Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29271 del 22/12/2020
Cassazione civile sez. II, 22/12/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 22/12/2020), n.29271
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24308/2019 proposto da:
E.E.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE
MEDAGLIE D’ORO, 169, presso lo studio dell’avvocato ITALA MANNIAS,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI ROMA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO IN PERSONA DEL
PREFETTO PRO TEMPORE;
– intimata –
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 1
febbraio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/06/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
Fatto
PREMESSO
Che:
1. Con ricorso del 29 gennaio 2016 E.E.G. proponeva opposizione avverso il provvedimento di espulsione del 4 gennaio 2016, disposto nei suoi confronti dal Prefetto di Roma.
Il Giudice di pace di Roma, con ordinanza dell’1 febbraio 2019, rigettava il ricorso.
3. Contro l’ordinanza ricorre per cassazione E.E.G..
L’intimata Prefettura di Roma U.T.G. non ha proposto difese.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. Il ricorso è articolato in due motivi.
a) Il secondo motivo denuncia “nullità del procedimento e del provvedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 101 c.p.c.”: il Giudice di pace, con una prima ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta in udienza, ha sospeso il processo e poi, in data 1 febbraio 2019, tale processo ha riassunto ex officio e, “senza riattivare il contraddittorio tra le parti per consentire loro di interloquire sulla riattivazione dell’istruttoria”, ha rigettato il ricorso.
Il motivo è fondato. Il Giudice di pace aveva disposto, il 25 luglio 2016, la sospensione del processo “in attesa del deposito dell’esito del procedimento (di impugnazione della decisione di rigetto della domanda di protezione resa dalla Commissione territoriale) innanzi al Tribunale di Roma”, poi con provvedimento depositato il 1 febbraio 2019 ha rilevato “il mancato deposito della documentazione come da ordinanza del 25 luglio 2016” e ha rigettato il ricorso. Il Giudice, pertanto, ha d’ufficio riassunto il processo e rigettato la domanda senza previamente sentire le parti, violando il loro diritto di difesa e del contraddittorio e così emettendo un provvedimento viziato da nullità.
a) L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del primo, che contesta “nullità del provvedimento ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 7 e 32 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 19 e 5”, per avere il Giudice di pace “convalidato l’espulsione” nonostante nei confronti del ricorrente fosse pendente altro giudizio avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di riconoscimento della protezione internazionale adottato dalla Commissione territoriale di Roma il 13 ottobre 2015.
2. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato e la causa va rinviata al Giudice di pace di Roma, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, in data 25 giugno 2020, ansi in sede di riconvocazione, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2020