Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29266 del 28/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/12/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 28/12/2011), n.29266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

TRIBUNALE DI MILANO con ordinanza depositata il 1 marzo 2010 nella

causa tra:

F.O., rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Romano,

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente non costituitosi in questa fase –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato

ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso, come da relazione scritta.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Il giudice unico del Tribunale di Milano, investito, in riassunzione, del giudizio di appello in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione ai sensi della L. n. 689 del 1981, a seguito di sentenza del Tribunale di Varese che ha declinato la propria competenza per territorio quale giudice di appello sul rilievo che, alla stregua dell’art. 25 c.p.c., si dovesse avere riguardo al luogo ove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato per individuare il giudice competente, ha ritenuto a sua volta la propria incompetenza territoriale, per cui ha sollevato conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c. rimettendo gli atti a questa Corte.

Si è costituita l’amministrazione pubblica con controricorso .

Nominato, a norma dell’art. 377 c.p.c., il consigliere relatore ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. ritenendo che il ricorso fosse da accogliere.

All’udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta:

“Occorre, infatti, considerare che, con specifico riferimento alla competenza territoriale relativa ai procedimenti d’appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, la giurisprudenza più recente (cfr., Cass., SS.UU., 18 novembre 2010 n. 23285, 18 novembre 2010 n. 23286 e 22 novembre 2010 n. 23594), nel richiamare l’orientamento più volte espresso relativamente alla perdurante vigenza delle disposizioni di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, in particolare l’art. 7, nonostante il loro mancato aggiornamento in seguito all’introduzione del giudice unico di primo grado dal D.Lgs. n. 51 del 1998 (v. sul punto specifico Cass., SS.UU., 2 luglio 2008, n. 18036), ha puntualizzato che, proprio in tema di competenza territoriale, si deve ritenere che l’esenzione del “foro erariale” per dette cause ab origine derivava non dall’essere stabilita la competenza per materia del pretore, ma quella per territorio del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, per un’esigenza di prossimità, che è rimasta attuale anche dopo la soppressione dei predetti uffici giudiziari, affermazione, che seppure espressamente riferita soltanto al primo grado, deve essere estesa anche all’appello. Infatti, stante lo stretto collegamento fra il primo ed l’art. 7, comma 2 del testo unico, deve ritenersi che in entrambi (e non solo nel primo) non vi sia alcun richiamo alle cause di opposizione in materia di sanzioni amministrative, che pertanto sono esenti dalla regola del foro erariale.

Nè vi sono ragioni per discostarsi da dette pronunce, nelle quali sono state affrontate anche le questioni dedotte dal Ministero con il presente ricorso. In altri termini ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d’appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del “foro erariale” stabilita nel R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7 relativa alle controversie in cui sia parte un’Amministrazione dello Stato. Dal che consegue che va dichiarata la competenza del Tribunale di Varese”.

Il regolamento va, pertanto, accolto, essendo stato enunciato dalle SS.UU. di questa Corte (decisioni sopra richiamate), il principio secondo cui la regola del foro erariale non è applicabile ai giudizi di appello in materia di sanzioni amministrative. Dal che consegue che va dichiarata la competenza del Tribunale di Varese. Va riservata al giudizio di merito la liquidazione delle spese processuali anche per questa fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il regolamento e dichiara la competenza del Tribunale di Varese;

cassa la sentenza del Tribunale di Varese del 1 settembre 2010, relativa all’appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Varese n. 411/2007, con termine per la riassunzione di mesi tre, dalla comunicazione della presente ordinanza, avanti al giudice dichiarato competente, a cui si rimette anche la disciplina delle spese processuali di questa fase del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^ – 2 Sezione civile della Corte di Cassazione, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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