Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29267 del 21/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/10/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 21/10/2021), n.29267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36477-2019 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MACHIAVELLI, 25, presso lo studio dell’avvocato PIO CENTRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VALERIO RICCIARDI;

– ricorrenti –

e contro

A.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2137/2019 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,

depositata il 01/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/05/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI; udito

l’Avvocato.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– A.L. chiese al Giudice di Pace di Sorrento emettersi decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi professionali in relazione all’attività svolta in favore di G.A.;

– il G. propose opposizione a decreto ingiuntivo; l’opposizione fu parzialmente accolta dal Giudice di Pace, che rideterminò i compensi nella minor somma di Euro 1455,90;

il Tribunale di Torre Annunziata rigettò l’appello proposto dal G.;

– per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso G.A. sulla base di due motivi;

– A.L. non ha svolto attività difensiva;

– il relatore ha proposto l’accoglimento del primo motivo di ricorso e l’assorbimento del secondo, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia in ordine al motivo d’appello con cui era stata dedotta la mancata iscrizione all’albo dell’ A. e la sua conseguente carenza di legittimazione attiva;

il motivo è fondato;

dall’esame degli atti processuali, e, segnatamente dall’atto d’appello del G., risulta che il Tribunale, quale giudice d’appello, non si è pronunciato sul primo motivo – che era stato posto anche a fondamento dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo – relativo alla carenza di legittimazione attiva del ragioniere A.L. per mancata iscrizione all’albo professionale;

– sussiste pertanto la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo d’appello;

con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame delle dichiarazioni del CTU, che avrebbe riconosciuto, in sede di chiarimenti, profili di negligenza in capo all’ A. con motivazione apparente;

– con il terzo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 perché priva di motivazione in ordine alla domanda riconvenzionale;

– i motivi, che per la loro connessione, vanno esaminati congiuntamente sono inammissibili;

a seguito della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotto dalla L. n. 134 del 2012, il vizio motivazionale censurabile in sede di legittimità concerne l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione, che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”;

– nel caso di specie, il Tribunale, nell’ambito del suo apprezzamento, ha ritenuto la correttezza dell’operato del professionista sulla base delle conclusioni svolte dal CTU, rilevando la genericità delle affermazioni, rese in sede di chiarimenti dal perito, in ordine a presunte negligenze dell’ A., del tutto prive di riferimenti specifici;

la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Torre Annunziata in persona di altro magistrato.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021

 

 

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