Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29273 del 12/11/2019

Cassazione civile sez. I, 12/11/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 12/11/2019), n.29273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15764/2018 proposto da:

K.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Trucco Lorenzo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 09/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/06/2019 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Torino, con decreto depositato il 9 aprile 2018, ha rigettato la domanda presentata da K.M., cittadino del Senegal, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, non evidenziando il racconto alcuna forma di persecuzione per motivi di sesso, razza, religione, come indicati dalla Convenzione di Ginevra, trattandosi di una vicenda endofamiliare.

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il Tribunale di Torino ha evidenziato l’insussistenza del pericolo del ricorrente di essere esposto a grave danno per la sua vita ed incolumità fisica in caso di ritorno nel paese d’origine.

Infine, il ricorrente non è stato ritenuto comunque meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una specifica situazione di vulnerabilità personale del ricorrente.

Ha proposto ricorso per cassazione K.M. affidandolo a due motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, artt. 24,111, e 117 Cost., in ordine alla previsione del rito camerale ex art. 737 c.p.c., nelle controversie in materia di protezione internazionale.

Lamenta il ricorrente che la previsione della non necessaria audizione del richiedente in sede giudiziale e la fissazione solo eventuale di un’udienza di comparizione in cui il difensore del richiedente possa eccepire eventuali vizi nella formazione della prova viola il principio del contraddittorio, del “giusto processo” nonchè il diritto di difesa.

2. Il motivo è infondato.

Deve ritenersi infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente.

Sul punto, questa Corte ha già statuito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, poichè il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte. (Cass. n. 17717 del 05/07/2018).

In ogni caso, la questione deve essere rigettata anche per la ragione assorbente del suo difetto di rilevanza.

Il ricorrente non ha neppure indicato in che misura la fissazione dell’udienza di comparizione o la sua audizione avesse una qualche rilevanza nel caso concreto, non avendo fatto alcun riferimento alle circostanze fattuali del presente procedimento e non avendo neppure dedotto di aver, in sede di ricorso al Tribunale di Torino, espressamente chiesto gli incombenti di cui lamenta l’omessa previsione come elementi strutturali ed indefettibili del procedimento in materia di protezione.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta stata dedotta la violazione e/o erronea applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e in relazione all’art. 10 Cost..

Lamenta il ricorrente che deve essere effettuato un giudizio comparativo tra la situazione del richiedente nel paese di provenienza (in cui le libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana sono una lontana chimera) ed in quello di accoglienza, valutazione che è stata omessa dalla Corte.

4. Il motivo è infondato.

In primo luogo, non è sufficiente per il ricorrente aver dedotto genericamente il mancato godimento nel Paese d’origine dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione italiana.

Sul punto, questa Corte ha già affermato che, anche ove sia dedotta dal richiedente una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili nel paese d’origine, pur dovendosi partire, nella valutazione di vulnerabilità, dalla situazione oggettiva di tale paese, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza. Infatti, ove si prescindesse dalla vicenda personale del richiedente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in questi termini, Cass. n. 4455 del 23/02/2018).

Orbene, anche nel ricorso per cassazione il ricorrente non ha allegato assolutamente nulla in ordine alla sua vicenda personale, limitandosi genericamente a dolersi di un’asserita mancata comparazione da parte della Corte d’Appello dei due contesti di vita nel paese d’origine e in quello d’accoglienza, ma senza aver dimostrato di aver fornito ai giudici di merito quegli elementi di natura fattuale idonei a porli in condizione di poter effettuare la lamentata (omessa) comparazione.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.200,00, oltre accessori di legge, oltre S.P.A.D.. Spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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