Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29275 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 28/12/2011), n.29275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14350-2010 proposto da:

IPOST – ISTITUTO POSTELEGRAFONICI GESTIONE COMMISSARIALE FONDO

BUONUSCITA POSTE ITALIANE SPA, in persona del procuratore speciale e

Commissario, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 2719 PASUBIO 15,

presso lo studio dell’avvocato BOZZELLI DARIO, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 756/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

10/06/09, depositata il 13/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/201 1 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

1. Il Tribunale di Torino rigettava la domanda proposta da C. S. contro l’IPOST-Gestione Commissariale Fondo buonuscita lavoratori Poste, diretta ad un diverso computo, rispetto alla somma corrisposta dal suindicato ente, dell’indennità di buonuscita componente del complessivo trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore.

A seguito di appello del C., la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosceva esclusivamente il diritto del lavoratore agli interessi e alla rivalutazione maturati dalla data della cessazione del rapporto a quella della corresponsione di tale componente del trattamento di fine rapporto, oltre agli accessori dovuti per il ritardato pagamento di tale integrazione. La Corte, infatti, quanto ai tempi della corresponsione da parte dell’Ipost della componente del trattamento di fine rapporto a suo carico, ha ritenuto non più applicabili i termini previsti dal D.L. n. 79 del 1997, art. 3 convertito in L. n. 140 del 1997, a seguito della trasformazione dell’Ente poste in società per azioni.

2. Avverso questa decisione l’IPOST – Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Poste Italiane s.p.a. ricorre per cassazione con tre motivi. Ha poi depositato memoria. L’intimato non si è costituito.

3. Il primo motivo, lamentando violazione del D.L. n. 79 del 1997, art. 3 convertito in L. n. 140 del 1997 e della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, le previsioni dell’art. 3 cit. sui tempi del pagamento del trattamento di fine servizio si applicano ai pagamenti in favore dei dipendenti postali a carico dell’Ipost anche successivamente alla trasformazione dell’Ente poste italiane in società per azioni. Il secondo e il terzo motivo deducono la violazione (il terzo motivo sotto il profilo del vizio di motivazione) delle norme che prevedono la deroga al termine per il pagamento di complessivi nove mesi operante in favore dell’Ipost in relazione a particolari causali di cessazione del rapporto.

4. Il ricorso appare qualificabile come manifestamente fondato, giacchè la legge in questione si applica a tutti i trattamenti di fine servizio erogati da un ente pubblico, e quindi anche all’IPOST, il quale è espressamente menzionato perchè il rapporto di lavoro dei dipendenti postali era stato in precedenza privatizzato (Cass. n. 17987/2009, seguita da numerosi pronunce conformi, quali Cass. n. 16882/2010, 22007/2010 e 25805/2010, anche a superamento della diversa impostazione di cui a Cass. n. 3708/2009). D’altra parte, la vicenda normativa che ha caratterizzato il rapporto di lavoro dei dipendenti postali esclude, come rilevato da Corte cost. nella sentenza n. 366/2006, che la loro posizione possa compararsi a quella dei dipendenti privati in genere.

Peraltro, i termini di legge, pari a complessivi 9 mesi (sei per la liquidazione e ulteriori tre per la corresponsione), sono stati rispettati nella specie, come risulta dalla sentenza impugnata (cessazione del rapporto in data 31.12.2005; liquidazione il 12.7.2006).

Quanto al secondo e al terzo motivo deve rilevarsi la loro superfluità, dato che la domanda non risulta fondata sulla ricorrenza di uno dei casi previsti dalla legge per l’applicabilità di termini inferiori al procedimento di liquidazione e corresponsione dell’emolumento in questione.

5. Il ricorso deve quindi esser accolto con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con decisione nel merito nel senso del rigetto anche della domanda accolta in appello.

Considerato l’esito e l’andamento del giudizio, si ritiene di confermare la regolazione delle spese del giudizio di merito disposta dal giudice di appello e di condannare l’intimato a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta anche la domanda accolta in appello; conferma la regolazione delle spese dei giudizi di merito come già disposta dal giudice di appello e condanna l’intimato a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro trenta per esborsi ed Euro mille per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA