Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2927 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2927 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 85-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

CINEMA TEATRO MODERNO SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA LABICANA 45, presso lo studio
dell’avvocato IGNAZIO GUERRIERI, rappresentato e difeso
dall’avvocato FRANCESCA PALMA;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 99/2010 della COMM.TRIB.REG. di
ANCONA, depositata il 19/06/2010;

Data pubblicazione: 07/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

LOCATELLI.

N.R.G.85/2011
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società Cinema Teatro Moderno
srl in liquidazione un avviso di rettifica della dichiarazione dei redditi
relativa all’anno di imposta 2003, disconoscendo la rivalutazione del
bene ammortizzabile, effettuata a norma dell’art.10 legge n.342 del
2000, in quanto la società non aveva provveduto al pagamento della

n.342 del 2000.
La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale
di Ascoli Piceno che lo rigettava con sentenza n.210 del 2006.
La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale
che lo accoglieva con sentenza del 18.6.2010, annullando l’avviso di
accertamento impugnato.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone due
motivi di ricorso per cassazione.
La società Cinema Teatro Moderno resiste con controricorso. Con
istanza depositata il 22.11.2017 la contribuente chiede di dichiarare
l’interruzione del processo allegando che la società Cinema Teatro srl in
liquidazione è stata cancellata dal registro delle imprese in data
21.1.2015.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La richiesta di dichiarare l’interruzione del processo deve essere
disattesa. Le cause di interruzione del processo tributario previste
dall’art.40 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 ( tra cui la perdita
della capacità di stare in giudizio del contribuente) sono irrilevanti
qualora si verifichino nel corso del giudizio davanti alla Corte di
cassazione, considerato che il giudizio di legittimità, a differenza del
giudizio di merito, è governato dall’impulso d’ufficio, nel senso che, una
volta notificati gli atti introduttivi, non è più necessario alcun impulso di
parte per la prosecuzione del giudizio ( in tal senso Sez.5 n.21188 del
2008; Sez.U. n.17295 del 14/11/2003). Inoltre l’art.28 comma 4 del
d.lgs. 21.11.2014 n.174, ha stabilito, ai fini tributari, che l’effetto
estintivo della cancellazione della società dal registro delle imprese
previsto dall’art.2495 cod.civ. è differito di cinque anni con riferimento

corrispondente imposta sostitutiva di cui all’art.11 della medesima legge

alle richieste di cancellazione presentate dopo l’entrata in vigore del
citato decreto legislativo.
Il ricorso deve essere rigettato.
1.Primo motivo:”Violazione degli artt.10,11 e 12 della legge 21
novembre n.342 in relazione all’art.360 1 comma n.3 cod.proc.civ.”
Il motivo è infondato. A norma dell’12 comma 3 della legge 21 novembre
2000 n.342, il maggior valore attribuito ai beni dell’impresa a seguito di

dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è effettuata. La norma non
subordina

l’applicabilità

dell’istituto

della

rivalutazione

dei

beni

all’avvenuto versamento della imposta sostitutiva. Non è controverso tra
le parti che la società ha indicato la rivalutazione del fabbricato nella
dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2004, e con dichiarazione
integrativa

presentata in data

15.4.2005 ha provveduto alla

compilazione , precedentemente omessa, del quadro RY con indicazione
dell’imposta sostitutiva dovuta per l’importo di euro 140.712. ( secondo
la società provvedendo anche al successivo versamento).
Ne consegue che la rivalutazione dei beni d’impresa si è perfezionata con
l’indicazione, nella dichiarazione dei redditi, dei maggiori valori rivalutati
e della relativa imposta sostitutiva. L’eventuale omesso o insufficiente
versamento dell’imposta sostitutiva indicata in dichiarazione non ha
effetti ai fini del procedimento di rivalutazione, già perfezionato, ma
comporta l’iscrizione a ruolo della imposta non versata con applicazione
delle relative sanzioni. ( soluzione interpretativa adottata dalla stessa
Amministrazione finanziaria con le circolari n. 13/E del 2014 e n. 11/E del
2009).
2.Secondo motivo: “Omessa motivazione

su un fatto decisivo e

controverso per il giudizio in relazione all’art.360 comma primo n.5
cod.proc.civ. “, nella parte in cui la C.T.R. ha omesso di considerare se la
rivalutazione dei beni dell’impresa senza il pagamento della
corrispondente imposta sostitutiva possa costituire o meno un abuso del
diritto.
Il motivo è inammissibile perché non denuncia alcun fatto storico
controverso e decisivo, il cui esame sia stato omesso dal giudice di
appello, ma

introduce ex novo una diversa causale della pretesa

2

rivalutazione si considera riconosciuto ai fini fiscali a decorrere

impositiva, prospettando una fattispecie di abuso del diritto non
contestata con l’avviso di accertamento impugnato (riprodotto nel ricorso
per cassazione) e non dedotta davanti al giudice di merito.
Spese liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al rimborso

spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge
Così deciso il 23.11.2017.

delle spese in favore della controricorrente, liquidate in euro tremila oltre

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