Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29274 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. I, 12/11/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 12/11/2019), n.29274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23289/2018 proposto da:

D.S., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Mauro Ceci, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1336/2018 del TRIBUNALE dell’AQUILA, depositato

il 03/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/07/2019 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA

Fatto

RITENUTO

che:

D.S., nato in Senegal, con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, impugnava dinanzi il Tribunale dell’Aquila, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il richiedente aveva narrato di essere fuggito dal Senegal per sfuggire alle conseguenze di un incendio colposo da lui causato.

Il Tribunale ha respinto tutte le domande, ritenendo che le dichiarazioni rese non prospettavano circostanze idonee a fondare i provvedimenti di protezione internazionale richiesti, che in Senegal non vi era una situazione assimilabile ad un conflitto armato interno o internazionale tale da indurre una minaccia grave ed individuale alla persona del richiedente e che non erano emerse situazioni soggettive di particolare vulnerabilità.

Avverso detta sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

Il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, la nullità del provvedimento impugnato e degli atti presupposti e conseguenti per omessa traduzione degli stessi in lingua conosciuta allo straniero, oltre che per violazione della L. n. 15 del 1968, art. 14, come modificato dal D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18 e dell’art. 137 c.p.c.; prospetta, altresì, la nullità del provvedimento amministrativo “per mancanza di sottoscrizione”.

Il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia esaminato le eccezioni proposte in merito al provvedimento amministrativo impugnato e rileva come la copia del provvedimento reso dalla Commissione territoriale a lui consegnata fosse parzialmente mancante di traduzione, “priva dell’obbligatoria attestazione di conformità all’originale e pertanto inidonea allo scopo”, trattandosi di “un requisito di esternazione essenziale ai fini della validità del procedimento comunicatorio”, nonchè munito di una sottoscrizione digitale da reputarsi inesistente.

Il motivo è inammissibile perchè privo di decisività.

In tema di protezione internazionale, la eventuale nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall’interessato o in una delle lingue veicolari o per altre ragioni, non esonera il giudice adito dall’obbligo di esaminare il merito della domanda, poichè oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sè la nullità del provvedimento ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa (Cass. 22 marzo 2017, n. 7385).

2. Il secondo mezzo lamenta la violazione di legge per mancata applicazione degli artt. 1 e 2 della Convenzione di Ginevra e violazione di legge per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e per la mancata applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3; il motivo oppone, altresì, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

L’istante rileva che il Tribunale avrebbe respinto le domande intese al riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria sulla base di una motivazione insussistente, affidandosi a mere formule di stile; assume che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, il proprio racconto era coerente e plausibile; svolge, poi, articolate deduzioni in merito alla situazione del Senegal, proprio paese di origine, adducendo l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, nelle diverse forme di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; si duole infine del diniego della protezione umanitaria e rileva come ai fini del diritto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, andasse apprezzato il proprio grado di integrazione sociale in Italia.

Anche tale motivo è inammissibile.

Le doglianze espresse con riferimento alla protezione sussidiaria appaiono del tutto generiche con riferimento alle ipotesi di cui al cit. art. 14, lett. a) e b), dal momento che non è nemmeno prospettata la concreta esistenza del danno grave consistente nella condanna a morte, nell’esecuzione della pena di morte, nella tortura e in una diversa forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente. Riguardo alla fattispecie di cui all’art. 14, lett. c), il Tribunale ha, di contro, escluso, sulla base delle risultanze da essa acquisite, che l’area geografica da cui proveniva l’istante fosse interessata a una situazione di violenza diffusa tale da esporre i residenti al rischio effettivo di subire una minaccia grave alla vita o alla persona. Ed è questo un accertamento di merito, non suscettibile, come tale, di essere censurato avanti al giudice di legittimità.

Quanto, infine, alla protezione umanitaria, la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della medesima deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio”: infatti, la temuta violazione dei diritti umani “deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, che nel predisporre uno strumento duttile quale il permesso umanitario, demanda al giudice la verifica della sussistenza dei seri motivi attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese” (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione).

La censura formulata dall’odierno istante si basa, invece, sulle condizioni generali del paese di provenienza e non coglie, per quanto detto, nel segno.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, stante la provvisoria ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito a favore del controricorrente;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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