concessionario è stato evocato in giudizio direttamente dalla parte contribuente, come si deduce nel controricorso al ricorso incidentale e come anche si riscontra nella intestazione della sentenza impugnata.

L’atto di impulso all’instaurarsi della controversia è in fatti dato dai contribuenti che hanno impugnato gli avvisi di accertamento in questione; pertanto, si è costituito un litisconsorzio processuale per scelta operata dalla parte che ha così reso partecipe del processo anche la odierna ricorrente principale (v. Cass. 8295/2018) e quest’ultima, essendo stata parte nel giudizio di primo grado, ha di conseguenza l’interesse ad impugnare la sentenza (cfr. Cass. 8186/2017).

Il ricorso incidentale è pertanto da rigettare.

Il ricorso principale, in ragione di quanto sopra esposto, è da

accogliere, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il conseguente rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, per un nuovo esame sulle questioni assorbite e per la decisione anche sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater e quale conseguenza del rigetto del ricorso incidentale, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

Accoglie il ricorso principale cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame e per la decisone sulle spese, anche del giudizio di legittimità.

Rigetta il ricorso incidentale.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020

 

 

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