Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29273 del 22/12/2020

Cassazione civile sez. II, 22/12/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 22/12/2020), n.29273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24182/2019 proposto da:

S.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE

STROZZI, 31, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TARTINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA, DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 868/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/09/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.N. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Venezia avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essere dovuto fuggire dal suo Paese poichè, di fede mussulmana, s’era convertito alla confessione sciita ed aveva esposto nella vetrina del suo negozio di alimentari la bandiera d’appartenenza ad organizzazione politica di militanti di detta confessione ed un tanto aveva provocato la reazione di un gruppo antagonista di militanti di confessione sunnita che l’avevano malmenato ed avevano bruciato il suo negozio.

A seguito della sua denunzia, la Polizia aveva arrestato uno dei suoi assalitori che, però, venne subito liberato, stante la capacità intimidatoria del gruppo di appartenenza, i cui membri, essendosi lui rifugiato in altra località, ebbero a minacciare suo padre e la sua famiglia, sicchè egli si determinò a recarsi in Libia per lavorare, ma a causa dei disordini interni di detto Paese, dovette raggiungere l’Italia.

Il Giudice monocratico ebbe a rigettare il ricorso ed il richiedente asilo propose gravame avanti al Corte d’Appello di Venezia.

Il Collegio territoriale rigettò l’appello ritenendo non credibile il racconto reso dal richiedente asilo a motivazione del suo espatrio; comunque, insussistenti in concreto le condizioni previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, in relazione alla domanda di protezione sussidiaria, e non fornito elemento alcuno atto a lumeggiare la concorrenza di condizione di vulnerabilità.

Il richiedente protezione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte marciana articolato su sette motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, resiste con controricorso.

E’ intervenuta la Procura Generale in persona del sostituto Dott.sa Ceroni che ha concluso per l’accoglimento dell’impugnazione con riguardo alla statuizione sulla protezione umanitaria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto da S.N. appare inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome ricostruita la norma ex Cass. SU n. 7155/17.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce vizio di nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, ex art. 360 c.p.c., n. 4, con relazione alla ritenuta non credibilità del suo racconto circa le ragioni dell’espatrio.

Con la seconda ragione di doglianza il S. lamenta violazione delle norme D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis, poichè il Collegio marciano ha violato i canoni di legge a disciplina della valutazione delle sue dichiarazioni ed omesso d’azionare l’istituto della collaborazione istruttoria per ricercare conferma alle stesse.

Con la terza doglianza il ricorrente rileva omesso esame di fatto decisivo e travisamento della prova sempre in relazione alla questione della credibilità della versione da lui fornita a supporto delle ragioni fondanti il suo espatrio.

Il ricorrente tratta unitariamente le questioni sollevate con i vizi dianzi illustrati ed, anzitutto, osserva come la Corte territoriale non abbia seriamente esaminato gli indici di sua credibilità intrinseca, anche alla luce della documentazione dimessa, con passaggi di motivazione meramente apparente.

In dettaglio, poi, il ricorrente lamenta come i Giudici d’appello non abbiano esaminato la documentazione, da lui dimessa sin dall’audizione avanti la Commissione, a conforto delle sue affermazioni circa l’aggressione subita da lui e da suo padre e della sua appartenenza a confraternita sciita, la cui bandiera aveva esposto, ed in relazione alla quale era scattata la reazione della confraternita avversaria.

Quindi il S. osserva come il Collegio marciano ebbe a malamente intendere il suo narrato, poichè, non già, lamentava persecuzione perchè convertitosi dal sunnismo allo sciismo, bensì per aver esposto bandiera dell’associazione sciita antagonista rispetto ad altro gruppo d’attivisti sunnito-talebani ed, inoltre, il suo cenno alla conversione erroneamente era stato ritenuto artificio tardivo ovvero supportato con motivazioni ” tautologiche ” siccome affermato nella sentenza impugnata.

Ancora, il ricorrente lamenta motivazione apparente e travisamento della prova in relazione all’argomentazione del Collegio lagunare afferente la non credibilità del racconto dell’aggressione subita dal gruppo integralista sunnita, benchè la violenza intereligiosa documentata da rapporti resi dal Organizzazioni internazionali e la constatazione che egli ebbe ad abbandonare la famiglia configurante vero e proprio travisamento delle sue dichiarazioni.

Infine il S. contesta l’apprezzamento formulato dalla Corte veneta in relazione alla sua permanenza in Libia, tradottosi in motivazione apparente, travisamento della prova ed omesso esame di fatto decisivo posto che è dato certo che egli approdò in Italia partendo dalla Libia e mai prima era stato messo in dubbio il suo racconto circa la permanenza in detto Paese.

