Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29267 del 28/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 28/12/2011), n.29267
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –
Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 14885-2010 proposto da:
CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI GESU’ (OMISSIS), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell’avvocato TROPIANO
GIORGIO, rappresentata e difesa dall’avvocato CRISTONI PAOLO giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
G.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato
MITTIGA ZANDRI PATRIZIA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato REGIS MAURO giusta procura alle liti a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso il provvedimento n. 1150/08 V.G. del TRIBUNALE di VERONA,
depositata il 01/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LINA MATERA;
è presente il P.G. in persona del Dott IMMACOLATA ZENO.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Il relatore della Sezione ha depositato in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
“La Congregazione Figlie di Gesù ha proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost., articolato in tre motivi, avverso l’ordinanza del 1-4-2010, con la quale il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, ha rigettato l’opposizione proposta dalla stessa Congregazione avverso l’ordinanza di liquidazione del compenso al dott. C.M., nominato C.T.U. nell’ambito del procedimento civile n. 7094/2004, promosso dall’odierna ricorrente nei confronti delle sorelle M.A. e P.R..
Il C. ha resistito con controricorso.
In via pregiudiziale si rileva che il giudizio di opposizione risulta affetto da nullità, in quanto il relativo ricorso e il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza camerale sono stati notificati solo al C.T.U. e non anche alle altre parti del procedimento civile, le quali, in quanto potenzialmente destinate a subire nella loro sfera patrimoniale le spese della consulenza tecnica di ufficio del giudizio di merito, devono ritenersi litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione.
Di conseguenza, deve disporsi la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Verona, il quale, previa integrazione del contraddittorio con le altre parti del giudizio di merito, provvedere anche sulle spese del presente grado di legittimità”.
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle partì costituite.
La ricorrente ha depositato una memoria.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
Il Collegio condivide la proposta di decisione di cui sopra, alla quale la ricorrente, con la memoria depositata, non ha mosso rilievi critici, facendo solo presente di aver provveduto alla notifica dell’atto di opposizione e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza camerale alla convenuta P.M.A., ma dando atto di non aver curato analogo adempimento nei confronti dell’altra convenuta P.R..
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Verona in persona di altro magistrato, il quale deciderà sull’opposizione previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito, statuendo anche sulle spese del presente grado di legittimità.
P.Q.M.
Cassa l’ordinanza impugnata e rinvia anche per le spese del presente grado al Tribunale di Verona in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011