Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29273 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2018, (ud. 02/10/2018, dep. 14/11/2018), n.29273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel.Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14513-2016 proposto da:

INFOFARMA COMMUNICATION SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI PRIMATI

SPORTIVI, 21, presso lo studio dell’avvocato ENZO MANNINO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SNC E DEI SOCI C.A.

E T.V. SNC;

– intimati –

avverso il decreto n. 2322/2016 del TRIBUNALE, di PALERMO, depositata

il 02/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipato del 02/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il decreto impugnato, il Tribunale di Palermo ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento della s.n.c. (OMISSIS) proposta dalla s.r.l. Infofarma Communication avente ad oggetto l’ammissione al fallimento, in via chirografaria, del credito di Euro 189.811,70 di cui Euro 160.046,70 per capitale e la differenza per interessi, per l’attività di fornitura di servizi svolta in esecuzione di contratto stipulato in data 20.12.2010 con la società in bonis.

Il Tribunale ha ritenuto del tutto carente la prova dell’an debeatur, ossia dell’avvenuta esecuzione delle prestazioni in oggetto del contratto di fornitura di servizi, in quanto il contratto del 20.12.2010, depositato dall’opponente in sede di ammissione, non era risultato idoneo a colmare la lacuna probatoria poichè privo di data certa opponibile al fallimento; altresì, non poteva essere riconosciuta alcuna valenza probatoria alle fatture allegate, stante la formazione unilaterale delle stesse. Il ricorrente, inoltre, non aveva articolato alcuna richiesta istruttoria al fine di dimostrare il tempo, il luogo e le modalità di svolgimento delle prestazioni fatturate.

Pertanto, il Tribunale ha rigettato la domanda attorca.

Avverso suddetta pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione la s.r.l. Infofarma Communication formulando due motivi.

Con il primo motivo, la ricorrente censura la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n.3, e dell’art. 115 c.p.c., in quanto il Tribunale non avrebbe potuto pronunciarsi d’ufficio, esclusivamente nel proprio decreto e senza che la questione fosse stata affrontata tra le parti, su una circostanza non contestata dalla Curatela – nel caso di specie l’opponibilità del contratto per mancanza di data certa – e dunque pacificamente acquisita come dato processuale vincolante per la decisione. Infatti, il silenzio della curatela sulla datazione del contratto prodotto in atti aveva impedito alla ricorrente di poter prendere posizione su tale circostanza e, pertanto, la prospettazione del Tribunale costituirebbe un pronunciamento a sorpresa che, se noto alla ricorrente, l’avrebbe indotta a prendere posizione sul punto.

Inoltre, dal momento che la questione non era contestata, non era contestabile neanche dalla curatela, in quanto parte pubblica.

Con il secondo motivo si contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto in debita considerazione gli elementi addotti dalla ricorrente a sostegno dell’esistenza del rapporto contrattuale per la fornitura di servizi. In particolare, il ricorrente afferma di aver fornito adeguata prova del rapporto attraverso nonchè delle bolle di consegna e fatture.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non coglie pienamente la ratio decidendi posta a fondamento del decreto del Tribunale di Palermo il quale fonda l’inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo sulla base di una generale mancanza di prova in merito all’avvenuta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e non, come sostenuto dal ricorrente, esclusivamente sulla assenza di data certa del contratto. Peraltro, la mera omissione della specifica indicazione relativa alla mancanza di data certa è del tutto inidonea a determinare l’effetto probante della non contestazione, essendo stata negata, come emerge ineludibilmente dal provvedimento impugnato, la esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture e nel contratto risultato anche privo di data certa ex art. 2704 c.c.. Il regime legale della prova della data certa di un documento rispetto ai terzi, infine, non subisce limitazioni di applicazione e costituisce parametro valutativo vincolante il giudice in relazione al fatto impeditivo costituito dalla mancanza di essa, rispetto al quale la parte che se ne vuole valere deve integrare i propri mezzi istruttori. In conclusione la mancata contestazione della data certa deve ritenersi assorbita dal più generale accertamento in merito alla totale mancanza di prova dell’esecuzione delle prestazioni.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto gli elementi di prova dei quali viene contestato l’omesso esame, pur essendo potenzialmente idonei a provare l’avvenuta esecuzione del rapporto contrattuale, non sono nè riprodotti nel ricorso nè viene indicato ove poterli reperire. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non si deve provvedere sulle spese non essendo stata svolta attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono le condizioni per l’applicazione al ricorrente del D.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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