La censura fondata sul vizio di nullità correlato a motivazione apparente, proposta per prima, s’appalesa siccome inammissibile posto che appare priva del requisito della specificità risolvendosi in apodittica affermazione non collegata a conseguente specifica argomentazione a sostegno.

Difatti l’argomento di censura svolto in concreto si compendia nella mera contestazione circa il merito del ragionamento fattuale e giuridico svolto nella sentenza impugnata dalla Corte marciana.

La stessa natura e contenuto delle contestazioni mosse in ricorso palesano come la motivazione esiste e sia puntuale ed articolata in relazione a tutte le censure mosse con l’atto di gravame dal S..

Pertanto la contestazione circa gli argomenti logico-fattuali utilizzati dal Collegio lagunare per supportare la sua statuizione lumeggia all’evidenza come esiste la richiesta motivazione e come la critica meritale svolta non supporti nemmeno in astratto la sussistenza del dedotto vizio di nullità.

Per altro la denunziata nullità nemmeno può fondarsi sul rilievo del travisamento della prova mosso in relazione alla valutazione, fatta dalla Corte marciana, in ordine alle dichiarazioni rese dal ricorrente circa i motivi fondanti il suo espatrio. Difatti il travisamento della prova – che configura ordinariamente motivo di revocazione – può dar corpo in determinate ipotesi anche ai vizi ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 – Cass. sez. 1 n. 10749/15, Cass. sez. 5 n. 28174/18, Cass. sez. 3 n. 1163/20.

Ma in dette ipotesi si configura quando la valutazione data dal Giudice ad una prova confligge con uno specifico atto acquisito al procedimento relativo al fatto oggetto di prova.

Rimane, invece, espressamente escluso detto vizio allorquando viene contestata la valutazione della prova siccome operata dal Giudice.

Nella specie parte ricorrente deduce travisamento delle sue dichiarazioni in ordine all’abbandono della famiglia ed alla sua decisione di raggiungere la Libia, ma l’argomento critico svolto, non già, indica l’atto, acquisito al procedimento, che risulta in contrasto con la valutazione, siccome operata dal Giudice, della prova, bensì si compendia proprio nella contrapposizione del proprio apprezzamento della prova in questione alla valutazione offerta dal Giudice, ossia esattamente l’argomentazione che, per il consolidato insegnamento di questo Supremo Collegio, non può configurare il vizio dedotto.

Così il ricorrente non contesta che la moglie ed i figli si siano andati ad abitare in altro centro della medesima provincia senza più subire persecuzioni, ma semplicemente nega di averli abbandonati e giustifica il suo allontanamento con ragioni di sicurezza dei suoi cari, all’evidenza mera opzione valutativa alternativa rispetto a quella elaborata dai Giudici marciani.

Così il S. enfatizza come risulta certo da elementi documentali che egli arrivò in Italia provenendo dalla Libia, senza però rilevare che un tanto non risulta contestato dal Collegio lagunare.

La Corte territoriale, infatti, si limita a rilevare – ai fini della credibilità del racconto reso dal richiedente asilo – che non appariva credibile che egli si fosse recato in Libia in quanto Paese dove era possibile trovare lavoro in sicurezza e perchè detto Paese era a maggioranza sunnita e non già sciita e, soprattutto, perchè, nel periodo di tempo da lui indicato, erano in pieno svolgimento combattimenti proprio nella località dove il richiedente asilo asseriva d’essersi recato per cercare lavoro in sicurezza.

Dunque il vizio dedotto appare strumentalmente utilizzato per, in realtà, contestare la valutazione logico-fattuale delle prove siccome operata dal Collegio serenissimo; questione non attingibile in forza di uno delle figure tipizzate di vizio di legittimità, previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1.

Anche la seconda censura articolata afferente la violazione delle norme in materia di valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo ed istituto della collaborazione istruttoria s’appalesa siccome inammissibile poichè l’argomento critico svolto non coerente con il vizio denunziato.

Difatti si imputa alla Corte veneta di aver malamente applicato la disciplina relativa all’esame della credibilità del richiedente asilo e della connessa collaborazione istruttoria.

Deve, anzitutto, osservare la Corte come la norma D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, pone deroga al principio dell’onere della prova a carico di chi afferma il fatto costitutivo del diritto preteso in presenza di determinati indici previsti da detto articolo di legge e la credibilità della versione riferita dal richiedente asilo è uno di questi.

Solo in presenza di racconto credibile sorge l’obbligo del Giudice di procedere, ove ritenuto necessario, mediante l’istituto dell’integrazione istruttoria ex officio – Cass. sez. 1 n. 10286/20, Cass. sez. 1 n. 4892/19 -, siccome per altro puntualmente precisato dal Collegio marciano nella sentenza impugnata.

