Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29275 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2018, (ud. 02/10/2018, dep. 14/11/2018), n.29275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16154-2017 proposto da:

(OMISSIS) SRL” in persona dell’Amministratore Unico, elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO ROMA 83, presso lo studio dell’avvocato

FILIPPO MARIA ROVESTI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE

ROSSINI;

– ricorrente –

contro

ELIA MOLTENI SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, P.LE DELLE BELLE ARTI, 6, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO CALAMONERI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCELLO TRASATTI;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2132/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Milano ha rigettato il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento proposto dalla s.r.l. (OMISSIS), avverso la s.p.a. F.lli Molteni.

In sede di reclamo, per quel che ancora interessa, la ricorrente aveva richiesto la revoca del fallimento dal momento che alla emissione della relativa pronuncia il Tribunale di Milano era pervenuto in violazione del diritto di difesa della ricorrente, non essendo stata effettuata nei confronti della stessa la notificazione del ricorso; aveva sostenuto, inoltre, che la s.p.a. F.lli Molteni non disponesse di titoli esecutivi validi in quanto aveva fatto valere titoli costituiti da assegni bancari che risultavano emessi da un soggetto diverso dalla s.r.l. (OMISSIS), ed aveva affermato che, in ogni caso, i crediti scaduti e non pagati avevano ad oggetto somme inferiori a quelle previste dalla L. Fall., art. 15.

La Corte di Appello ha escluso che sia stata integrata la violazione del diritto di difesa della s.r.l. (OMISSIS) dal momento che la notificazione dell’istanza di fallimento, a seguito della mancata riuscita del primo tentativo di notificazione a mezzo pec, era stata effettuata per mezzo dell’ufficiale giudiziario il quale, dato l’esito negativo del tentativo di notifica presso la sede legale della s.r.l. (OMISSIS), aveva provveduto al deposito della copia degli atti presso la casa comunale ove si trova la sede della società 19 giorni prima della data della suddetta udienza, conformandosi in tal modo a quanto disposto dalla L. Fall., art. 15.

In secondo luogo, la Corte ha confermato la sussistenza dello stato di insolvenza della s.r.l. (OMISSIS) in quanto la stessa non è risultata essere in grado di far fronte con mezzi normali alle sue obbligazioni tra le quali vi erano i crediti vantati nei suoi confronti dalla s.p.a. Fratelli Molteni, nonostante gli assegni richiamati dalla creditrice risultassero emessi da un soggetto diverso dalla s.r.l. (OMISSIS), e delle cartelle di pagamento emesse da s.p.a. Equitalia.

Dunque, poichè non era risultato che la s.r.l. (OMISSIS) disponesse di risorse finanziarie sufficienti a consentire il soddisfacimento del diritto di credito della s.p.a. F.lli Molteni relativo alla somma di Euro 8.442,67, di cui alla fattura acquisita nell’istruttoria prefallimentare, e dei diritti di credito relativi alla complessiva somma di euro 22.076,32 della s.p.a. Equitalia, era stata confermata la sussistenza dello stato di insolvenza.

Ha proposto ricorso per Cassazione s.r.l. (OMISSIS) formulando due motivi.

Con il primo motivo si censura la violazione della L. Fall., art. 15 per non avere la Corte d’Appello rilevato la radicale invalidità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare. L’invalidità riguarda in primo luogo il tentativo di notificazione a mezzo P.L.C., attesa la discrepanza temporale tra l’ora indicata di accettazione del messaggio (11.41 a.m.) e l’ora d’invio e riscontro di mancata ricezione dello stesso (ore 16.26 p.m.). In secondo luogo viene contestato che vi sia prova dell’avvenuto tentativo di notifica a mezzo ufficiale giudiziario presso la sede legale, non risultando dalla relata. Al riguardo tale omissione non può ritenersi sanata con la seconda relata relativa alla consegna presso la Casa Comunale.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, quanto alla censura relativa alla notifica a mezzo P.V.C. perchè nuovo, non risultando, dall’esame del ricorso e del provvedimento impugnato essere stato sottoposto tempestivamente all’esame del giudice d’appello. Essa peraltro si limita ad una rilevata irregolarità nell’indicazione del tempo dell’invio, laddove risulta dirimente il riscontro della mancata ricezione per difetti ascrivibili al destinatario. In ordine alla notifica eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, deve rilevarsi che non viene puntualmente censurata la qualificazione della relata come fattispecie complessa ed a formazione progressiva composta dalla.mancata esecuzione della notifica presso la sede legale, attestata, secondo l’accertamento di fatto svolto dalla Corte d’Appello, dalla mancata indicazione della sua indicazione e la integrazione nella seconda parte che ne indica le ragioni e attesta l’esecuzione corretta della fase successiva. Il motivo si concentra esclusivamente sulla nullità della prima relata senza attaccare funditus la ratio decidendi della Corte d’Appello, peraltro fondata su un esame degli atti (le relate) e dei fatti in esse attestati come avvenuti non censurabile.

Con il secondo motivo si contesta la violazione della L. Fall., art. 15, comma 9, in quanto gli assegni posti a base del credito dell’istante non risultano emessi dalla (OMISSIS) s.r.l. ma da altra società la SAFI.CAR s.r.l., con conseguente mancata prova del credito, dovendosi ritenere la fattura prodotta come inidonea in relazione alla dimostrazione del credito.

Il Collegio non condivide la proposta di decisione in ordine a tale censura.

Il motivo risulta infatti inammissibile perchè mira a censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione dei riscontri probatori svolti incensurabilmente dalla Corte d’Appello.

La prova del credito (pag. 4 in fine e pag. 5 del provvedimento impugnato), come sostenuto dalla corte territoriale, deriva dalla valutazione unitaria della fattura, degli assegni insoluti e delle modalità di contestazione del credito azionato, in quanto limitato alla titolarità dell’emittente. E, tale complessivo accertamento, attinente al merito, non può essere oggetto del sindacato del giudice di legittimità.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente Fratelli Molteni s.p.a. Non si deve provvedere invece nei confronti del fallimento rimasto intimato.

PQM

La corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore della parte controricorrente s.p.a. F.lli Molteni da liquidarsi in Euro 3000 per compensi; Euro 100 per compensi, oltre accessori di legge.

Sussistono le condizioni per l’applicazione al ricorrente del D.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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