Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29272 del 22/12/2020
Cassazione civile sez. II, 22/12/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 22/12/2020), n.29272
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24684/2019 proposto da:
G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA
TORTOLINI N. 30, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO CRASTA,
che lo rappresenta e difende unitamente, all’avvocato ALESSANDRO
FERRARA;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI ROMA, IN PERSONA DEL PREFETTO PRO TEMPORE,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il
01/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/06/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
Fatto
PREMESSO
Che:
1. Con ricorso D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 118, del 26 aprile 2016 G.S., cittadino di (OMISSIS), proponeva opposizione avverso il provvedimento di espulsione del 24 marzo 2016, reso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma.
Il Giudice di pace di Roma, con ordinanza depositata 11 febbraio 2019, respingeva l’opposizione.
2. Contro l’ordinanza ricorre per cassazione G.S..
Per l’intimata Prefettura di Roma ha proposto atto di costituzione in giudizio il Ministero dell’interno “al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa”.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. Il ricorso è articolato in un unico motivo, con cui si contesta “violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza e del procedimento”: l’impugnata ordinanza, eludendo i motivi di ricorso, “assolutamente non presi in considerazione, nè minimamente vagliati”, ha “esaurito tutto il suo sforzo ermeneutico nel prendere atto della mancata produzione del provvedimento conclusivo del giudizio (..) avente ad oggetto il diritto alla coesione familiare con cittadina italiana”.
Il motivo è fondato. Il Giudice di pace si è limitato a rilevare “il mancato deposito della documentazione di cui all’adunanza del 30 gennaio 2017”, concludendo così: “rigetta il ricorso e convalida il provvedimento impugnato”. In tal modo il Giudice ha del tutto omesso di pronunciare in relazione ai quattro motivi di ricorso, che lamentavano il primo carenza di istruttoria in relazione al c.d. pericolo di fuga, il secondo la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua ufficiale del ricorrente, il terzo la condizione di non espellibilità del ricorrente a causa delle condizioni di salute, il quarto i suoi vincoli familiari.
2. Il ricorso va quindi accolto, l’ordinanza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata al Giudice di pace di Roma, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, in data 25 giugno 2020, ansi in sede di riconvocazione, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020