Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29272 del 14/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 14/11/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 14/11/2018), n.29272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel.Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14247-2017 proposto da:

L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 24,

presso lo studio dell’avvocato EUGENIO MARIA ZINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato DAVID ZANFORLINI;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI

44, presso lo studio dell’avvocato NICOLA ADRAGNA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNA MASUTTI;

– controricorrente –

contro

P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

AVEZZANA 6, presso lo studio dell’avvocato DIEGO GLASSI,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA ALZANO CANTARUTTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1092/2016 del TRIBUNALE di FERRARA, depositata

il 30/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/10/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L.L. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Ferrara, P.T. e la Generali Italia s.p.a. chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni subiti nell’incidente stradale nel quale la vettura Fiat da lui condotta si era scontrata con quella condotta dalla P..

A sostegno della domanda espose che la convenuta, la quale stava percorrendo una strada con diritto di precedenza, viaggiava tuttavia ad una velocità eccessiva e che per questo non era riuscita ad evitare lo scontro.

Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace, respinta la richiesta di c.t.u. sollecitata dall’attore, rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e il Tribunale di Ferrara, con sentenza del 30 novembre 2016, ha rigettato l’appello, ha confermato l’impugnata sentenza ed ha compensato le ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Ferrara ricorre L.L. con atto affidato a due motivi.

Resistono P.T. e la Generali Italia s.p.a. con due separati controricorsi.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c. e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione degli artt. 2054,2727e 2729 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la sentenza avrebbe escluso la presunzione di pari responsabilità sulla base di indizi ritenuti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione degli artt. 2054 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 61 e 191 c.p.c., per avere il Tribunale rifiutato di espletare la c.t.u. cinematica che era stata richiesta.

3. I due motivi, da trattare congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.

La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028 e 30 giugno 2015, n. 13421, nonchè l’ordinanza 22 settembre 2017, n. 22205, e la sentenza 17 gennaio 2018, n. 908).

Nella specie il Tribunale, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, ha illustrato con chiarezza le ragioni per le quali ha attribuito la responsabilità del sinistro in via esclusiva all’odierno ricorrente. La sentenza, infatti, dopo aver ritenuto dimostrata la responsabilità del L., colpevole di essersi immesso sulla strada su cui viaggiava la P. senza rispettare l’obbligo di precedenza esistente a suo carico, ha poi anche spiegato perchè doveva essere esclusa ogni colpa a carico di quest’ultima. Ha osservato, sul punto, che la P. non aveva subito, in occasione del sinistro, alcuna contravvenzione per violazione delle norme del codice della strada e che non c’era alcun indizio che deponesse nel senso di un possibile eccesso di velocità da parte della medesima, se non il dato di una perizia di parte che aveva ricostruito la velocità della vettura della P. ipotizzando una frenata che, però, non aveva lasciato alcuna traccia sull’asfalto.

A fronte di simile ricostruzione, il ricorso si risolve nell’evidente tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito. In particolare, non sussiste la pretesa violazione della presunzione di pari responsabilità, nè delle regole sulla prova presuntiva, perchè il Tribunale ha vagliato i comportamenti di entrambi i conducenti ed ha positivamente attribuito le relative colpe. Nè può costituire violazione di legge la mancata ammissione di una c.t.u. – che, secondo il ricorrente, avrebbe natura percipiente – posto che il Tribunale ne ha escluso le condizioni e che, comunque, la decisione circa la necessità o meno di svolgere una c.t.u. è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità (sentenza 1° settembre 2015, n. 17399).

4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorrenti in complessivi Euro 2.500, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle – condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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