Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29275 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. I, 12/11/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 12/11/2019), n.29275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24424/2018 proposto da:

R.M.H., elettivamente domiciliato in Roma Via Taranto n.

90, presso lo studio dell’avvocato Vinci Luciano Natale e

rappresentato e difeso dall’avvocato Mariani Giuseppe giusta procura

speciale alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi n. 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il

29/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/09/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con Decreto n. 1961/2018 depositato il 29-6-2018 il Tribunale di Palermo ha respinto il ricorso di R.M.H., cittadino del (OMISSIS), avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il Tribunale, pur considerando credibili le vicende personali narrate dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito per motivi di natura economica, data la povertà della famiglia d’origine, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Bangladesh, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare il ricorrente chiede di sollevare questione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), in relazione all’adozione del rito camerale e all’eliminazione del grado d’appello, per la violazione degli artt. 3,10,24,111 e 117 Cost., nonchè per la violazione dell’art. 6 CEDU.

2. Con le ordinanze n. 17717/2018 e n. 28119/2018 questa Corte ha ritenuto manifestamente infondate tutte le questioni di illegittimità costituzionale che il ricorrente ripropone. Le argomentazioni di cui alle citate ordinanze, da intendersi, per brevità, richiamate, sono integralmente condivise dal Collegio.

3. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1 Convenzione di Ginevra 28-7-1951, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,7,14,16 e 17, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, artt. 10,32,2 e 32 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Deduce che il Tribunale non ha valutato le condizioni di gravissima povertà in cui il ricorrente versava in Bangladesh. Era stato quindi costretto a fuggire dal proprio Paese per sopravvivere e fornire un sostegno alla propria famiglia, composta dalla madre, due fratelli e quattro sorelle. Il Giudice ha l’obbligo di cooperazione istruttoria per integrare il quadro probatorio, acquisendo altri dati informativi, mentre il Tribunale non aveva adottato, nel valutare la credibilità del suo racconto, il metodo istruttorio prescritto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, citato art. 3. Circa la protezione sussidiaria, lamenta che il Tribunale non abbia valutato adeguatamente la condizione generale del Paese di origine.

4. Con il secondo motivo il ricorrente si duole del mancato riconoscimento in suo favore della protezione umanitaria, in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Ad avviso del ricorrente il Tribunale, nel negare la protezione umanitaria, non ha considerato la condizione personale di vulnerabilità del ricorrente e su tale aspetto di carattere decisivo non ha svolto accertamenti. La vulnerabilità inoltre deriva dallo stato di instabilità ed insicurezza dello Stato di provenienza e dalla complessiva situazione di detto Stato.

5. Il primo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

5.1. La censura sul giudizio di credibilità è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi, avendo il Tribunale ritenuto sostanzialmente credibile il racconto del ricorrente, che aveva riferito di essere scappato dal suo Paese solo per ragioni economiche. I Giudici di merito hanno perciò escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento in suo favore del rifugio politico e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), in base alle allegazioni dello stesso richiedente in ordine alla vicenda personale, sì da non necessitare di alcun approfondimento istruttorio.

Nelle fattispecie di protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e lett. b), D.Lgs. cit., rileva, infatti, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. n. 6503/2014; Cass. n. 16275/2018) e non vi è ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se il rischio prospettato dall’istante, siccome riferito a fatti non integranti astrattamente le suddette ipotesi legali di danno grave, difetta comunque di rilevanza. La riferibilità soggettiva e individuale del rischio di subire persecuzioni o danni gravi rappresenta un elemento costitutivo del rifugio politico e della protezione sussidiaria dell’art. 14, ex lett. a) e b), escluso il quale dal punto di vista o dell’attendibilità soggettiva o della rilevanza della situazione prospettata, non può riconoscersi il relativo status (Cass. n. 16925/2018, Cass. n

n. 16275/2018 e Cass. n. 14283/2019, in relazione a fattispecie in cui era stata esclusa l’attendibilità soggettiva).

5.2. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (tra le tante Cass. ord. 30105/2018).

5.3. Nel caso di specie la situazione generale del Bangladesh è stata descritta nel decreto impugnato con indicazione delle fonti di conoscenza (pag. n. 9 e n. 10 del decreto impugnato) ed il Tribunale ha escluso, con idonea motivazione, la sussistenza di una situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, anche con riferimento all’area territoriale di provenienza del ricorrente, sicchè non ricorrono i vizi, di violazione di legge e motivazionale, denunziati.

6. Il secondo motivo è inammissibile.

6.1. In ordine alla protezione umanitaria, secondo la giurisprudenza di questa Corte la valutazione deve essere autonoma, nel senso che il diniego di riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie non può conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario che l’accertamento da svolgersi sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti (Cass. n. 28990/2018). Ciò nondimeno il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato ed il potere istruttorio ufficioso può esercitarsi solo in presenza di allegazioni specifiche sui profili concreti di vulnerabilità (Cass. n. 27336/2018).

6.2. Nella fattispecie in esame il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte dei giudici di merito, che hanno escluso l’esistenza di fattori particolari di vulnerabilità con idonea motivazione, valutando le allegazioni del ricorrente e le informazioni sul Paese di origine. Le doglianze sono formulate genericamente, senza indicare alcun profilo di vulnerabilità specifico, nè sono state specificatamente censurate le argomentazioni di cui al decreto impugnato, secondo cui la vulnerabilità è stata, motivatamente, esclusa sotto ogni profilo.

In base alla giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dal ricorrente (Cass. n. 4455/2018), l’accertata assenza di vulnerabilità rende recessivo il fattore costituito dal percorso di integrazione, peraltro del tutto genericamente allegato in ricorso.

Le doglianze si risolvono, inammissibilmente, in una ricostruzione dei fatti difforme da quella accertata dal giudice di merito.

7. Alla stregua delle considerazioni espresse nei paragrafi che precedono il ricorso deve essere rigettato e le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.100, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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