Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29266 del 06/12/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/12/2017, (ud. 25/10/2017, dep.06/12/2017),  n. 29266

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– il Giudice del Tribunale Ordinario di Arezzo, in composizione monocratica, con ordinanza in data 22.11.2016, decidendo sul ricorso proposto ex art. 702 bis c.p.c., da Progetto Assistenza s.r.l. -avente ad oggetto domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di franchising stipulato con L.R.E.M., ed in via subordinata l’accertamento della illegittimità del recesso effettuato da quest’ultima senza giusta causa, con conseguente condanna al risarcimento del danno – ha rilevato “ex officio” e dichiarato la propria incompetenza per materia, ritenendo devoluta la controversia alla competenza per materia della Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, istituita presso il Tribunale Ordinario di Firenze, in quanto la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di franchising, secondo la definizione ricavata dalla L. 6 maggio 2004, n. 129, doveva ricomprendersi tra le “materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate”, in quanto nel caso di specie con il contratto era stato concesso dal franchisor al franchisee anche l’utilizzo del marchio;

– ha proposto regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., la società attrice Progetto Assistenza a r.l. deducendo con un unico motivo la violazione dell’art. 38 c.p.c., comma 3, D.Lgs. 26 giugno 2003, n. 168, art. 3 e del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 134, depositando anche memoria illustrativa.

– ha depositato memoria ai sensi dell’art. 47 c.p.c., comma 4, la convenuta L.R., istando per il rigetto del ricorso;

– il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo affermarsi la competenza del Tribunale Ordinario di Arezzo.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Incontroverso che il contratto di franchising prevedeva anche la concessione del diritto di utilizzazione del marchio registrato “Progetto Assistenza”, tale mera previsione contrattuale è inidonea ex se a fondare la competenza specializzata nel caso in cui con la domanda attorea vengano dedotti fatti costitutivi della pretesa rispetto al cui accertamento non “interferisce” in alcun modo la verifica del regime di appartenenza ovvero di utilizzo del diritto di privativa o la violazione dello stesso. La norma dettata dal D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 134, come è stato più volte affermato da questa Corte, non implica necessariamente un cumulo di domande “connesse in senso proprio od improprio”, ma è sufficiente che la domanda proposta richieda, anche solo “incidenter tantum”, l’accertamento della esistenza, validità, lesione del diritto di privativa, in quanto elemento della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere in giudizio (Corte Cass. n. 9167/2008; id. 12153/2010; id. n. 21762/2013).

Nella specie la domanda della società franchisor è fondata sull’inadempimento del contratto per omesso pagamento del “contributo di entrata” (fee) e mancata “apertura dell’agenzia nel termine indicato nel contratto”, non venendo in alcun modo in questione la esistenza o la validità del diritto di privativa, nè le modalità di utilizzo indebito dello stesso, non essendo al riguardo dirimente la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento, proposta dalla convenuta L.R., in relazione alla presenza di altro operatore di mercato che agiva con la medesima denominazione (Progetto Assistenza), sia in considerazione del criterio generale, desumibile dall’art. 10 c.p.c., comma 1, secondo cui le questioni di competenza debbono essere verificate “in limine”, alla stregua della domanda e dei fatti costitutivi come allegati in essa, senza che rilevino le contestazioni del convenuto, non essendo tenuto il Giudice a svolgere una apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie (Corte Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 7182 del 26/03/2014. Vedi Corte Cass. Sez. 6-Ordinanza n. 8189 del 23/05/2012; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 21230 del 17/09/2013), sia in considerazione della mera utilizzabilità, a tal fine, delle sole prove costituite eventualmente allegate agli atti introduttivi, dovendo ribadirsi il principio secondo cui, anche prima della modifica dell’art. 38 c.p.c., comma 3, doveva ritenersi insito nel sistema processuale il principio per il quale il giudice del merito, chiamato a risolvere una questione di competenza per materia, valore o territorio, non può utilizzare prove costituende, ma soltanto prove precostituite, ossia entrate in causa “senza un’apposita istruzione” (Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005), e nella specie l’affermazione della convenuta, secondo cui il recesso doveva ritenersi giustificato dalla presenza di altro soggetto economico – non affiliato – che nel medesimo settore commerciale usava una denominazione analoga, integra una mera allegazione priva di qualsiasi riscontro documentale (neppure rinvenibile nella memoria ex art. 47 c.p.c., comma 4).

In conclusione il ricorso deve ritenersi fondato, non essendo ravvisabile nella fattispecie controversa, come descritta nell’atto introduttivo e non contrastata da elementi documentali contrari, la competenza per materia della sezione specializzata ex lege n. 168 del 2003, istituita presso il Tribunale di Firenze Pertanto, in accoglimento del ricorso per regolamento necessario, va dichiarata la competenza del Tribunale Ordinario di Arezzo avanti il quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge.

PQM

Dichiara la competenza del Tribunale Ordinario di Arezzo avanti il quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge.

Spese rimesse.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2017

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