In effetti l’argomentazione critica sviluppata dal S. in ricorso si compendia nella proposizione di tesi valutativa alternativa, rispetto a quella elaborata dai Giudici veneti sulla scorta dell’indicazione dei passaggi di rilievo del racconto reso che appaiono illogici ovvero non credibili ovvero contraddittori, anche rispetto a dati fattuali desumibili da rapporti redatti da Organizzazioni internazionali relativamente ed alla frizione tra i gruppi sciiti e sunniti ed alla natura del gruppo antagonista cui appartenevano gli autori della sua persecuzione.

Così l’osservazione svolta dal Collegio marciano circa le ragioni della conversione viene contrastata con un “arricchimento” dell’unico motivo espresso originariamente e ricordato dalla Corte territoriale, collegato alla modalità di preghiera, ossia la maggior attenzione alle esigenze sociali del territorio.

Così l’osservazione circa la scarsa credibilità dell’aggressione, sostanzialmente impunita, da parte di gruppo d’attivisti sunnito-talebani – qualificato anche dall’Autorità statuale pakistana siccome di matrice terroristica – viene contrastata con l’asserzione che, in effetti, nelle zone rurali detto gruppo è potente e temuto, sicchè rimane ancor più confermata l’osservazione critica del Collegio veneto circa la ragione che spinse il richiedente asilo a sfidarlo.

Quanto poi alla terza censura fondata sul vizio disciplinato ex art. 360 c.p.c., n. 5 – a parte l’applicabilità del disposto ex art. 348 ter c.p.c. – deve rilevarsi come in effetti il S. non indica quale fatto storico afferente all’oggetto del processo non sia stato esaminato dal Collegio marciano poichè l’argomentazione svolta a sostegno di detto vizio appare sempre correlata alla valutazione delle prove versate in atti.

Questione questa che in forza del tenore letterale della norma citata non può mai configurare il vizio dedotto – Cass. sez. 3 n. 11892/16.

Inoltre con riguardo al dedotto mancata apprezzamento – asseritamente già intervenuto in prime cure – dei documenti versati a sostegno del proprio racconto il ricorrente nemmeno ne illustra il contenuto – Cass. sez. 5 n. 13625/19, Cass. sez. 3 n. 18506/06 – al fine di poter apprezzare la loro rilevanza nel caso di specie e non precisa a sostegno di quali argomentazioni detti documenti furono sottoposti ai Giudici di merito.

Anzi precisa solo che i documenti de quo risultano versati nel giudizio d’appello da parte dell’Amministrazione controparte e non già da lui, così palesando che non ebbe a porre specifica censura riguardo la loro mancata valutazione da parte del Tribunale, se detti documenti nemmeno erano collegati ad un’argomentazione critica sviluppata in atto d’appello.

Un tanto appare ancora più essenziale, posto che con specifico riguardo alle difese svolte dal S., la Corte distrettuale ha espressamente evidenziato come il racconto sostanzialmente si basava su “poche informazioni conoscibili da qualsiasi pakistano” circa la rivalità tra sunniti e sciiti e delle rispettive organizzazioni socio-politiche.

Con il quarto mezzo d’impugnazione il S. rileva nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente con relazione al rigetto della sua istanza di godere della protezione umanitaria.

Con la quinta ragione di doglianza il ricorrente deduce omesso esame di fatto rilevante ai fini del riconoscimento della citata protezione umanitaria ossia la situazione di insicurezza interna del Pakistan e del percorso di sua integrazione in Italia, nonchè errata applicazione di una norma di diritto – senza miglior indicazione specifica -.

Con relazione al dedotto vizio di nullità fondato sull’inosservanza del disposto ex art. 132 c.p.c., n. 4 – come dianzi fatto per il primo motivo di ricorso – non può non rilevarsi l’assoluta apoditticità della contestazione non altrimenti argomentata nel corpo dell’unica trattazione argomentativa dei due vizi denunziati se non con la contestazione circa il merito della statuizione adottata dal Collegio marciano.

Ed un tanto perchè nella sentenza impugnata la questione afferente il richiesto riconoscimento della protezione umanitaria appare puntualmente ed esaustivamente trattata in relazione a tutti i suoi aspetti – situazione sociopolitica del Pakistan, esistenza di situazioni di vulnerabilità, inserimento nella società italiana e comparazione complessiva dei precedenti elementi – con statuizione evidentemente non gradita.

Circa il vizio di omesso esame di fatto storico rilevante all’evidenza questo viene strumentalmente utilizzato per contestare in effetti nel merito l’argomentazione esposta dalla Corte veneta e conseguente statuizione di rigetto della domanda, posto che dall’argomentazione stessa sviluppata nel ricorso sul punto appare evidente che la Corte lagunare ha esaminato i fatti in questione ma con soluzione non gradita.

