Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2927 del 08/02/2021

Cassazione civile sez. I, 08/02/2021, (ud. 11/09/2020, dep. 08/02/2021), n.2927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10208/2019 proposto da:

T.Y., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione e

rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Bertoncini, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente

domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in

Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di La Spezia depositata il

06/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice di Pace di La Spezia con l’ordinanza in epigrafe indicata ha convalidato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di La Spezia il 14 gennaio 2019 in ragione dei precedenti penali e di polizia, per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, riportati dall’espellendo, e quello di accompagnamento alla frontiera adottato dal Questore di La Spezia, nei confronti di T.Y., cittadino del (OMISSIS).

Il Giudice di Pace, respingendo l’opposizione, ha ritenuto del ricorrente l’insussistenza di una relazione affettiva con il fratello, regolarmente soggiornante in Italia, ed il coniuge di nazionalità italiana, valorizzando poi l’esistenza in capo al primo di un sistema di vita connotato da procedimenti penali e condanne riportate in materia di stupefacenti e dall’alternarsi di periodi di custodia cautelare in carcere e di obbligo di dimora.

2. T.Y. ricorre per la cassazione dell’indicato provvedimento con tre motivi.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 4.

Il Giudice di Pace aveva omesso il pieno controllo della presenza agli atti dei “nulla osta” all’espulsione rilasciati dalle Autorità giudiziarie penali procedenti. Non era stato acquisito il “nulla osta” del Tribunale di Prato.

Il motivo è inammissibile perchè non rispettoso dei caratteri della specificità ed autosufficienza. Il Giudice di Pace dà atto nell’impugnato provvedimento della presenza in atti dei “nulla osta” degli Uffici procedenti ed il ricorrente non fa valere di aver tempestivamente dedotto davanti al primo giudice la mancata acquisizione di quello del Tribunale di Prato, incorrendo davanti questa Corte di Cassazione in una inammissibilità per novità della censura (Cass. n. 32804 del 13/12/2019; Cass. n. 28480 del 22/12/2005).

2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c) e comma 4, e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e mancanza di motivazione o motivazione apparente in ordine alla ritenuta sussistenza della pericolosità sociale ed insussistenza di legami familiari ostativi al provvedimento di espulsione ed alla sua esecuzione coattiva per accompagnamento alla frontiera.

Il Giudice di Pace, e prima il Prefetto, si era limitato a constatare l’esistenza di precedenti penali a carico dell’interessato, utilizzando una formula di stile, indicando, tra l’altro, precedenti inesistenti, quale era quello di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.

Era mancato, in concreto, un effettivo accertamento sulla pericolosità sociale del ricorrente che tenesse conto dell’attualità della stessa, non avendo il giudice di merito valutato i legami personali del richiedente con il coniuge, di nazionalità italiana, ed il fratello, regolarmente soggiornante in Italia, nè che l’opponente avesse dato prova di un reinserimento sociale avendo egli ricevuto una proposta di assunzione, come da documenti allegati alla memoria difensiva.

2.1. Il motivo è inammissibile.

La categoria della motivazione apparente come definita dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione si ha quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto del provvedimento, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito ed il dedotto vizio di motivazione resta configurabile, ferma una motivazione rispettosa del minimo costituzionale, nella sola ipotesi dell’omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (vd. Cass. n. 23940 del 12/10/2017).

2.1.1. Detta ipotesi non ricorrono nella legittimazione in esame. Il giudice dell’impugnato provvedimento ha motivato sulla pericolosità sociale dell’opponente dall’esistenza di un sistema di vita che vede il primo “alternare” periodi di detenzione cautelare in carcere e di sottoposizione alla misura non detentiva dell’obbligo di dimora e quindi adottando un giudizio in cui la sistematicità e ripetitività delle condotte predica della loro attualità.

2.1.2. Il Giudice di Pace, nell’escludere poi l’esistenza di una convivenza affettiva tra il ricorrente ed il coniuge e tra il primo ed il fratello, soggiornante regolarmente in Italia, nel motivare quanto al coniuge, dall’attività lavorativa da questi svolta all’estero, secondo ammissione dello stesso richiedente, e, quanto al fratello dalla mancanza di prova o di allegazione sul punto, richiamando il carattere “assertivo” della convivenza fatta valere dall’opponente, non si espone alla dedotta nullità ed il motivo non è capace di dialogare con la motivazione di cui non coglie le ragioni di sostegno.

2.1.3. Quanto all’attività lavorativa, dedotta nell’odierno ricorso some “possibile” nel suo inizio, vero è che il richiedente nell’indicare documenti versati a tal fine in atti nel giudizio di merito non provvede però ad allegare in quale atto difensivo davanti al Giudice di Pace ha fatto valere l’indicata evidenza, mancando così la proposta censura del carattere dell’autosufficienza e specificità.

L’evidenza manca inoltre di decisività a fronte del più articolato giudizio sulla pericolosità sociale svolto dal primo giudice.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c) e comma 4 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 1, ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio integrato dalla situazione familiare del ricorrente.

Il giudice non aveva tenuto conto che prima di essere tratto in arresto egli aveva convissuto con la moglie e che la convivenza si era interrotta solo a causa della custodia cautelare e non aveva apprezzato la disponibilità data dal fratello ad ospitare presso la propria abitazione il ricorrente quando era intervenuta la sostituzione della misura della custodia in carcere.

Il motivo è inammissibile perchè destinato a tradursi in una rivalutazione dei fatti storici già scrutinati dal giudice del merito introducendo una valutazione delle circostanze di prova in senso difforme a quello ritenuto per un sindacato sul fatto inammissibile nel giudizio di legittimità (Cass. SU n. 34476 del 27/12/2019).

4. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile.

Nulla sulle spese essendo l’Amministrazione rimasta intimata. Essendo il procedimento esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Essendo il procedimento esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021

 

 

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