Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29274 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2018, (ud. 02/10/2018, dep. 14/11/2018), n.29274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16101-2017 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA (OMISSIS), in persona del

Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARCELLO D’APONTE;

– ricorrente –

contro

S.A., in qualità di ex liquidatore della società

(OMISSIS) SRL” elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA PARRELLA;

– controricorrente –

contro

CURATORE DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 104/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONI:,

Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Napoli ha accolto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento proposto da S.A. in qualità di ex liquidatore della s.r.l. Fallimento (OMISSIS) nei confronti del Fallimento (OMISSIS) s.r.l e di Equitalia servizi di riscossione, in quanto creditore istante

Per quanto ancora di interesse, la Corte territoriale ha ritenuto fondato il motivo di reclamo con il quale si deduceva la non definitività e certezza del credito azionato da Equitalia evidenziando che in relazione ai crediti tributari posti a base dell’istanza, la Commissione Tributaria Provinciale, in data 16/9/15, aveva emesso un decreto di sospensione di tutte le cartelle esattoriali. Pertanto, tali crediti mancavano dei requisiti di certezza necessari ai fini della affermazione dello stato di insolvenza del debitore convenuto in sede prefallimentare. Inoltre il pignoramento presso terzi avente ad oggetto crediti previdenziali era stato impugnato davanti al giudice dell’esecuzione.

Contro detta pronuncia ricorre Equitalia s.p.a. affidandosi ad un unico motivo di ricorso con il quale si contesta l’omesso esame di tutte le ulteriori circostanze probatorie dalle quali emergerebbe lo stato di insolvenza della società debitrice. Si afferma, infatti, che ai fini della configurabilità dell’insolvenza è necessaria una rappresentazione reale e totale della situazione debitoria del possibile fallito. La Corte territoriale,. avrebbe dovuto tener conto della incapacità del debitore di trovare gli ordinari strumenti di pagamento al fine di adempiere alle proprie scadenze, nonchè della preminenza delle passività sulle attività. La ricorrente afferma, inoltre, che l’incapacità dell’impresa resistente di soddisfare le proprie obbligazioni emergerebbe tanto dalla avvenuta decadenza dal beneficio della rateizzazione per inadempimento quanto dall’esito negativo di alcuni pignoramenti eseguiti. Il collegio, dunque, non avrebbe tenuto in debita considerazione gli elementi sintomatici dell’insolvenza quali il piano di rateizzazione richiesto per due volte e del beneficio dal quale l’impresa è poi decaduta per il persistente inadempimento delle singole rate pianificate.

Il ricorso è inammissibile in quanto pone all’attenzione di questa Corte esclusivamente questioni nuove, non trattate nella fase di merito nè rilevabili d’ufficio in sede di giudizio di legittimità (Cass. 9122/2017). Difetta peraltro ogni indicazione in relazione all’acquisizione nel giudizio degli elementi nuovi posti a base del ricorso.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La condanna alle spese del giudizio segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 6000 per compensi, in Euro 100,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Sussistono le condizioni per l’applicazione al ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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