Difatti il Collegio marciano opera una puntuale disamina della situazione socio politica del Punjab con specifico riferimento alle fonti da cui ha tratto le informazioni utilizzate, ponendo in evidenza il miglioramento della situazione negli anni più recenti in ordine agli attacchi da parte dei gruppi terroristici attivi nel Paese, sicchè il richiamo a detta analisi e valutazione anche in ordine alla questione afferente la domanda di protezione umanitaria, oltre che sussidiaria, implica all’evidenza la decisione della Corte veneta di ritenerle valide anche in relazione a detta domanda.

Con riguardo al dedotto inserimento sociale in Italia anche sul punto la Corte marciana ha illustrato puntuale esame e valutazione dei dati fattuali forniti dal ricorrente, ritenendoli inidonei a consentire l’accoglimento della domanda, rilevandone la genericità circa la fattuale dimostrazione del lavoro svolto e le sue concrete caratteristiche, nonchè evidenziando la non sufficienza di un tanto ai fini di causa, posto che la legge regola diversamente il visto d’ingresso in Italia per ragioni di lavoro.

Quindi anche su punto la Corte territoriale ha esaminato i fatti dedotti e tratto conseguenze meramente non gradite al ricorrente che infatti si limita a contestare apoditticamente la statuizione richiamando arresto di questo Supremo Collegio ovviamente inerente a situazione astratta e, non già, al suo specifico caso.

Quanto all’argomentazione esposta dal P.G. a sostegno della sua conclusione di accoglimento dell’impugnazione, basta rilevare come la stessa si focalizza sull’affermazione del Collegio marciano che la non credibilità del racconto reso dal richiedente asilo si riflette anche sull’esame dell’istanza di godere della protezione umanitaria, statuizione ritenuta contraria al più recente indirizzo di legittimità sul punto.

A parte che l’affermazione dei Giudici veneti appare correlata all’osservazione che non sono prospettati dal ricorrente a sostegno della sua istanza di protezione umanitaria elementi ulteriori e diversi – allegazione invece necessaria a tenore dell’insegnamento di questo Supremo Collegio – rispetto a quelli già prospettati ed esaminati in relazione alla principale domanda di protezione internazionale – Cass. sez. 3 n. 8819/20, Cass. sez. 1 n. 13573/20, Cass. sez. 1 n. 7985720, Cass. sez. 1 n. 21123/19, Cass. sez. 1 n. 15794/19 -, rimane dirimente il rilievo che il Collegio lagunare ha comunque proceduto a valutare nel merito la domanda de qua.

Difatti i primi Giudici hanno puntualizzato come il ricorrente non aveva indicato dati fattuali – ulteriori rispetto a quelli già negativamente esaminati – lumeggianti condizione soggettiva od oggettiva di vulnerabilità e nemmeno, invero, elementi utili a lumeggiare inserimento sociale, poichè all’uopo non adeguati il generico riferimento a lavoro presso una cooperativa, così espletando – Cass. SU n. 29459/19 – la richiesta valutazione comparativa complessiva dei vari dati fattuali rilevanti in ordine all’istituto in questione.

Quanto poi alla prospettata – dal P.G. – esigenza di rimettere la questione alle Sezioni unite di questa Corte non reputa questo Collegio la stessa concorra poichè anche gli arresti evocati nella requisitoria scritta postulano sempre l’allegazione almeno di un dato fattuale ulteriore rispetto a quelli dedotti con il narrato ritenuto non credibile.

Quindi l’argomento sviluppato dal P.G. non si correla in concreto con la complessiva motivazione illustrata dalla Corte veneta riguardo alla domanda tesa al riconoscimento del diritto di godere della protezione umanitaria.

Con il sesto mezzo d’impugnazione il S. lamenta erronea applicazione delle norme D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 74, comma 2, art. 122, art. 126, comma 1 e art. 136, in relazione alla statuizione di revoca della sua ammissione al patrocinio spese dello Stato.

Con la settima doglianza il ricorrente rileva nullità della statuizione di revoca per motivazione apparente.

Le due censure attengono alla disposizione adottata dalla Corte lagunare nella sentenza impugnata di revocare per manifesta infondatezza del gravame l’ammissione del S. al patrocinio a spese dello Stato disposta dall’Ordine forense in via provvisoria.

Detti mezzi d’impugnazione s’appalesano siccome inammissibili, posto che il provvedimento di specie risulta impugnabile esclusivamente, anche se adottato nel corpo della sentenza resa dal Giudice, con l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 – Cass. sez. 2 n. 29228/17, Cass. sez. 3 n. 3028/18, Cass. sez. 1 n. 32028/18.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione resistente che si liquidano in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il S. a rifondere all’Amministrazione costituita le spese di lite di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020

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