Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29270 del 21/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/10/2021, (ud. 19/05/2021, dep. 21/10/2021), n.29270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28032-2019 proposto da:

FMA EDIZIONI MUSICALI E DISCOGRAFICHE SRL, rappresentata e difesa

anche in via disgiunta dagli avvocati Lorenzo Agnoli e Paolo

Bernardini ed elettivamente domiciliate presso quest’ultima in Roma

via Satrico 16;

– ricorrente –

contro

PIME GROUP SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Maria

Cape’ con studio in Milano via Orefici n. 2;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2591/2019 della Corte d’appello di Milano,

depositata il 12/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2021 dalla Consigliera Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Fina Edizioni Musicali e Discografiche Srl (d’ora in poi solo FMA) impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano che confermando la sentenza del Tribunale di Milano, ha respinto la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata restituzione da parte di Pime Group Srl di alcuni prodotti discografici, nella specie supporti audio compact disc, destinati ad essere confezionati attraverso l’attività di packaging che nel corso di lunghi rapporti commerciali è stata svolta a favore della FMA;

– a fondamento del rigetto la corte territoriale ha argomentato come a fronte della pacifica consegna dei supporti audio per gli scopi contrattuali concordati fra le parti e dell’altrettanto pacifica circostanza della loro mancata riconsegna, parte attrice non aveva dimostrato di avere tempestivamente richiesto alla controparte la restituzione di quegli specifici supporti audio dal cui il mancato reso, in rapporto al trascorrere del tempo fino alla scadenza dei diritti di riproduzione, sarebbe scaturito il danno oggetto del domandato risarcimento;

– è stato quindi confermato l’assunto del primo giudice sottolineando la carenza di prova scritta di tale specifica intimazione stragiudiziale ante causam in ragione dell’assoluta genericità del contenuto della corrispondenza elettronica riportato a sostegno della tesi attorea nonché dell’analoga genericità delle deposizioni testimoniali;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla originaria attrice con ricorso affidato ad un unico articolato motivo ed illustrato da memoria, cui resiste Pime Group con controricorso, illustrato pure da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione, dell’art. 2729 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c. e, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti;

– assume il ricorrente, che la richiesta di restituzione dei beni consegnati a Pime Group s.r.l e la prova dell’oggetto della stessa possono essere dedotte con certezza dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e dalle deposizioni testimoniali;

– il motivo è infondato in relazione ad entrambi i profili;

– con riguardo alla dedotta violazione di legge, va rilevato che in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. Un. 20867/2020);

– ciò posto, parte ricorrente non attinge la motivazione nei sensi appena richiamati né indica un fatto decisivo per il giudizio idoneo a scalfire la ratio decidendi della sentenza impugnata (cfr. Cass. Sez. Un. 8053/2014);

– il giudice dell’appello ha, infatti, motivatamente respinto la domanda sulla base della genericità della prova documentale offerta dal ricorrente e, pertanto, va ribadita l’infondatezza della censura e, conseguentemente, il rigetto del ricorso;

– in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo da distrarsi a favore del procuratore antistatario;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente che liquida in Euro 5000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge con distrazione a favore del procuratore antistatario;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile – 2, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

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