Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29271 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1275-2011 proposto da:

M.E. (OMISSIS), MA.AN.

(OMISSIS), G.C. (OMISSIS),

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’Avvocato

FRATTARELLI PIERO, rappresentati e difesi dall’Avvocato PRENCIPE

GIANRICO;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO VIA (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE N. 3, presso lo studio

dell’Avvocato GIUSEPPE RAPAZZO, rappresentato e difeso dall’Avvocato

BORGOGNONI ANTONIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 375/2010 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 04/06/2010.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2011 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 28 ottobre 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Con atto di citazione notificato il 10 marzo 1999, G.C. ed altri convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona il Condominio di (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore, chiedendo che fosse accertata la misura percentuale di ripartizione delle spese per la manutenzione del muro a confine tra le proprietà di essi istanti, facenti parte del Condominio di (OMISSIS), e quella del convenuto.

Il Condominio resistette alla domanda.

Espletata una c.t.u., l’adito Tribunale, con sentenza in data 11 febbraio 2004, determinò la percentuale a cui le rispettive parti erano tenute in relazione alla manutenzione del muro collocato tra le due proprietà, nella misura del 60% a carico degli attori e del 40% a carico del Condominio convenuto, condannando quest’ultimo alla rifusione delle spese di lite.

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 375 del 4 giugno 2010, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato che l’onere della manutenzione e conservazione del muro per cui è causa è posto a totale carico di G.C. e degli altri attori, appellati nel giudizio di gravame.

A tale conclusione la Corte territoriale è giunta dopo avere rilevato che la proprietà esclusiva del muro in questione appartiene al fondo superiore. Ha osservato la Corte dorica: “il fabbricato di pertinenza degli attuali appellati è stato edificato alla fine degli anni 60 unitamente al muro in questione onde creare un piazzale per l’accesso alle autorimesse del fabbricato medesimo; tale circostanza trova conferma nella relazione del nominato consulente tecnico d’ufficio …; per contro l’edificio di (OMISSIS), è stato realizzato a seguito di licenza edilizia del (OMISSIS):

conseguentemente la proprietà di detto muro non può che competere agli attori, attuali appellati, che, a suo tempo, lo hanno eretto per migliorare la fruizione del fondo superiore (funzione di sostegno del terreno a monte che ha permesso la formazione di un piazzale antistante il garage ed il conseguente accesso allo stesso) dovendosi ritenere superata la presunzione di comunione del muro divisorio posto dall’art. 880 cod. civ.”.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello G. C. e gli altri consorti hanno proposto ricorso, con atto notificato il 10 gennaio 2011, sulla base di due motivi.

L’intimato Condominio di (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

Con il primo mezzo i ricorrenti deducono erronea valutazione ed interpretazione in ordine agli accertamenti in fatto;

violazione ed erronea applicazione dell’art. 887 cod. civ.. Rilevano che è pacifico che l’utilità del muro sia a favore di entrambe le proprietà “in quanto la funzione della struttura, nel tempo, con i lavori eseguiti … dal Condominio di (OMISSIS), è stata modificata”. Avrebbe errato la Corte d’appello nel prendere come unico criterio quello “storico-statico”, superato dai consolidamenti effettuati dal Condominio di (OMISSIS); avrebbe dovuto essere applicato il criterio dinamico, con conseguente partecipazione dell’uno e dell’altro Condominio alla manutenzione del muro stesso.

Il secondo motivo denuncia “carente o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia ed erronea interpretazione dell’art. 887 cod. civ.”. Con esso si sostiene che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che lo stato dei luoghi era stato modificato ad opera del Condominio di (OMISSIS), in conseguenza della sua edificazione e dei lavori eseguiti in aderenza alla struttura muraria. I motivi – i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – non superano, ad avviso del relatore, il vaglio preliminare di cui all’art. 360-bis cod. proc. civ..

La Corte di merito ha deciso la causa facendo applicazione del principio – costante nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, 18 agosto 1998, n. 8171; Sez. 3, 29 ottobre 2001, n. 13406) – secondo cui la disciplina prevista dall’art. 887 cod. civ. in tema di regime delle spese relative al muro di confine di fondi “a dislivello” non trova applicazione qualora il muro sia stato costruito sul suolo di uno dei due fondi, superiore od inferiore.

Ed è quanto è avvenuto nella specie, avendo la Corte d’appello rilevato – con congruo e motivato apprezzamento delle risultanze istruttorie – che il muro è di proprietà degli attori appellati, che lo costruirono allo scopo di realizzare un piazzale per l’accesso alle autorimesse del loro fabbricato.

La Corte territoriale ha anche preso in considerazione la modifica dello stato dei luoghi intervenuta nel corso del tempo, rilevando – anche qui con valutazione priva di mende logiche e giuridiche – che la successiva costruzione del Condominio di (OMISSIS) con l’utilizzo dell’area a valle ad uso giardino non ha efficacia dirimente in ordine al criterio di imputazione delle spese di manutenzione, giacchè la struttura muraria è “rimasta inalterata nella propria funzione originaria e rappresentando ogni altro aspetto una mera occasione di sfruttamento di una modalità costruttiva del manufatto che non ne altera la destinazione e la titolarità”. In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 cod. proc. civ., per esservi rigettato”.

Letta la memoria di parte ricorrente.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che i rilievi contenuti nella memoria illustrativa non sono idonei a condurre ad una diversa soluzione: essi infatti, facendo leva su una modificazione dello stato dei luoghi e su una modificazione della funzione originaria del muro, sollecitano un diverso apprezzamento delle risultanze di causa, precluso in sede di legittimità a fronte di una motivazione del giudice di merito congrua ed esente da vizi logici e giuridici;

che pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida, in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 1.500 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^ 2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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