Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29275 del 22/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2020, (ud. 17/11/2020, dep. 22/12/2020), n.29275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4304-2019 proposto da:

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIULIANO FINA;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato SILVANA ANGELINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1315/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 15/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

C.C., a seguito dello scioglimento della comunione legale, conveniva in giudizio il coniuge separato Z.G. e chiedeva di accertare e condannare quest’ultimo a corrispondere una somma corrispondente all’incremento di valore degli immobili di proprietà esclusiva del marito e l’avviamento di una impresa di trasporti gestita dal coniuge e caduta in comunione de residuo, cui affermava di avere contribuito economicamente con i propri risparmi derivanti dall’attività lavorativa e da donazioni effettuate dai propri genitori; nella memoria ex art. 183 c.p.c. l’attrice chiedeva, in via subordinata e alternativa, la condanna al pagamento della metà dell’ammontare delle spese sostenute per la ristrutturazione e il miglioramento dei predetti immobili, per la costruzione di un nuovo fabbricato su suolo di proprietà del marito e per la costituzione dell’impresa.

Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, nel contraddittorio con il convenuto, in accoglimento della domanda subordinata, condannava il convenuto a corrispondere 36376,00, oltre interessi, pari al 50% del valore dell’impresa e delle spese sostenute per gli immobili.

Il gravame di Z.G. veniva rigettato dalla Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 15 dicembre 2017.

Avverso questa sentenza è stato proposto ricorso per cassazione; la C. ha presentato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il primo motivo denuncia violazione di legge e nullità della sentenza impugnata per avere accolto la domanda relativa alle spese sostenute per gli immobili che era stata proposta tardivamente nella memoria ex art. 183 e dunque inammissibilmente.

Il motivo è infondato.

Nella modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c., che può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), è compresa la proposizione di una domanda diversa in via subordinata e alternativa, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali (cfr. Cass. n. 4322 del 2019, n. 13091 del 2018, n. 28385 del 2017, n. 26782 del 2016). Evidente è, nella specie, l’inerenza alla comune vicenda sostanziale di entrambe le domande proposte dalla C.: l’una, in via principale, volta ad ottenere una quota paritaria dell’incremento di valore degli immobili e dell’impresa; l’altra, introdotta in via subordinata nella memoria ex art. 183 c.p.c., volta ad ottenere il riconoscimento della metà delle spese di ristrutturazione e miglioramento degli immobili e di costituzione dell’impresa di trasporti.

Il secondo motivo, che denuncia violazione dell’art. 178 c.p.c., illegittimità della c.t.u. e dell’ordinanza ammissiva e omessa pronuncia su un motivo di appello, è inammissibile per difetto di specificità. La doglianza di omessa pronuncia è riferita ad un “quarto motivo” di appello, relativo al valore dell’impresa, che si afferma essere “trascritto testualmente in punto di fatto” senza tuttavia riportarlo nel motivo stesso. Nella parte introduttiva del ricorso sono riportati ampi brani dei motivi di appello, senza far comprendere quale sia il motivo di gravame sul quale la Corte non avrebbe pronunciato. Nel ricorso si sviluppano doglianze riferite alle statuizioni del giudice di primo grado senza che il ricorrente si faccia carico di interpretare quelle statuizioni alla luce delle rationes decidendi illustrate nella sentenza d’appello qui impugnata nè di verificare se e quale risposta la Corte territoriale abbia dato a quelle doglianze. La questione concernente il valore dell’impresa di trasporti, peraltro, è stata esaminata dalla Corte territoriale nella trattazione del secondo e terzo motivo di appello.

Il terzo motivo di ricorso, rubricato in termini di “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.”, è un “non motivo” risolvendosi nella richiesta di riesaminare la regolamentazione delle spese operata dai giudici di merito per “l’evidente compendio di vizi da cui sono affette la sentenza di primo e secondo grado”. Esso è dunque inammissibile.

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione della presente ordinanza, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020

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